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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 12672/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 07135/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del l.r. pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 269, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del curatore pro tempore, domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso; – controricorrente – F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 7135/2015 Numero sezionale 5295/2021 Numero di raccolta generale 12672/2022 Data pubblicazione 20/04/2022 avverso il decreto del Tribunale di Latina, sezione fallimentare, reso nel procedimento ivi pendente iscritto al n.r.g. 7086/2013, depositato in data 9 febbraio 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto ricorso in cassazione, affidato a un motivo, avverso il decreto con cui Tribunale di Latina, sezione fallimentare, ha respinto l’opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con cui lamentava la mancata ammissione del credito della sua incorporata [OSCURATO:SOCIETA]., cedutole da [OSCURATO:SOCIETA]., per euro 787.868,82, a titolo di canoni di noleggio di automezzi adibiti al servizio di igiene pubblica.

2. Il Tribunale ha rilevato: a) la nullità del contratto di servizio tra [OSCURATO:SOCIETA]., dante causa di [OSCURATO:SOCIETA]., e la società poi fallita, in quanto stipulato in violazione della disciplina del subappalto prevista dagli articoli 118 del Testo unico sugli appalti di cui al d. lgs. n. 163 del 2006 e dall’art. 21 della legge n. 646 del 1982; l’assenza, in ogni caso, di preventiva autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante, in difetto nella specie delle condizioni legittimanti; c) la violazione del contratto di appalto tra il Comune di Terracina e la società poi fallita, stante il superamento del limite percentuale dei servizi subappaltabili, del resto avvenuti senza il rispetto delle procedure di evidenza pubblica.

3. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha resistito con controricorso.

4. Le parti hanno depositato memoria. r.g. n. 07135/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 7135/2015 Numero sezionale 5295/2021 Numero di raccolta generale 12672/2022 Data pubblicazione 20/04/2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso lamenta: «Falsa applicazione, ex art. 360 n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 118 D. Lgs. n. 163 del 2006 in relazione agli artt. 1344 e 1418 cod. civ.; omesso esame, ex art. 360 n. 5, cod. proc. civ., di fatti decisivi; violazione, ex art. 360 n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 49 D. Lgs. n. 163 del 2006» deducendo l’erroneità del provvedimento impugnato laddove: a) avrebbe erroneamente qualificato il contratto tra il Comune di Terracina e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. come appalto di servizi, laddove quest’ultima era titolare del servizio pubblico, quale società mista partecipata dall’ente locale; b) avrebbe conseguentemente omesso l’esame di una serie di circostanze dimostrative della natura di titolare del servizio direttamente in capo alla fallita; c) avrebbe omesso di considerare che la fallita aveva agito non quale soggetto pubblico, bensì nella sua qualità di imprenditore privato ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163 del 2006.

2. Il controricorso svolge argomentazioni volte a evidenziare l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, di cui chiede comunque il rigetto.

3. Il ricorso non può trovare accoglimento.

4. La ricorrente assume l’erroneità della qualificazione in termini di appalto dei contratti oggetto del servizio, per cui sarebbe maturato il credito oggetto di richiesta di ammissione al passivo, dall’affermata circostanza che la natura mista del capitale della società fallita renderebbe quest’ultima diretto titolare del servizio pubblico e, come tale, legittimerebbe la scelta del contraente con metodi privatistici affidati alla discrezionale scelta r.g. n. 07135/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 7135/2015 Numero sezionale 5295/2021 Numero di raccolta generale 12672/2022 Data pubblicazione 20/04/2022 del socio privato.

Sennonché il ricorso si rivela inammissibile, perché l’illustrata prospettazione si basa sull’assunto di fatto che la società fallita fosse una società mista; tale fatto però non risulta dal provvedimento del tribunale, al quale neppure è dedotto essere stato richiesto il relativo accertamento, che ovviamente non può essere effettuato nel giudizio di legittimità.

5. Le spese di lite, liquidate come indicato in dispositivo, seguono la soccombenza.

6. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.

S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a rifondere alla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. r.g. n. 07135/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 7135/2015 Numero sezionale 5295/2021 Numero di raccolta generale 12672/2022 Data pubblicazione 20/04/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 07135/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 07135/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del l.r. pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 269, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del curatore pro tempore, domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso; – controricorrente – F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 7135/2015 Numero sezionale 5295/2021 Numero di raccolta generale 12672/2022 Data pubblicazione 20/04/2022 avverso il decreto del Tribunale di Latina, sezione fallimentare, reso nel procedimento ivi pendente iscritto al n.r.g. 7086/2013, depositato in data 9 febbraio 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto ricorso in cassazione, affidato a un motivo, avverso il decreto con cui Tribunale di Latina, sezione fallimentare, ha respinto l’opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con cui lamentava la mancata ammissione del credito della sua incorporata [OSCURATO:SOCIETA]., cedutole da [OSCURATO:SOCIETA]., per euro 787.868,82, a titolo di canoni di noleggio di automezzi adibiti al servizio di igiene pubblica. 2. Il Tribunale ha rilevato: a) la nullità del contratto di servizio tra [OSCURATO:SOCIETA]., dante causa di [OSCURATO:SOCIETA]., e la società poi fallita, in quanto stipulato in violazione della disciplina del subappalto prevista dagli articoli 118 del Testo unico sugli appalti di cui al d. lgs. n. 163 del 2006 e dall’art. 21 della legge n. 646 del 1982; l’assenza, in ogni caso, di preventiva autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante, in difetto nella specie delle condizioni legittimanti; c) la violazione del contratto di appalto tra il Comune di Terracina e la società poi fallita, stante il superamento del limite percentuale dei servizi subappaltabili, del resto avvenuti senza il rispetto delle procedure di evidenza pubblica. 3. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha resistito con controricorso. 4. Le parti hanno depositato memoria. r.g. n. 07135/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 7135/2015 Numero sezionale 5295/2021 Numero di raccolta generale 12672/2022 Data pubblicazione 20/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta: «Falsa applicazione, ex art. 360 n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 118 D. Lgs. n. 163 del 2006 in relazione agli artt. 1344 e 1418 cod. civ.; omesso esame, ex art. 360 n. 5, cod. proc. civ., di fatti decisivi; violazione, ex art. 360 n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 49 D. Lgs. n. 163 del 2006» deducendo l’erroneità del provvedimento impugnato laddove: a) avrebbe erroneamente qualificato il contratto tra il Comune di Terracina e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. come appalto di servizi, laddove quest’ultima era titolare del servizio pubblico, quale società mista partecipata dall’ente locale; b) avrebbe conseguentemente omesso l’esame di una serie di circostanze dimostrative della natura di titolare del servizio direttamente in capo alla fallita; c) avrebbe omesso di considerare che la fallita aveva agito non quale soggetto pubblico, bensì nella sua qualità di imprenditore privato ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163 del 2006. 2. Il controricorso svolge argomentazioni volte a evidenziare l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, di cui chiede comunque il rigetto. 3. Il ricorso non può trovare accoglimento. 4. La ricorrente assume l’erroneità della qualificazione in termini di appalto dei contratti oggetto del servizio, per cui sarebbe maturato il credito oggetto di richiesta di ammissione al passivo, dall’affermata circostanza che la natura mista del capitale della società fallita renderebbe quest’ultima diretto titolare del servizio pubblico e, come tale, legittimerebbe la scelta del contraente con metodi privatistici affidati alla discrezionale scelta r.g. n. 07135/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 7135/2015 Numero sezionale 5295/2021 Numero di raccolta generale 12672/2022 Data pubblicazione 20/04/2022 del socio privato. Sennonché il ricorso si rivela inammissibile, perché l’illustrata prospettazione si basa sull’assunto di fatto che la società fallita fosse una società mista; tale fatto però non risulta dal provvedimento del tribunale, al quale neppure è dedotto essere stato richiesto il relativo accertamento, che ovviamente non può essere effettuato nel giudizio di legittimità. 5. Le spese di lite, liquidate come indicato in dispositivo, seguono la soccombenza. 6. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a rifondere alla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. r.g. n. 07135/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 7135/2015 Numero sezionale 5295/2021 Numero di raccolta generale 12672/2022 Data pubblicazione 20/04/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 07135/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m
Decreto Cassazione n. 12672/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris