CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 dicembre 2025
Cassazione n. 02074/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 20693-2024proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principal e e controricorrente incidentale - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex legedall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente e ricorrente incidentale – [OSCURATO:PERSONA]: giudice onorario- riconosci mento subordina zione – differenze retributive R.G.N. Cron. Rep. Ud02/12/2025 nonché contro REPUBBLICA ITALIANA; -intimata- avverso la sentenza n. 15 /202 5 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, pubblicata in data 18/03/2024 R.G.N. 83/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale e rimessione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Venezia, adita dal Ministero della giustizia, ha riformato la sentenza del Tribunale di Vicenza che, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], aveva condannato il Ministero della giustizia al pagamento in favore della ricorrente del medesimo trattamento retributivo previsto per il magistrato ordinario con funzioni giurisdizionali per il periodo dal 7 maggio 2003 alla data della domanda (26 luglio 2017), detratto quanto già corrisposto, ed aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno conseguente all’illegittima reiterazione dei contratti di lavoro condannando il Ministero al pagamento di 7 mensilità parametrate al trattamento retributivo del magistrato ordinario. 2. La Corte territoriale ha disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione riproposta in appello, rilevando che la domanda era diretta a far valere i diritti derivanti dalla normativa eurounitaria ed in questa prospettiva il riferimento alla retribuzione dei magistrati ordinari era stato operato solo quale parametro per la determinazione del trattamento economico ed ha respinto l’eccezione di inammissibilità del gravame. 3. Nel merito il giudice di appello ha rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto le funzioni di giudice onorario presso il Tribunale di Vicenza dal 7 maggio 2003 fino alla sopravvenuta decadenza disposta dal CSM con delibera del 13 dicembre 2023, in quanto l’appellata non aveva presentato domanda di partecipazione alla procedura valutativa prevista dall’art. 29 del d.lgs. n. 116 del 2017. 4. In ordine alla ritenuta applicabilità della direttiva 99/70/CE ed in particolare della clausola 4, dopo avere richiamato in nota la giurisprudenza di questa Corte secondo cui per il diritto interno il magistrato onorario resta un funzionario onorario, la Corte territoriale ha evidenziato che «quand’anche dovesse essere consentito attribuire lo status di lavoratore al giudice onorario, tale affermazione costituisce solo un aspetto della questione in esame, che non esaurisce il tema realmente centrale della controversia, ossia la comparabilità del Got al magistrato ordinario». 5. Ha escluso detta comparabilità, ritenendo che dovessero essere apprezzate tutte le condizioni di impiego del magistrato ordinario e non unicamente l’esercizio della funzione giurisdizionale nonché le ragioni oggettive ostative alla comparazione. 6. Richiamata la clausola 4 dell’accordo quadro e la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa ai giudici di pace, estensibile anche ai giudici onorari, la Corte territoriale ha escluso la comparazione valorizzando: a) la circostanza che l’acquisto dello status di magistrato professionale avviene solo all’esito di concorso pubblico che è unico e consente di svolgere qualunque funzione giurisdizionale, mentre all’onorario, diversamente reclutato, sono precluse determinate funzioni collegiali ed anche quelle monocratiche se non previste per legge; b) il magistrato togato è destinato ad una sede indicata dal CSM per la singola procedura concorsuale mentre il giudice onorario presentava la domanda unicamente per un ufficio giudiziario compreso nel distretto della corte d’appello di residenza; c) al magistrato togato è imposto il regime di esclusività mentre i giudici onorari sono soggetti ad una diversa disciplina; d) diverso è il regime del mutamento di funzioni e la applicazione del principio di inamovibilità; e) solo al magistrato togato è consentito l’accesso alle funzioni direttive o semidirettive ed è riservata ,la presidenza dei collegi giudicanti; f) analoghe considerazioni valgono per gli istituti della assegnazione, dell’applicazione e della supplenza. 7. Ha evidenziato, in sintesi, che l’accesso alla magistratura ordinaria a seguito di concorso assicura l’idoneità tecnica e attitudinale del magistrato e che le condizioni di impiego che connotano la natura del lavoro del magistrato ordinario sono imprescindibili per assicurare l’assetto ordinamentale giudiziario come concepito dal legislatore costituzionale. Ha pertanto ritenuto che solo il magistrato ordinario è nelle condizioni di assicurare lo svolgimento del servizio in tutte le sue declinazioni. 8. Ha richiamato la sentenza n. 479/2000 della Corte costituzionale, nonché la sentenza n. 267/2020 nella parte in cui evidenzia che «la differente modalità di nomina, il carattere non esclusivo dell’attività giurisdizionale svolta e il livello di complessità degli affari trattati rendono conto della eterogeneità dello status del giudice di pace dando fondamento alla qualifica onoraria del suo rapporto di servizio…». 9. Ha ritenuto che la procedura di conferma prevista dall’art. 29 del d.lgs. n. 116/2017 costituisca una misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica e idonea a sanzionare l’abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione; ha pertanto considerato la mancata adesione della [OSCURATO:PERSONA] alla procedura di conferma prevista dall’art. 29 del d.lgs. n. 116/2017 sufficiente a interrompere sotto il profilo causale la relazione fra lamentato abuso e l’ingiustizia del danno. 10. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi, illustrati da memoria. 11. Il Ministero della giustizia, oltre a resistere con controricorso, ha proposto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo. 12. La Repubblica Italiana è rimasta intimata. 13. Il ricorso, inizialmente avviato alla decisione in adunanza camerale, è stato rinviato a nuovo ruolo con ordinanza interlocutoria n. 10804/2025 per la fissazione in udienza pubblica in ragione della rilevanza nomofilattica delle questioni devolute. 14. La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha conclusoper l’accoglimento del ricorso principale per quanto di ragione eil rigetto del ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorso principale denuncia, ai sensi in dell’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione se interpretata nel senso di negare che la ricorrente sia un “lavoratore” che rientra nel campo di applicazione della clausola n. 4 dell’accordo quadro annesso alla Direttiva 1997/81/CE e delle clausole nn. 4 e 5 dell’accordo quadro annesso alla Direttiva 1999/70/CE. Richiama i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, evidenziando che ai fini delle prestazioni “reali ed effettive” rileva il numero dei provvedimenti redatti, la sostanziale natura remunerativa delle somme, il rispetto delle tabelle dell’Ufficio, l’osservanza degli ordini di servizio e dei provvedimenti organizzativi, nonché la soggezione ad obblighi disciplinari analoghi a quelli dei magistrati professionali, come accertato dal primo giudice. 2. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. in via alternativa rispetto al primo motivo, il ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione della clausola n. 2 dell’accordo quadro annesso alla Direttiva 1997/81/CEe della clausola n. 2 dell’accordo quadro annesso alla Direttiva 1999/70/CE come interpretati dalla Corte di Giustizia (in particolare 1.03.2012 [OSCURATO:PERSONA]393/2010; [OSCURATO:DATA_NASCITA] C- 658/2018), nella parte e nella misura in cui la sentenza impugnata non avesse ritenuto la [OSCURATO:PERSONA] un “lavoratore” che rientra nel campo di applicazione della clausola n. 4 dell’accordo quadro annesso alla Direttiva 1997/81/CE e delle clausole nn. 4 e 5 dell’accordo quadro annesso alla Direttiva 1999/70/CE. Evidenzia che ai fini della qualificazione del lavoratore ai sensi di tali accordi quadro rileva lo svolgimento, da parte del giudice onorario, di prestazioni reali ed effettive, non puramente marginali, né accessorie, per le quali percepisce indennità di carattere remunerativo. 3. Con il terzo motivo, il ricorso principale denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale omesso l’esame dei compiti e delle funzioni svolte dalla ricorrente come descritti e documentati in causa e non contestati dal Ministero, e di non avere ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] rientra nella nozione di “lavoratore” e quindi nel campo di applicazione della clausola n. 4 dell’accordo quadro annesso alla Direttiva 1997/81/CE e delle clausole n. 4 e 5 dell’accordo quadro annesso alla Direttiva 1999/70/CE. Evidenzia che la [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto prestazioni reali ed effettive, per numero di cause e di provvedimenti assunti, sottostando alle direttive, alle istruzioni e al potere di controllo del capo dell’ufficio, percependo per tali attività compensi assoggettati al medesimo trattamento fiscale cui sono assoggettati i redditi da lavoro dipendente. Aggiunge che la [OSCURATO:PERSONA] aveva trattato in modo autonomo ed in via esclusiva le stesse cause dei giudici togati, aveva tenuto udienza 4/5 giorni alla settimana, aveva giustificato le assenze ed era stata sostituita, aveva assicurato la sua presenza anche nel periodo di sospensione feriale delle attività giudiziarie, era stata sottoposta al potere disciplinare del Capo dell’Ufficio, aveva partecipato ai corsi di formazione organizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] della Magistratura ed aveva utilizzato gli stessi strumenti di lavoro dei magistrati ordinari. 4. Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., il ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione delle clausole nn. 3 e 4 dell’accordo quadro annesso alla Direttiva 1997/81/CE e delle clausole nn. 3 e 4 dell’accordo quadro annesso alla Direttiva 1999/70/CE, come interpretate dalla Corte di Giustizia (in particolare 1.03.2012 [OSCURATO:PERSONA]393/2010; [OSCURATO:DATA_NASCITA] C-658/2018), per avere la Corte territoriale erroneamente escluso che la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] fosse lavoratrice equiparabile al magistrato togato e ritenuto la sussistenza di ragioni oggettive per non applicare il principio di non discriminazione. In subordine chiede la proposizione di questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea qualora non risulti sufficientemente chiaro se la valutazione di comparabilità del magistrato ordinario rispetto al magistrato togato vada compiuta in astratto o in concreto. Addebita alla Corte territoriale di avere sovrapposto la questione della comparabilità del GOT al magistrato onorario a quella della sussistenza o meno di ragioni oggettive. 5. Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.,il ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 106 Cost., dell’art. 158 cod. proc. civ., dell’art. 178 cod. proc. pen., come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità, degli artt. 62 d.l. n. 69/2016, dell’art. 256 del d.l. n. 34/2020, dell’art. 1, commi 961-981 della legge n. 205/2017, per avere la Corte territoriale erroneamente escluso la comparabilità dei magistrati onorari ai magistrati ordinari, o per avere comunque ritenuto la sussistenza di ragioni oggettive per non applicare le medesime condizioni di impiego, sul presupposto che al giudice onorario siano precluse determinate funzioni e competenze per materia ed in particolare le funzioni collegiali. 6. Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., il ricorso principale denunciaomesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistito nei compiti e nelle funzioni svolte dalla ricorrente come descritti, documentati ed incontestati in causa, per avere la Corte territoriale omesso di valutare la comparabilità della [OSCURATO:PERSONA] ad un magistrato togato e per non avere escluso la sussistenza di ragioni oggettivetali da giustificare la disparità di trattamento tenendo conto delle modalità concrete di svolgimento dell’attività della [OSCURATO:PERSONA], come dimostrate in giudizio. Addebita alla Corte territoriale di non avere considerato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva concretamente svolto funzioni indistinguibili da quelle di un magistrato togato, essendosi occupata degli stessi ruoli e delle stesse materie, in conformità alle previsioni della normativa di rango secondario, che aveva via via avvicinato i GOT ai magistrati ordinari, come accertato dal giudice di primo grado in via definitiva. 7. Con il settimo motivo il ricorso principale denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del d.lgs. n. 116/2017, come modificato dall’art. 1 comma 629 lett a legge n. 234/2021, dell’art. 24 Cost., della clausola n. 5 dell’accordo quadro annesso alla Direttiva 1999/70/CE, quale parametro interposto rispetto all’art. 117 Cost., per avere la Corte territoriale erroneamente escluso che competa alla ricorrente il risarcimento del danno per l’abusiva reiterazione di contratti a termine, sul presupposto che la mancatapartecipazione alla procedura di conferma prevista dall’art. 29 del d.lgs. n. 116/2017 sia incompatibile con la pretesa risarcitoria. Lamenta l’erroneità del richiamo alla legge n. 107/2015, che garantiva esattamente il bene della vita ambito (la stabilizzazione a tempo indeterminato), mentre l’art. 29 del d.lgs. n. 116/2017 consente solo la prosecuzione dell’attività di magistrato onorario nei ridotti limiti previsti dagli artt. 9 e 11, alle condizioni economiche e normative ben diverse da quelle dei magistrati togati. Evidenzia che l’art. 29del d.lgs. n. 116/2017 già individua nella cessazione dal servizio la sanzione per la mancata presentazione della domanda di conferma ed esclude il risarcimento in conseguenza del rifiuto dell’indennità prevista dal comma 2 della medesima disposizione, e non della sola mancata partecipazione alla procedura di conferma. Aggiunge che la ricorrente non versa nella condizione di cui al comma 2, non essendo stata nemmeno adottata la normativa attuativa di tale disposizione. 8. Con l’ottavo motivo il ricorso principale denuncianullità della sentenza, violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla domanda di condanna del Ministero della giustizia al riconoscimento di un indennizzo per le attività prestate e non remunerate, in applicazione dell’art. 2041 cod. civ., regolarmente riproposta in appello. 9. Con il ricorso incidentale, il Ministero ha censurato la sentenza di appello per aver ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario. Il controricorrente ha dedotto il difetto di giurisdizione dell’AGO in relazione all’art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ. La pretesa della ricorrente, in quanto volta ad ottenere l’applicazione delle tutele fondamentali minimali spettanti ad un lavoratore subordinato analogo, rientrerebbe nella giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, la sostanziale richiesta di equiparazione alla magistratura ordinaria, al fine di ottenere le stesse condizioni giuridiche, economiche, previdenziali ed assistenziali, proprie di quest’ultima (rispetto alla quale la ricorrent e si rit iene discriminata), comportache il giudice legittimato a conoscere delle relative controversie, ex art. 3 d. lgs. 165/2001 nonché ex art. 63, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001 ed art. 133 del d.lgs. n. 104/2010, sia, in via esclusiva, quello amministrativo. 10. Va premesso che il ricorso, avente ad oggetto la questione del trattamento retributivo spettante ad un giudice onorario di Tribunale, è stato fissato in udienza pubblica all’esito della pronuncia della Corte di Giustizia 4 settembre 2025 nella causa C- 253/24, che ha pronunciato sull’incidenza della stabilizzazione. 11. Le questioni poste dalla controversia si inseriscono in un ampio contesto normativo e giurisprudenziale in cui con riguardo all’ordinamento nazionale si sonopronunciati sia il giudice ordinario sia il giudice amministrativo. Il Consiglio di Stato ha ritenuto la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda del giudice onorario fondata sull’applicazione del diritto eurounitario ed ha pronunciato nel merito (con sentenza n. 1334/2024 ha escluso che in base alla vigente legislazione nazionale il magistrato onorario si trovi in una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario di carriera e che dunque in suo danno possa configurarsi un'ingiustificata discriminazione). Da ultimo, il Consiglio di Stato (CdS, VII Sezione, ordinanza 7511 del 2024) ha sollevato questione di legittimità costituzionale con riguardo al procedimento di stabilizzazione (art. 29, comma 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, e succ. modifiche); su rimessione del Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio la Corte costituzionale con la sentenza n. 213del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, letteraa), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che regola i criteri di prevalenza per il conferimento dell’incarico di magistrato onorario, limitatamente alle parole «, con il limite massimo di dieci anni di anzianità». Questa Corte con le decisioni n. 13973 del 2022 e n. 10080/2023 (cui adde, Cass. n. 12488 del 2025) ha escluso che il rapporto di servizio del magistrato onorario possa inquadrarsi nell’ambito del lavoro subordinato come tradizionalmente inteso ed ha escluso in ogni caso la possibilità di costituzione per via giudiziaria di rapporti di pubblico impiego a tempo indeterminato (art. 36, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 e 97 Cost.). Si è affermato che la domanda di integrale parificazione ai magistrati ordinari, valorizzando il divieto di trattamenti discriminatori, presuppone un giudizio favorevole di comparazione che va escluso perché le due categorie non sono comparabili fra loro, secondo le indicazioni date dalla Corte di Giustizia quanto al giudizio di comparazione, ed inoltre perché vi sono differenziazioni che integrano una ragione oggettiva. Dopo tali pronunce della Corte è intervenuta la sentenza CGUE 4 settembre 2025, causa C-253/24, Pelavi, secondo la quale la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, letta in combinato disposto con la clausola 4 di tale accordo, con l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, nonché con l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretata nel senso che: essa osta ad una normativa nazionale, volta a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, la quale subordini la domanda, per i magistrati onorari in servizio, di partecipare ad una procedura di valutazione al fine di essere confermati nell’esercizio delle loro funzioni fino all’età di 70 anni, all’esigenza di rinunciare al diritto alle ferie annuali retribuite scaturente dal diritto dell’Unione, relativo al loro rapporto di lavoro onorario antecedente. 12. Si pone preliminarmente al Collegio questione relativa al carattere subordinato del ricorso incidentale e alla posposizione per tale ragione dell’esame dello stesso in ragione dei principi già enunciati da questa Corte (Cass., SU, n. 35308 del 2022, n. 7381 del 2013, n. 5456 del 2009), secondo cui: «il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita (ove quest'ultima sia possibile) da parte del giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione, solo in presenza dell’attualità dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale». 13. Rileva il Collegio che questa Sezione Lavoro ha fatto applicazione del principio elaborato dalle Sezioni Unite, secondo cui la questione relativa al riparto di giurisdizione va risolta alla stregua del petitum sostanziale dedotto in giudizio, in fattispecie riguardanti le domande di ungiudice onorario volta all'accertamento della sua qualità di "lavoratore" ai sensi del diritto eurounitario (quale presupposto per il riconoscimento del danno "comunitario" per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine) e della spettanza del conseguente trattamento economico e normativo, in relazione alla quale il riferimento al trattamento spettante al magistrato togato era stato assunto come mero parametro (v. tra le più recenti Cass.n. 12488/2025). Nella specie, parte ricorrente incidentale è pienamente vittoriosa in appello (in accoglimento del gravame, la Corte territoriale ha infatti riformato la sentenza di primo grado e rigettato le domande proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo grado). Dunque l’esame del ricorso incidentale dovrebbe divenire rilevante solo nel caso in cui le pretese avanzate dalla ricorrente per cassazione trovino accoglimento. Con l’ordinanza n. 5992 del 2025, questa Corte regolatrice, dopo aver richiamato il suddetto principio, ne ha escluso l’applicazione con riguardo alla questione di difetto assoluto di giurisdizione, con la quale quel che si contesta è l’esistenza stessa, in capo cioè a qualsiasi ordine di giudici, del potere di conoscere, a fini di giustizia, della controversia. Si è affermato che “[a]ppare anzi evidente che una siffatta questione, riguardando in definitiva la stessa «giustiziabilità» dell’interesse la cui lesione è posta a fondamento della domanda, è indissolubilmente legata alla questione di merito posta dal ricorso principale e, in certo senso, ne fa parte. Non si potrebbe invero riconoscere, in ipotesi, la fondatezza della pretesa risarcitoria senza prima riconoscere la suscettibilità di quella pretesa ad ottenere tutela giurisdizionale”. 14. Ma anche seguendo l’ordine di esame dei ricorsi stabilito dalla consolidata giurisprudenza nomofilattica, non può escludersi il rilievo della questione di giurisdizione, atteso che tra l’altro, si pone la questione della rinuncia alle ferie tema su cuiè intervenuta la sentenza Pelavi, e che costituisce oggetto della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato. 15. Pertanto il Collegio ritiene di dover sollecitare la rimeditazione del principio espresso da questa Corte secondo cui ilricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti allagiurisdizione, o preliminari di merito, ha natura diricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito; qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, talericorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione solo in presenza dell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi della fondatezza delricorso principale (citate Cass. S.U. n. 545 6/2009, Cass. S.U. n. 23318/2009; Cass. S.U. n. 7381/2013; Cass. n. 4619/2015; Cass.n. 6138/2018). L’orientamento citato, infatti, che riposa sul principio della ragionevole durata del processo, finisce per collidere con quel principio nei casi in cui, all’esito dell’esame di un ricorso principale complesso ed articolato, come nella fattispecie, la valutazione dell’incidentale possa condurre alla negazione della giurisdizione del giudice ordinario, rendendo priva di effetti la pronuncia sul merito della domanda, perché resa da giudice privo del potere di ius dicere 16. Ritiene quindi il Collegio di rimettere al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374, comma 2, cod. proc. civ. l’esame della questione se allorquando, come nel caso in esame, per l’ampiezza del petitum sostanziale (che chiede al giudice di ricostruire lo statuto della magistratura onoraria, e di definire e accertare i diritti economici e previdenziali, le tutele genitoriali e antidiscriminatorie, in una prospettiva di reciproca interdipendenza, comesi evince dagli atti di causa), si sia in presenza di un intreccio di materie parte devolute al plesso giurisdizionali amministrativo, parte al plesso giurisdizionale ordinario, la risposta di merito alla domanda di giustizia debba essere preceduta dall’esame della questione di giurisdizione posta con il ricorso incidentale dalla parte vittoriosa. 17. Si pone poi questione, su cui analogamente si intende rimettere gli atti al primo Presidente ex art. 374, comma 2, cod. proc. civ., sulla regola di riparto, atteso che nella prospettazione delle parti, accanto a materia oggetto di giurisdizione esclusiva del GA, viene in rilievo la violazione della clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70 CEE, sul principio di non discriminazione. Si può ricordare in proposito che le S.U., con la sentenza n. 27198 del 2017 (cui adde, l’ordinanza S.U. n. 21986 del 2021 e l’ordinanza n. 16839 del 2024) hanno affermato che rientra nella giurisdizione amministrativa, in considerazione della permanenza della giurisdizione esclusiva con riferimento ai rapporti di lavoro dei magistrati togati, la controversia avente ad oggetto la domanda di un magistrato onorario volta ad ottenere l’accertamento di un rapporto di impiego di fatto con il Ministero della giustizia, per lo svolgimento delle stesse funzioni giurisdizionali espletate dai magistrati togati. In un’altra fattispecie, la Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 12488 del 2025, esercitando la delega conferita con il Decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente in data 10 settembre 2018, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, concretandosi il petitum sostanziale nel riconoscimento della qualità di “lavoratore” ai sensi del diritto eurounitario e del conseguente trattamento economico e normativo, rispetto al quale il riferimento a quello del magistrato ordinario costituisce, come, del resto, attesta l’invocata applicabilità ai sensi dell’art. 2126 c.c. Il giudice amministrativo a sua volta è intervenuto sulla nozione di “lavoratore” con riguardo alla magistratura onoraria (Consiglio di Stato, sentenza n. 1334 del 2024). Ma si osserva anche che, ferma la diversa soluzione a cui può dare luogo l’applicazione dei criteri di riparto in ragione del petitum sostanziale che viene in rilievo, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non esclude la giurisdizione ordinaria per ipotesi tassative determinate come nel caso della tutela contro le discriminazioni, atteso che il diritto a non essere discriminati si configura, in considerazione del quadro normativo costituzionale (art. 3 Cost.), sovranazionale (Direttiva 2000/43/CE) ed interno (art. 3 e 4 del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215 nonché l'art. 44 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) di riferimento, come un diritto soggettivo assoluto da far valere davanti al giudice ordinario (cfr., Cass. S.U. n. 3670/2011, si v. Cass., S.U. n. 7186