CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 16376/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA](CUI 03W1BMV) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della sede nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] MATA in data 18 febbraio 2020, ritenuta la continuazione tra i reati (art. 73 d. Igs. n. 159/2022) di cui ai capi B) ed E), ferma restando la riduzione per il rito abbreviato, rideterminava la pena, per i predetti reati, in complessivi anni uno e mesi sei di arresto. Confermava nel resto la decisione appellata (ossia, la condanna a mesi quattro di arresto per il residuo reato di guida in stato di ebbrezza di cui al capo C). 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, dolendosi della carenza di motivazione sulla congruità della pena inflitta tra i reati, uniti dalla continuazione, di cui ai capi B) ed E). 3. Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile perché aspecifico e manifestamente infondato. Diversamente da quanto asserito nell'impugnazione, i giudici di merito hanno dato convenientemente conto delle ragioni addotte a sostegno della quantificazione della pena, valorizzando la pluralità dei fatti commessi - ritenuto quello più grave il reato sub E), perché indicativo della persistente volontà di commettere lo stesso tipo di illecito -, nonché richiamando i numerosi precedenti penali a carico dell'imputato, aventi ad oggetto anche reati più gravi di quelli di natura contravvenzionale in contestazione. Con tale motivazione il difensore del ricorrente non si è confrontato in alcun modo. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderne la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]