CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 01706/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4413-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2022 n. 04413 sez. ML -ud. 20-12-2022 -2- avverso la sentenza n. 906/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 10/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 10 novembre 2021, la Corte d’appello di Bologna ha respinto l’impugnazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della decisione del Tribunale di Forlì che aveva rigettato l’opposizione dalla stessa proposta avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA], con cui le era stato ingiunto ilpagamento, in favore del medesimo, della somma di euro 20.195,76 a titolo di spettanze di fine rapporto, per effetto del licenziamento irrogato al lavoratore in data 31/12/2015. 2. In particolare, la Corte, condividendo l’iterargomentativo del primo giudice, ha escluso che le deduzioni di parte ricorrente superassero, anche in sede di gravame, il livello delle congetture, “vale a dire di ipotesi fondate su dati generici, incompleti ed inesatti”, il cui fondo di verità poteva ravvisarsi soltanto nel rapporto di lunga data intercorrente fra le parti e nell’età avanzata della ricorrente la quale, poteva ipotizzarsi, non aveva ritenuto necessario un accordo scritto di cui, infatti, non v’era prova. 3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidandolo a un motivo diversamente articolato. 4. Resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]. E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. Ric. 2022 n. 04413 sez. ML -ud. 20-12-2022 -3- CONSIDERATO che 1.Con l’unico motivo di ricorso, articolato in diverse censure, si deduce la nullità della sentenza, in riferimento all’art. 360 n. 4 cpc, per motivazione mancante o apparente e contraddittoria, per violazione dell'art. 112 c.p.c., circa il secondo motivo di appello, concernente: erroneità della sentenza di primo grado, e del rigetto della domanda di accertamento e condanna per responsabilità risarcitoria, per violazione degli artt. 1337,2105 e 2106 c.c., omessa valutazione dell’evidenziato comportamento del Sig. [OSCURATO:PERSONA], in contrasto con il principio della buona fede nelle trattative, e in violazione degli obblighi di lealtà e diligenza inerenti al contratto di lavoro dipendente; erroneità della sentenza, per omessa pronuncia sulla domanda di restituzione di indebito arricchimento, e sull’evidenziata violazione dell’art. 2041 c.c. 1.1. L’unico motivo di censura, oltre ad essere inammissibilmente formulato in modo promiscuo, tale da rendere impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure, denunciando violazioni di legge e vizi di motivazione senza che nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità (v., in particolare, sul punto, Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 17931 del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 20355 del 2008; Cass. n. 9470 del 2008), nella sostanza contesta l'accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta insussistenza di adeguati elementi probatori a sostegno del profilarsi di un “accordo amichevole” fra le parti concernente la gestione della [OSCURATO:PERSONA] e la conseguenziale rinunzia alle spettanze retributive da parte del ricorrente. Ric. 2022 n. 04413 sez. ML -ud. 20-12-2022 -4- 2. Va preliminarmente rilevato che il presente giudizio di cassazione, ratione temporis, è soggetto non solo alla nuova disciplina di cui all'art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., in base alla quale, le sentenze possono essere impugnate "per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti", ma anche a quella di cui all'art. 348 ter, ult. co . cod. proc. civ., secondo cui il vizio in questione non può essere proposto con il ricorso per cessazione avverso la sentenza d'appello che confermi la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado, ossia non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d, doppia conforme (v. sul punto, Cass, n. 4223 del 2016; Cass. n. 23021 del 2014); quindi, non possono trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità tutte quelle censure che attengono alla ricostruzione della vicenda storica come operata dai giudici di merito, anche in ordine alla congruità dell’iter procedimentale seguito nella designazione del dirigente, in contrasto sia con i principi enunciati da Cass. SS.UU. n. 8053 del 2014, che ha rigorosamente interpretato il novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. limitando la scrutinabilità al c.d. “minimo costituzionale”. Va poi sottolineato, quanto ai principi vigenti in tema di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., che l’inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., opera non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti Ric. 2022 n. 04413 sez. ML -ud. 20-12-2022 -5- ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cfr., sul punto, Cass. n.7724 del 2022). 2.1. Relativamente, inoltre, alla denunziata motivazione apparente, va rilevato che questa Corte ha affermato che in caso di censura per motivazione mancante, apparente o perplessa, spetta al ricorrente allegare in modo non generico il "fatto storico" non valutato, il "dato" testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua "decisività" per la definizione della vertenza (Cass. n. 13578 del 02/02/2020) e, d’altra parte, per aversi motivazione apparente occorre che la stessa, pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (sul punto, fra le altre, Cass. n. 13248 del 30/06/2020). 2.3. Orbene, nel caso di specie, la articolata e diffusa motivazione della Corte d’Appello, inerente alla ritenuta insussistenza di elementi probatori da cui avrebbe dovuto evincersi un diverso accordo fra le parti e la non spettanza delle somme richieste, impone di sottolineare che la stessa, di merito, è sottratta al sindacato di legittimità (sul punto, fra le altre, Cass. 11 settembre 2017, n. 21035). In particolare, la Corte ha ritenuto del tutto manchevoli di prova le circostanze poste a fondamento del corretto adempimento dell’obbligo datoriale chiarendo come sull’opponente, attore in senso sostanziale, gravasse esclusivamente la prova del credito vantato, mentre la prova in positivo dei fatti costitutivi del controcredito opposto in compensazione, gravante sull’attore in riconvenzionale, nella specie doveva reputarsi, in fatto, del tutto assente. Ric. 2022 n. 04413 sez. ML -ud. 20-12-2022 -6- 3. Alla luce delle suesposte argomentazioni, deve ritenersi che la difesa ricorrente non si sia conformata a quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e, cioè, che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudiziomiri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 14476 del 2021). Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dì cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore di parte controricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 3500,00 per compensi e euro 200,00 per esborsi oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titol