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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 06006/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 9 luglio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna, in data 23 luglio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 493-ter cod. pen., così riqualificata l'originaria contestazione.

Rilevato che la prima doglianza, che lamenta violazione di legge in relazione all'art. 393-ter (rectius, 493-ter) cod. pen. è del tutto aspecifica (riprendendo profili di censura già adeguatamente vagliati in sede di merito), evocativa di censure in fatto (proponendo ricostruzioni alternative non consentite in sede di legittimità) e comunque manifestamente infondata (alla luce delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale in ordine alla penale responsabilità: v. pagg. 2-4 della sentenza impugnata); Considerato che la seconda doglianza, che lamenta violazione di legge in relazione all'art.99 cod. pen. deve considerarsi come non scrutinabile, in quanto proposta per la prima volta in sede di legittimità; Considerato che la terza, la quarta e la quinta doglianza, che lamentano rispettivamente il diniego di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., quella di cui all'art. 62- bis cod. pen. e la mancata pronuncia di sentenza ex art. 131-bis cod. pen. sono del tutto aspecifiche e comunque manifestamente infondate avendo la Corte territoriale motivato le ragioni delle proprie decisioni, riconoscendo che: il danno cagionato alla persona offesa (pari a circa 1.500 euro) non poteva ritenersi irrilevante; l'imputato aveva a suo carico numerosi precedenti specifici, aveva ostinatamente negato ogni addebito, aveva approfittato della conoscenza della vittima e delle sue condizioni fisiche, non aveva mostrato alcun segno di resipiscenza; in presenza di danno non irrisorio, di approfittamento delle limitazioni fisiche della controparte, della fiducia carpita per i precedenti rapporti e delle intrinseche modalità della condotta (divenendo recessivi i dati della revoca della costituzione di parte civile e del pregresso risarcimento del danno), doveva escludersi che il fatto potesse essere considerato come di lieve entità; Considerato che, per le ragioni dinanzi esposte, va escluso il riconoscimento della speciale causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., nuovamente richiesta dalla parte ricorrente con memoria inviata a mezzo pec in data 11/01/2023; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 9 luglio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna, in data 23 luglio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 493-ter cod. pen., così riqualificata l'originaria contestazione. Rilevato che la prima doglianza, che lamenta violazione di legge in relazione all'art. 393-ter (rectius, 493-ter) cod. pen. è del tutto aspecifica (riprendendo profili di censura già adeguatamente vagliati in sede di merito), evocativa di censure in fatto (proponendo ricostruzioni alternative non consentite in sede di legittimità) e comunque manifestamente infondata (alla luce delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale in ordine alla penale responsabilità: v. pagg. 2-4 della sentenza impugnata); Considerato che la seconda doglianza, che lamenta violazione di legge in relazione all'art.99 cod. pen. deve considerarsi come non scrutinabile, in quanto proposta per la prima volta in sede di legittimità; Considerato che la terza, la quarta e la quinta doglianza, che lamentano rispettivamente il diniego di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., quella di cui all'art. 62- bis cod. pen. e la mancata pronuncia di sentenza ex art. 131-bis cod. pen. sono del tutto aspecifiche e comunque manifestamente infondate avendo la Corte territoriale motivato le ragioni delle proprie decisioni, riconoscendo che: il danno cagionato alla persona offesa (pari a circa 1.500 euro) non poteva ritenersi irrilevante; l'imputato aveva a suo carico numerosi precedenti specifici, aveva ostinatamente negato ogni addebito, aveva approfittato della conoscenza della vittima e delle sue condizioni fisiche, non aveva mostrato alcun segno di resipiscenza; in presenza di danno non irrisorio, di approfittamento delle limitazioni fisiche della controparte, della fiducia carpita per i precedenti rapporti e delle intrinseche modalità della condotta (divenendo recessivi i dati della revoca della costituzione di parte civile e del pregresso risarcimento del danno), doveva escludersi che il fatto potesse essere considerato come di lieve entità; Considerato che, per le ragioni dinanzi esposte, va escluso il riconoscimento della speciale causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., nuovamente richiesta dalla parte ricorrente con memoria inviata a mezzo pec in data 11/01/2023; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 06006/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris