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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 gennaio 1983

Cassazione n. 33876/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso uditi: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso, e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento degli stessi. • Ritenuto in fatto

1. I difensori e procuratori speciali di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la sentenza n. 35324 del 21/04/2002 con la quale la I sezione di questa Cori:e ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse dello stesso nei confronti della sentenza della Corte d'assise d'appello di [OSCURATO:PERSONA] del 26 ottobre 2020, con la quale era stata confermata la condanna del Crupi per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e per i connessi reati di ricettazione, detenzione e porto d'armi da guerra e di ricettazione di un motorino.

2. Secondo il ricorso, dall'esame della sentenza di appello e di quella della I sezione di questa Corte, emerge la consapevolezza dell'insufficienza, ai fini dell'affermazione di responsabilità del Crupi, delle dichiarazioni dei collaboratori Bono e Figliuzzi, la cui non sovrapponibilità discendeva dal fatto di essere stati coinvolti fasi diverse del delitto.

Ciò posto, si osserva, con riguardo al contributo del collaboratore Zappia, da intendersi decisivo alla luce delle superiori considerazioni, che la Corte di Cassazione si era prodigata nel superare i rilievi difensivi concernenti la chiamata in correità del primo, il quale aveva riferito di un incontro preliminare avvenuto nel comprensorio di [OSCURATO:PERSONA], nel corso del quale si sarebbe registrata la presenza del Crupi.

Al riguardo, si rileva: a) che "non si è mai discusso di alcuna riunione preliminare rispetto alla quale sarebbe stato presente esso Crupi, essendosi semmai i motivi di ricorso concentrati su una questione afferente ad un incontro successivo all'omicidio legato a questioni relative al pagamento di quanto promesso ai killer"; b) che la sentenza di appello, richiamata sul punto dal giudice di legittimità, conferma l'assenza di qualunque apporto conoscitivo dello Zappia, quanto alla riunione di [OSCURATO:PERSONA]; c) che, pertanto, la sentenza della I sezione di questa Corte era incorsa in un evidente errore di fatto nella misura in cui aveva ritenuto di poter ricostruire il profilo partecipativo del Crupi sulla base di una vicenda storica che o non si è mai verificata o non ha visto il coinvolgimento del ricorrente. 3., All'udienza del 15 giugno 2023 si è svolta la discussione orale.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile dal momento che le critiche svolte si collocano manifestamente al di fuori dello spettro applicativo del rimedio invocato.

Occorre, al riguardo, premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Vinci, Rv. 271145 - 01).

Approfondendo l'ambito di applicabilità dell'istituto, si è aggiunto che l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo, nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 - 01).

Ora, la non perspicua prospettazione del motivo di ricorso si caratterizza per una inammissibile genericità.

La I sezione ha affrontato un motivo di ricorso, concernente le dichiarazioni dello Zappia, quanto alla partecipazione del Crupi alla riunione nella quale venne deciso l'omicidio, che il ricorso straordinario non deduce esplicitamente (e soprattutto non documenta) non essere stato formulato.

Peraltro, è appena il caso di rilevare che, per ragioni logico - giuridiche non agevolmente superabili, può costituire motivo di ricorso straordinario il mancato esame di un motivo (v., ad es., Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982 - 01) non la reiezione di un motivo che non sarebbe stato proposto, a meno che non si spieghi e si documenti in che cosa si sarebbe sostanziato il decisivo errore percettivo prodottosi per effetto dell'esame di una doglianza mai prospettata.

In ogni caso, come detto, il ricorso straordinario non documenta la mancata proposizione del motivo e neppure deduce e dimostra che lo Zappia non avrebbe mai riferito della partecipazione del Crupi a tale riunione, ma assertivamente afferma in termini privi di concludenza, rispetto alla specificità dei motivi che legittimano il ricorso straordinario, che: a) "non vi è mai stata alcuna partecipazione del Crupi ad alcuna riunione organizzativa": b) "non si è mai discusso di alcuna riunione preliminare rispetto alla quale sarebbe stato presente esso Crupi, essendosi semmai i motivi di ricorso concentrati su una questione afferente ad un incontro successivo". 4 , Anche il riferimento della sentenza della I sezione a pag. 81 della decisione di secondo grado, alla quale fa cenno il ricorso straordinario (sorvolando, peraltro, su altre evidenze probatorie trascurate, secondo la I sezione, già con l'originario ricorso) non mira affatto a confermare in positivo le dichiarazioni di Zappia, ma a dimostrare che il silenzio sul punto di altro soggetto (il Beluli) presente ad [OSCURATO:PERSONA] non è idoneo ad incrinare il narrato del primo: tutto ciò in forza di ragioni, che rappresentano null'altro che valutazioni, palesemente estranee, come si diceva, al perimetro operativo del ricorso straordinario.

2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso uditi: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso, e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento degli stessi. • Ritenuto in fatto 1. I difensori e procuratori speciali di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la sentenza n. 35324 del 21/04/2002 con la quale la I sezione di questa Cori:e ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse dello stesso nei confronti della sentenza della Corte d'assise d'appello di [OSCURATO:PERSONA] del 26 ottobre 2020, con la quale era stata confermata la condanna del Crupi per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e per i connessi reati di ricettazione, detenzione e porto d'armi da guerra e di ricettazione di un motorino. 2. Secondo il ricorso, dall'esame della sentenza di appello e di quella della I sezione di questa Corte, emerge la consapevolezza dell'insufficienza, ai fini dell'affermazione di responsabilità del Crupi, delle dichiarazioni dei collaboratori Bono e Figliuzzi, la cui non sovrapponibilità discendeva dal fatto di essere stati coinvolti fasi diverse del delitto. Ciò posto, si osserva, con riguardo al contributo del collaboratore Zappia, da intendersi decisivo alla luce delle superiori considerazioni, che la Corte di Cassazione si era prodigata nel superare i rilievi difensivi concernenti la chiamata in correità del primo, il quale aveva riferito di un incontro preliminare avvenuto nel comprensorio di [OSCURATO:PERSONA], nel corso del quale si sarebbe registrata la presenza del Crupi. Al riguardo, si rileva: a) che "non si è mai discusso di alcuna riunione preliminare rispetto alla quale sarebbe stato presente esso Crupi, essendosi semmai i motivi di ricorso concentrati su una questione afferente ad un incontro successivo all'omicidio legato a questioni relative al pagamento di quanto promesso ai killer"; b) che la sentenza di appello, richiamata sul punto dal giudice di legittimità, conferma l'assenza di qualunque apporto conoscitivo dello Zappia, quanto alla riunione di [OSCURATO:PERSONA]; c) che, pertanto, la sentenza della I sezione di questa Corte era incorsa in un evidente errore di fatto nella misura in cui aveva ritenuto di poter ricostruire il profilo partecipativo del Crupi sulla base di una vicenda storica che o non si è mai verificata o non ha visto il coinvolgimento del ricorrente. 3., All'udienza del 15 giugno 2023 si è svolta la discussione orale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile dal momento che le critiche svolte si collocano manifestamente al di fuori dello spettro applicativo del rimedio invocato. Occorre, al riguardo, premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Vinci, Rv. 271145 - 01). Approfondendo l'ambito di applicabilità dell'istituto, si è aggiunto che l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo, nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 - 01). Ora, la non perspicua prospettazione del motivo di ricorso si caratterizza per una inammissibile genericità. La I sezione ha affrontato un motivo di ricorso, concernente le dichiarazioni dello Zappia, quanto alla partecipazione del Crupi alla riunione nella quale venne deciso l'omicidio, che il ricorso straordinario non deduce esplicitamente (e soprattutto non documenta) non essere stato formulato. Peraltro, è appena il caso di rilevare che, per ragioni logico - giuridiche non agevolmente superabili, può costituire motivo di ricorso straordinario il mancato esame di un motivo (v., ad es., Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982 - 01) non la reiezione di un motivo che non sarebbe stato proposto, a meno che non si spieghi e si documenti in che cosa si sarebbe sostanziato il decisivo errore percettivo prodottosi per effetto dell'esame di una doglianza mai prospettata. In ogni caso, come detto, il ricorso straordinario non documenta la mancata proposizione del motivo e neppure deduce e dimostra che lo Zappia non avrebbe mai riferito della partecipazione del Crupi a tale riunione, ma assertivamente afferma in termini privi di concludenza, rispetto alla specificità dei motivi che legittimano il ricorso straordinario, che: a) "non vi è mai stata alcuna partecipazione del Crupi ad alcuna riunione organizzativa": b) "non si è mai discusso di alcuna riunione preliminare rispetto alla quale sarebbe stato presente esso Crupi, essendosi semmai i motivi di ricorso concentrati su una questione afferente ad un incontro successivo". 4 , Anche il riferimento della sentenza della I sezione a pag. 81 della decisione di secondo grado, alla quale fa cenno il ricorso straordinario (sorvolando, peraltro, su altre evidenze probatorie trascurate, secondo la I sezione, già con l'originario ricorso) non mira affatto a confermare in positivo le dichiarazioni di Zappia, ma a dimostrare che il silenzio sul punto di altro soggetto (il Beluli) presente ad [OSCURATO:PERSONA] non è idoneo ad incrinare il narrato del primo: tutto ciò in forza di ragioni, che rappresentano null'altro che valutazioni, palesemente estranee, come si diceva, al perimetro operativo del ricorso straordinario. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
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