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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20228/2025

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RDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12667/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] CINEMA1 S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma al viale [OSCURATO:PERSONA] n. 290 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Andria, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 80/19,depositata il 16 gennaio 2019; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 22 maggio 2025 dal Consigliere Danilo CHIECA. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del Lazio dell’Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA] 1 s.p.a. un avviso di accertamento relativo all’anno 2010, con il quale contestava l’omessa fatturazione di operazioni imponibili per un importo complessivo di 59.818,93 euro, operando le conseguenti riprese a tassazione a fini dell’IRES, dell’IRAP e dell’IVA.

Ricevuta la notifica dell’atto impositivo, la contribuente promuoveva procedimento di accertamento con adesione e in quella sede chiedeva di poter utilizzare in diminuzione del maggior imponibile determinato a suo carico parte delle perdite pregresse risultanti dalla dichiarazione dei redditi da essa presentata per il medesimo anno d’imposta.

Tale richiesta non veniva, però, accolta dall’Ufficio, onde la [OSCURATO:PERSONA] 1 s.p.a. si risolveva a contestare la pretesa erariale proponendo ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, la quale, riconosciuta la fondatezza delle sue ragioni, annullava l’avviso di accertamento impugnato.

La decisione veniva successivamente confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio che, con sentenza n. 80/19 del 16 gennaio 2019, respingeva l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA].

A fondamento della pronuncia adottata la CTR osservava che: - con sentenza in pari data la medesima Commissione aveva respinto il gravame dell’Ufficio relativo ad altro avviso di accertamento «con cui si contestava la spettanza delle perdite esposte dalla contribuente nel [OSCURATO:PERSONA] 2010 ( recte : 2011, relativo all’anno d’imposta 2010 -n.d.r.)»; - «in tema di imposta sul reddito delle persone giuridiche, il contribuente ha facoltà ex art. 84 TUIR (vigente ”ratione temporis“), di utilizzare le perdite di esercizio verificatesi negli anni pregressi portandole in diminuzione del reddito prodotto nell’anno oggetto della dichiarazione»; - conseguentemente, «in assenza di contestazioni e, nel caso di specie, di rettifica della dichiarazione dei redditi, (era)no utilizzabili in compensazione del maggior reddito accertato le perdite indicate in dichiarazione»dalla contribuente.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato adun unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1 s.p.a. ha resistito con controricorso, eccependo, «in limine litis», l’inammissibilità del ricorso erariale sia in ragione della sua tardività sia per la preclusione da cd.

«doppia conforme».

Per la trattazione del ricorso era stata inizialmente fissata l’udienza del 28 novembre 2024, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

Con ordinanza interlocutoria n. 674/2025 del 10 gennaio 2025 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo ai fini della sua trattazione congiunta con quella iscritta al n. 2618/2020 R.G., vertente fra le medesime parti e riguardante altro avviso di accertamento mediante il quale era stato disconosciuto l’utilizzo da parte della contribuente delle medesime perdite fiscali di cui si discute in questo giudizio.

È stata, quindi, nuovamente fissata per la trattazione l’odierna adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritt e , con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via pregiudiziale, va disattesa l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione sollevata dalla parte controricorrente. 1.1 Valgano, in proposito, i seguenti rilievi. 1.2 La sentenza ora al vaglio della Corte è stata pubblicata il 16 gennaio 2019, onde il termine semestrale d’impugnazione di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c., richiamato dall’art. 38, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992, sarebbe dovuto spirare il 16 luglio 2019. 1.3 Tuttavia, con riferimento alle controversie tributarie, come quella che qui ci occupa, suscettibili di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018, il comma 11 del medesimo articolo dispose la sospensione per un periodo di nove mesi dei termini di impugnazione in scadenza fra la data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018) e il 31 luglio 2019. 1.4 Per effetto di tale previsione normativa, la scadenza del termine per proporre ricorso per cassazione era da intendersi spostata al 16 aprile 2020. 1.5 Nel frattempo, però, l’art. 83, comma 2, del sopravvenuto D.L. n. 18 del 2020, convertito in L. n. 27 del 2020, come poi modificato dall’art. 36, comma 1, del D.L. n. 23 del 2020, convertito in L. n. 40 del 2020, emanato nell’àmbito delle misure urgenti dirette a contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, aveva sancito la sospensione dal 9 marzo all’11 maggio 2020 del decorso dei termini stabiliti per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, compresi quelli relativi alle impugnazioni. 1.6 Considerato, dunque, che il ricorso in esame è stato notificato in data 6 maggio 2020, nessun dubbio può sussistere in ordine alla sua tempestività. 1.7 Sempre in via pregiudiziale, deve escludersi che nel caso di specie operi la preclusione da cd.

«doppia conforme» derivante dal combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 348-ter c.p.c., temporalmente applicabile alla presente controversia, atteso che l’unico motivo di ricorso non risulta formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5) del medesimo codice; né può fondatamente sostenersi che la censura da esso veicolata, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, tenda, in realtà, a sollecitare una rivalutazione degli accertamenti in fatto compiuti dai giudici di secondo grado.

2. Tanto premesso, con l’unico mezzo di gravame risulta denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 84 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) e dell’art. 8, comma 1, della L. n. 212 del 2000. 2.1 Si censura l’impugnata sentenza per aver a torto ritenuto, sull’erroneo presupposto dell’assenza di contestazioni da parte dell’Ufficio, che la contribuente si fosse legittimamente avvalsa della facoltà di utilizzare in compensazione le perdite pregresse risultanti dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno 2010. 2.2 Viene, al riguardo, obiettato che tali perdite erano state, invece, disconosciute con separato avviso di accertamento, oggetto di altra controversia «inter partes»: di ciò aveva dato atto la stessa CTR, incorsa, quindi, in una palese contraddizione.

2.3. La doglianza è fondata. 2.4 L’art. 84, comma 1, del TUIR - nel testo, vigente «ratione temporis», anteriore alle modifiche apportate dall’art. 23, comma 9, del D.L. n. 98 del 2011, convertito in L. n. 111 del 2011, le quali, giusta quanto previsto dal comma 6 di quest’ultimo articolo, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del detto decreto - stabilisce, per quanto qui interessa, che «la perdita di un periodo d’imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi». 2.5 L’art. 8, comma 1, della L. n. 212 del 2000 prevede, inoltre, che l’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione. 2.6 Ai fini dell’operatività della compensazione è richiesto un controllo circa la sussistenza dei relativi presupposti. 2.7 Nel caso di specie, occorreva, quindi, anzitutto verificare se in ordine all’utilizzabilità delle perdite pregresse dichiarate dalla società contribuente fossero state sollevate contestazioni da parte dell’[OSCURATO:PERSONA]. 2.8 Sul punto la CTR laziale, dopo aver messo in risalto che con decisione resa in pari data era stato «respinto l’appello dell’Ufficio RGA 455/2018 relativo all’avviso di accertamento con cui si contestava la spettanza delle perdite esposte dalla contribuente nel [OSCURATO:PERSONA] 2010 ( recte : 2011 - n.d.r.) » , nell’immediato prosieguo della motivazione ha contraddittoriamente affermato che, «in assenza di contestazioni e, nel caso di specie, di rettifica della dichiarazione dei redditi, (era)no utilizzabili in compensazione del maggior reddito accertato le perdite indicate in dichiarazione». 2.9 Così argomentando, il collegio d’appello è effettivamente incorso nel prospettato «error in iudicando» , avendo sussunto la fattispecie concreta, come dallo stessoricostruita, in una previsione normativa che non risulta conferente.

Invero, dalla motivazione della sentenza emerge chiaramente che l’utilizzo delle perdite dei precedenti periodi d’imposta riportate dalla contribuente nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2010 aveva formato oggetto di contestazione da parte dell’Ufficio e che il relativo contenzioso risultava ancora pendente. 2.10 La circostanza che tale contenzioso -poi trasmigrato davanti a questa Corte e confluito nel procedimento iscritto al n. 2618/2020 R.G., anch’esso trattato nell’odierna adunanza camerale - si sia concluso con l’adesione della [OSCURATO:PERSONA] 1 s.p.a. alla definizione agevolata ex art. 1, commi da 186 a 203, della L. n. 197 del 2022, non può influire sulle sorti del presente giudizio, il quale attiene ad autonoma vertenza tributaria avente ad oggetto un diverso atto impositivo.

3. Per quanto precede, sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero, va disposta, ai sensi degli artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi. 3.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12667/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] CINEMA1 S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma al viale [OSCURATO:PERSONA] n. 290 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Andria, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 80/19,depositata il 16 gennaio 2019; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 22 maggio 2025 dal Consigliere Danilo CHIECA. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del Lazio dell’Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA] 1 s.p.a. un avviso di accertamento relativo all’anno 2010, con il quale contestava l’omessa fatturazione di operazioni imponibili per un importo complessivo di 59.818,93 euro, operando le conseguenti riprese a tassazione a fini dell’IRES, dell’IRAP e dell’IVA. Ricevuta la notifica dell’atto impositivo, la contribuente promuoveva procedimento di accertamento con adesione e in quella sede chiedeva di poter utilizzare in diminuzione del maggior imponibile determinato a suo carico parte delle perdite pregresse risultanti dalla dichiarazione dei redditi da essa presentata per il medesimo anno d’imposta. Tale richiesta non veniva, però, accolta dall’Ufficio, onde la [OSCURATO:PERSONA] 1 s.p.a. si risolveva a contestare la pretesa erariale proponendo ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, la quale, riconosciuta la fondatezza delle sue ragioni, annullava l’avviso di accertamento impugnato. La decisione veniva successivamente confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio che, con sentenza n. 80/19 del 16 gennaio 2019, respingeva l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA]. A fondamento della pronuncia adottata la CTR osservava che: - con sentenza in pari data la medesima Commissione aveva respinto il gravame dell’Ufficio relativo ad altro avviso di accertamento «con cui si contestava la spettanza delle perdite esposte dalla contribuente nel [OSCURATO:PERSONA] 2010 ( recte : 2011, relativo all’anno d’imposta 2010 -n.d.r.)»; - «in tema di imposta sul reddito delle persone giuridiche, il contribuente ha facoltà ex art. 84 TUIR (vigente ”ratione temporis“), di utilizzare le perdite di esercizio verificatesi negli anni pregressi portandole in diminuzione del reddito prodotto nell’anno oggetto della dichiarazione»; - conseguentemente, «in assenza di contestazioni e, nel caso di specie, di rettifica della dichiarazione dei redditi, (era)no utilizzabili in compensazione del maggior reddito accertato le perdite indicate in dichiarazione»dalla contribuente. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato adun unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1 s.p.a. ha resistito con controricorso, eccependo, «in limine litis», l’inammissibilità del ricorso erariale sia in ragione della sua tardività sia per la preclusione da cd. «doppia conforme». Per la trattazione del ricorso era stata inizialmente fissata l’udienza del 28 novembre 2024, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Con ordinanza interlocutoria n. 674/2025 del 10 gennaio 2025 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo ai fini della sua trattazione congiunta con quella iscritta al n. 2618/2020 R.G., vertente fra le medesime parti e riguardante altro avviso di accertamento mediante il quale era stato disconosciuto l’utilizzo da parte della contribuente delle medesime perdite fiscali di cui si discute in questo giudizio. È stata, quindi, nuovamente fissata per la trattazione l’odierna adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritt e , con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via pregiudiziale, va disattesa l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione sollevata dalla parte controricorrente. 1.1 Valgano, in proposito, i seguenti rilievi. 1.2 La sentenza ora al vaglio della Corte è stata pubblicata il 16 gennaio 2019, onde il termine semestrale d’impugnazione di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c., richiamato dall’art. 38, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992, sarebbe dovuto spirare il 16 luglio 2019. 1.3 Tuttavia, con riferimento alle controversie tributarie, come quella che qui ci occupa, suscettibili di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018, il comma 11 del medesimo articolo dispose la sospensione per un periodo di nove mesi dei termini di impugnazione in scadenza fra la data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018) e il 31 luglio 2019. 1.4 Per effetto di tale previsione normativa, la scadenza del termine per proporre ricorso per cassazione era da intendersi spostata al 16 aprile 2020. 1.5 Nel frattempo, però, l’art. 83, comma 2, del sopravvenuto D.L. n. 18 del 2020, convertito in L. n. 27 del 2020, come poi modificato dall’art. 36, comma 1, del D.L. n. 23 del 2020, convertito in L. n. 40 del 2020, emanato nell’àmbito delle misure urgenti dirette a contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, aveva sancito la sospensione dal 9 marzo all’11 maggio 2020 del decorso dei termini stabiliti per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, compresi quelli relativi alle impugnazioni. 1.6 Considerato, dunque, che il ricorso in esame è stato notificato in data 6 maggio 2020, nessun dubbio può sussistere in ordine alla sua tempestività. 1.7 Sempre in via pregiudiziale, deve escludersi che nel caso di specie operi la preclusione da cd. «doppia conforme» derivante dal combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 348-ter c.p.c., temporalmente applicabile alla presente controversia, atteso che l’unico motivo di ricorso non risulta formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5) del medesimo codice; né può fondatamente sostenersi che la censura da esso veicolata, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, tenda, in realtà, a sollecitare una rivalutazione degli accertamenti in fatto compiuti dai giudici di secondo grado. 2. Tanto premesso, con l’unico mezzo di gravame risulta denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 84 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) e dell’art. 8, comma 1, della L. n. 212 del 2000. 2.1 Si censura l’impugnata sentenza per aver a torto ritenuto, sull’erroneo presupposto dell’assenza di contestazioni da parte dell’Ufficio, che la contribuente si fosse legittimamente avvalsa della facoltà di utilizzare in compensazione le perdite pregresse risultanti dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno 2010. 2.2 Viene, al riguardo, obiettato che tali perdite erano state, invece, disconosciute con separato avviso di accertamento, oggetto di altra controversia «inter partes»: di ciò aveva dato atto la stessa CTR, incorsa, quindi, in una palese contraddizione. 2.3. La doglianza è fondata. 2.4 L’art. 84, comma 1, del TUIR - nel testo, vigente «ratione temporis», anteriore alle modifiche apportate dall’art. 23, comma 9, del D.L. n. 98 del 2011, convertito in L. n. 111 del 2011, le quali, giusta quanto previsto dal comma 6 di quest’ultimo articolo, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del detto decreto - stabilisce, per quanto qui interessa, che «la perdita di un periodo d’imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi». 2.5 L’art. 8, comma 1, della L. n. 212 del 2000 prevede, inoltre, che l’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione. 2.6 Ai fini dell’operatività della compensazione è richiesto un controllo circa la sussistenza dei relativi presupposti. 2.7 Nel caso di specie, occorreva, quindi, anzitutto verificare se in ordine all’utilizzabilità delle perdite pregresse dichiarate dalla società contribuente fossero state sollevate contestazioni da parte dell’[OSCURATO:PERSONA]. 2.8 Sul punto la CTR laziale, dopo aver messo in risalto che con decisione resa in pari data era stato «respinto l’appello dell’Ufficio RGA 455/2018 relativo all’avviso di accertamento con cui si contestava la spettanza delle perdite esposte dalla contribuente nel [OSCURATO:PERSONA] 2010 ( recte : 2011 - n.d.r.) » , nell’immediato prosieguo della motivazione ha contraddittoriamente affermato che, «in assenza di contestazioni e, nel caso di specie, di rettifica della dichiarazione dei redditi, (era)no utilizzabili in compensazione del maggior reddito accertato le perdite indicate in dichiarazione». 2.9 Così argomentando, il collegio d’appello è effettivamente incorso nel prospettato «error in iudicando» , avendo sussunto la fattispecie concreta, come dallo stessoricostruita, in una previsione normativa che non risulta conferente. Invero, dalla motivazione della sentenza emerge chiaramente che l’utilizzo delle perdite dei precedenti periodi d’imposta riportate dalla contribuente nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2010 aveva formato oggetto di contestazione da parte dell’Ufficio e che il relativo contenzioso risultava ancora pendente. 2.10 La circostanza che tale contenzioso -poi trasmigrato davanti a questa Corte e confluito nel procedimento iscritto al n. 2618/2020 R.G., anch’esso trattato nell’odierna adunanza camerale - si sia concluso con l’adesione della [OSCURATO:PERSONA] 1 s.p.a. alla definizione agevolata ex art. 1, commi da 186 a 203, della L. n. 197 del 2022, non può influire sulle sorti del presente giudizio, il quale attiene ad autonoma vertenza tributaria avente ad oggetto un diverso atto impositivo. 3. Per quanto precede, sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero, va disposta, ai sensi degli artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi. 3.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, i
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