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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 marzo 2025

Cassazione n. 39181/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A VICO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa in data 28 marzo 2025 la Corte d'Appello di Bologna dichiarava inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza emessa il 18 luglio 2022 dal Tribunale di Parma, con la quale l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 707 cod. pen. e 4, commi 2 e 3, della legge n. 110/1975, e condannato alle pene di legge.

2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva erronea applicazione dell'art. 591, comma 1, cod. proc. pen. in relazione all'art. 581 cod. proc. pen.nonché inidoneità della motivazione in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi.

Assumeva che la Corte d'Appello non aveva effettuato una valutazione in relazione ai requisiti di specificità dei motivi, bensì aveva effettuato delle valutazioni di merito, confrontandosi con le argomentazioni difensive, valutazioni che al più avrebbero dovuto condurre a un rigetto dell'appello.

Precisava che la difesa aveva formulato due motivi di appello; con il primo aveva dedotto l'insussistenza dei reati in quanto l'imputato non aveva indicato la destinazione degli arnesi dei quali era stato trovato in possesso; con il secondo aveva lamentato l'eccessività della pena, inflitta in misura superiore al minimo edittale; aveva anche affermato che l'intervento degli agenti operanti era stato mal compreso dall'imputato, che pertanto aveva errato in punto di fatto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha reso una motivazione immune da vizi affermando che l'imputato non si era confrontato con l'esaustivo e articolato apparato argomentativo caratterizzante la sentenza di primo grado, considerato che con i motivi di appello "adduce l'insussistenza del reato, ma non considera che il Tribunale ha evidenziato che l'imputato non ha in alcun modo giustificato il possesso degli arnesi e del coltello sequestrati" e "lamenta l'eccessività della pena, ma non confuta in alcun modo gli elementi valorizzati dal Tribunale per giustificare il discostamento dal minimo edittale" (v. pag. 2 del provvedimento impugnato).

La Corte di merito ha anche argomentato congruamente in punto di diritto richiamando l'obbligo, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, per l'appellante di esporre i motivi in forma specifica, con particolare riferimento alla necessità di contrastare gli argomenti illustrati nel provvedimento impugnato, ciò che la Corte non ha ravvisato nell'atto di appello dichiarato inammissibile.

La Corte di legittimità ha avuto modo di pronunciarsi sul tema, enucleando il principio di diritto, condiviso da questo Collegio, secondo cui il giudice d'appello può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino o di specificità "intrinseca", ossia si limitino a lamentare genericamente l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella seguita nella decisione impugnata, o di specificità "estrinseca", ossia non siano correlati alle ragioni spese nella sentenza impugnata, ma non quando i motivi siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l'apparato motivazionale (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, Jebali, Rv. 288005 - 01).

Nel caso di specie, per l'appunto, come rilevato anche dalla Corte territoriale, la difesa, con l'atto di appello, non si è confrontata con le argomentazioni illustrate nella sentenza appellata.

Risultano pertanto insussistenti le censure mosse dal ricorrente avverso il provvedimento impugnato.

2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A VICO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 28 marzo 2025 la Corte d'Appello di Bologna dichiarava inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza emessa il 18 luglio 2022 dal Tribunale di Parma, con la quale l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 707 cod. pen. e 4, commi 2 e 3, della legge n. 110/1975, e condannato alle pene di legge. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva erronea applicazione dell'art. 591, comma 1, cod. proc. pen. in relazione all'art. 581 cod. proc. pen.nonché inidoneità della motivazione in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi. Assumeva che la Corte d'Appello non aveva effettuato una valutazione in relazione ai requisiti di specificità dei motivi, bensì aveva effettuato delle valutazioni di merito, confrontandosi con le argomentazioni difensive, valutazioni che al più avrebbero dovuto condurre a un rigetto dell'appello. Precisava che la difesa aveva formulato due motivi di appello; con il primo aveva dedotto l'insussistenza dei reati in quanto l'imputato non aveva indicato la destinazione degli arnesi dei quali era stato trovato in possesso; con il secondo aveva lamentato l'eccessività della pena, inflitta in misura superiore al minimo edittale; aveva anche affermato che l'intervento degli agenti operanti era stato mal compreso dall'imputato, che pertanto aveva errato in punto di fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La Corte territoriale ha reso una motivazione immune da vizi affermando che l'imputato non si era confrontato con l'esaustivo e articolato apparato argomentativo caratterizzante la sentenza di primo grado, considerato che con i motivi di appello "adduce l'insussistenza del reato, ma non considera che il Tribunale ha evidenziato che l'imputato non ha in alcun modo giustificato il possesso degli arnesi e del coltello sequestrati" e "lamenta l'eccessività della pena, ma non confuta in alcun modo gli elementi valorizzati dal Tribunale per giustificare il discostamento dal minimo edittale" (v. pag. 2 del provvedimento impugnato). La Corte di merito ha anche argomentato congruamente in punto di diritto richiamando l'obbligo, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, per l'appellante di esporre i motivi in forma specifica, con particolare riferimento alla necessità di contrastare gli argomenti illustrati nel provvedimento impugnato, ciò che la Corte non ha ravvisato nell'atto di appello dichiarato inammissibile. La Corte di legittimità ha avuto modo di pronunciarsi sul tema, enucleando il principio di diritto, condiviso da questo Collegio, secondo cui il giudice d'appello può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino o di specificità "intrinseca", ossia si limitino a lamentare genericamente l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella seguita nella decisione impugnata, o di specificità "estrinseca", ossia non siano correlati alle ragioni spese nella sentenza impugnata, ma non quando i motivi siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l'apparato motivazionale (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, Jebali, Rv. 288005 - 01). Nel caso di specie, per l'appunto, come rilevato anche dalla Corte territoriale, la difesa, con l'atto di appello, non si è confrontata con le argomentazioni illustrate nella sentenza appellata. Risultano pertanto insussistenti le censure mosse dal ricorrente avverso il provvedimento impugnato. 2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del
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