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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2025

Cassazione n. 03512/2026

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 16007/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato; -controricorrente- avverso l’ordinanza della Corte Suprema Di Cassazione di Roma n. 8700/2025 depositata il 02/04/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].

Ragioni in fatto e in diritto La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per revocazione ordinaria avverso l’ordinanza di Cassazione 8700/25 lamentando di avere, in data 27.12.2024, depositato nel giudizio di Cassazione una memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1, c.p.c. con cui aveva introdotto, in forza di circostanze sopraggiunte rispetto alla data di proposizione del ricorso introduttivo, i seguenti due nuovi e ulteriori motivi di censura: 1) la sopravvenuta formazione di un giudicato esterno attinente alle stesse parti ed al medesimo rapporto giuridico oggetto del giudizio; 2) la sopravvenuta formazione di un giudicato penale irrevocabile sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel giudizio, vincolante per quest’ultimo ai sensi dell’art. 21-bis, D. Lgs. n. 74/2000”; ha evidenziato, in estrema sintesi, che il giudice di legittimità avrebbe dovuto pronunciarsi su 23 motivi di censura (21 formulati con il ricorso introduttivo + 2 formulati con la memoria ex art. 380bis.1, c.p.c. depositata, nei termini di legge, il 27.12.2024) e non solo sui 21 dedotti con il ricorso introduttivo; che il mancato esame, con conseguente omessa statuizione, dei motivi ulteriori, integra, dunque, un errore di fatto suscettibile di giustificare la revocazione ai sensi dell’art. 391- bis, co. 1, c.p.c., dell’ordinanza impugnata.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.

Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria, concludendo per pronuncia di inammissibilità del ricorso e, comunque, di rigetto dello stesso.

Orbene, ritiene preliminarmente il Collegio di condividere la motivazione - da intendersi qui richiamata ex art.118 disp. att. c.p.c. - dell’ordinanza interlocutoria di rinvio a nuovo ruolo delle Sezioni Unite di questa Corte n.31961/2025 in riferimento alle questioni, sottoposte al vaglio di costituzionalità per effetto di alcune ordinanze di rimessione delle Corti di Giustizia Tributaria (vedi in particolare la n.79/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte e la n.256/2025 della Giustizia Tributaria di primo grado di Roma), concernenti la perimetrazione degli effetti della sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario nel processo tributario, anche di cassazione, con l’ulteriore appendice, della disciplina applicabile all’assoluzione con la formula prevista dal secondo comma dell’art.530 del codice di procedura penale, il tutto alla luce dell’innovazione apportata dall’art.21-bis del d.lgs. n.74 del 2000, introdotto dall’art.1, comma 1, lett. m). d.lgs. 14 giugno 2024, n.87, in vigore dal 29 giugno 2024, quindi trasposto nell’art.119 del Testo unico della giustizia tributaria (d.lgs. 14 novembre 2024 n.175) in vigente dal primo gennaio 2027 per effetto del recente D.L. 200/2025 art.4 commi 1-5.

In ragione della pendenza delle predette questioni di legittimità costituzionale, ritiene il Collegio opportuno dispo rre il rinvio della trattazione del presente ricorso in attesa che le stesse vengano decise.

P.Q.M rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 16007/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato; -controricorrente- avverso l’ordinanza della Corte Suprema Di Cassazione di Roma n. 8700/2025 depositata il 02/04/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. Ragioni in fatto e in diritto La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per revocazione ordinaria avverso l’ordinanza di Cassazione 8700/25 lamentando di avere, in data 27.12.2024, depositato nel giudizio di Cassazione una memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1, c.p.c. con cui aveva introdotto, in forza di circostanze sopraggiunte rispetto alla data di proposizione del ricorso introduttivo, i seguenti due nuovi e ulteriori motivi di censura: 1) la sopravvenuta formazione di un giudicato esterno attinente alle stesse parti ed al medesimo rapporto giuridico oggetto del giudizio; 2) la sopravvenuta formazione di un giudicato penale irrevocabile sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel giudizio, vincolante per quest’ultimo ai sensi dell’art. 21-bis, D. Lgs. n. 74/2000”; ha evidenziato, in estrema sintesi, che il giudice di legittimità avrebbe dovuto pronunciarsi su 23 motivi di censura (21 formulati con il ricorso introduttivo + 2 formulati con la memoria ex art. 380bis.1, c.p.c. depositata, nei termini di legge, il 27.12.2024) e non solo sui 21 dedotti con il ricorso introduttivo; che il mancato esame, con conseguente omessa statuizione, dei motivi ulteriori, integra, dunque, un errore di fatto suscettibile di giustificare la revocazione ai sensi dell’art. 391- bis, co. 1, c.p.c., dell’ordinanza impugnata. L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso. Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria, concludendo per pronuncia di inammissibilità del ricorso e, comunque, di rigetto dello stesso. Orbene, ritiene preliminarmente il Collegio di condividere la motivazione - da intendersi qui richiamata ex art.118 disp. att. c.p.c. - dell’ordinanza interlocutoria di rinvio a nuovo ruolo delle Sezioni Unite di questa Corte n.31961/2025 in riferimento alle questioni, sottoposte al vaglio di costituzionalità per effetto di alcune ordinanze di rimessione delle Corti di Giustizia Tributaria (vedi in particolare la n.79/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte e la n.256/2025 della Giustizia Tributaria di primo grado di Roma), concernenti la perimetrazione degli effetti della sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario nel processo tributario, anche di cassazione, con l’ulteriore appendice, della disciplina applicabile all’assoluzione con la formula prevista dal secondo comma dell’art.530 del codice di procedura penale, il tutto alla luce dell’innovazione apportata dall’art.21-bis del d.lgs. n.74 del 2000, introdotto dall’art.1, comma 1, lett. m). d.lgs. 14 giugno 2024, n.87, in vigore dal 29 giugno 2024, quindi trasposto nell’art.119 del Testo unico della giustizia tributaria (d.lgs. 14 novembre 2024 n.175) in vigente dal primo gennaio 2027 per effetto del recente D.L. 200/2025 art.4 commi 1-5. In ragione della pendenza delle predette questioni di legittimità costituzionale, ritiene il Collegio opportuno dispo rre il rinvio della trattazione del presente ricorso in attesa che le stesse vengano decise. P.Q.M rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo. Così deciso
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