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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27188/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3EH nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 del TRIBUNALE di VENEZIAdato avydo alle parti; udita l'a relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] - condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed C 3.000,00 di multa, concordata dalle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 - ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di censura, il difetto di motivazione, in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., per non avere il Tribunale effettuato una disamina circa la sussistenza di eventuali cause di non punibilità.

Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché le censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; che il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente; che, al di fuori dei già menzionati casi, questa Suprema Corte dichiara, pertanto, l'inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata, in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis, e dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; che, nel caso di specie, invece, la difesa ha censurato la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.; che, tenuto conto della sentenza del 13 giurto 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 05 a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3EH nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 del TRIBUNALE di VENEZIAdato avydo alle parti; udita l'a relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] - condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed C 3.000,00 di multa, concordata dalle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 - ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di censura, il difetto di motivazione, in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., per non avere il Tribunale effettuato una disamina circa la sussistenza di eventuali cause di non punibilità. Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché le censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; che il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente; che, al di fuori dei già menzionati casi, questa Suprema Corte dichiara, pertanto, l'inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata, in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis, e dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; che, nel caso di specie, invece, la difesa ha censurato la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.; che, tenuto conto della sentenza del 13 giurto 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05 a
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