CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12414/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10656-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, 2021 che la rappresenta e difende; 2249 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 62/2013 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, depositata il 07/03/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; Fatti di [OSCURATO:PERSONA] vicenda giudiziaria trae origine dall'indagine svolta da parte della Agenzia deile Entrate circa il coinvolgimento della società di fatto in meccanismi di frode fiscale, a cui seguiva avviso di accertamento notificato ai singoli soci, tra cui la [OSCURATO:PERSONA], Tale avviso era impugnato dalla Petriccione , e la Ctp accoglieva il ricorso in quanto non era stato prodotto il p.v.c. dalla Agenzia , su cui si basava la pretesa . A seguito di appello proposto dalla Agenzia , la Ctr dichiarava inammissibile l'impugnazione in quanto mancava la ricevuta della raccomandata . Avverso la sentenza della Ctr della Campania n. 62\23\2013, era proposto dalla Agenzia delle Entrate ricorso in cassazione affidandosi a tre motivi così sintetizzabili : i) Nullità della sentenza ex art. 36 comma 2 del DLGS n. 546 \1992 , 132 cpc e 188 disp att. Cpc in relazione all'art. 360 1 co n. 4 cpc ; 2) Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 comma i n. 5 cpc; 3) Nullità della sentenza e \o del procedikento ex art. 16 comma i e 2 ,20 ,39, 53 del DLGS n. 546\192 , 137 e 141 cpc e art. ii8 disp att. Cpc in relazione all'art. 360 i co n. 4 cpc . Non si costituiva il controricorrente . Ragioni della decisione Con il primo ed il secondo motivo la parte ricorrente si duole che la Ctr sia incorsa nel vizio di omessa motivazione non avendo la sentenza esposto le ragioni su cui si fondava la decisione, e comunque omesso di valutare un fatto decisivo . Tali motivi da esaminare congiuntamente, stante la stretta connessione, appaiono inammissibili in quanto il requisito motivazione idonea a sorreggere la decisione o l'omessa valutazione di un fatto decisivo, presuppone che il giudice entri nel merito della vicenda laddove nel caso ha ritenuto inammissibile l'appello perché il procedimento di notifica non era stato completato non essendo stata depositato l'avviso di ricevimento ex art. 149 cpc . Nel caso il giudice ha affermato che non era stato instaurato un regolare procedimento di appello , e sotto tale profilo la motivazione in astratto era sufficiente. Con il terzo motivo la Agenzia ricorrente deduce la violazione della disposizione in materia di notifica dell'atto di appello da parte del Ctr , deducendo un vizio in procedendo che in definitiva ha impedito l'esame del merito dell'appello ,avendo erroneamente ritenuto inesistente la notifica dell'appello . Tale motivo è fondato . In caso di vizi in procedendo spetta alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato o meno il denunciato vizio di attività, attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (Cass., sez. L, 5 giugno 2001, n. 7620, m. 547292)). Ciò detto, il principio affermato dal giudice non trova alcuna corrispondenza nel caso . Infatti, dall'accertamento in punto di fatto, mediante esame della relata dell'atto di appello depositata ,e riportata nel ricorso analiticamente , si evince che l'atto indirizzato alla [OSCURATO:PERSONA] è stato notificato presso lo studio del difensore domiciliatario, con consegna a mani del " Sig. [OSCURATO:PERSONA] " addetto alla ricezione .Da tale premessa discende dunque che, a fronte del certo recapito dell'atto notificato presso lo studio del domiciliatario a mani di addetto allo studio, deve ritenersi l'avvenuta ricezione-notifica dell'atto. Sarebbe stato onere del destinatario dare dimostrazione della inidoneità di quest'ultimo ( per la casualità della presenza del [OSCURATO:PERSONA] , per l'esistenza di un rapporto di lavoro non legato all'attività professionale ovvero, infine, per la mancanza di delega al riguardo ) come giurisprudenza di questa Corte ( C. 10/84, C. 07/239, C. 00/349, C. 99/6602, C. 98/9875 ). E' evidente che ai sensi dell'art. 1335 c.c., vi è una presunzione di conoscenza della notifica una volta giunte all'indirizzo del destinatario, salva la facoltà di prova contraria mai attivata neppure in questo grado , pur avendo il domiciliatario ricevuto a mani la notifica del ricorso per Cassazione .In definitiva nel caso in esame, una volta accertato (in mancanza, di apposita querela di falso) che il [OSCURATO:PERSONA] si trovava nell'ufficio del domiciliatario nel momento in cui è stata notificato l'appello doveva essere assegnato pieno valore, alle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario in ordine alla qualità di addetta allo studio del [OSCURATO:PERSONA] e quindi della validità della notifica. Con l'accoglimento del terzo motivo la sentenza impugnata va cassata e per l'effetto va disposto il rinvio alla CTR di Napoli per l'esame dell'appello non avvenuto . P. Q.M La Corte accoglie il terzo motivo , dichiarando inammissibili i motivi uno e due , e per l'effetto cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Ctr della Campania , in diversa composizione . R