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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 aprile 2025

Cassazione n. 32134/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 3 aprile 2025 la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di [OSCURATO:PERSONA], che con ordinanza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 9 settembre 2020 aveva già ottenuto il riconoscimento della continuazione tra diversi reati per cui era stato condannato, di aggiungere alla continuazione anche il reato dell’art. 648 cod. pen. di cui era stato dichiarato responsabile con la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 16 maggio 2023, che ha riformato la sentenza del Tribunale di Palmi del 14 ottobre 2013, relativo ad un fatto commesso in data anteriore e prossima al 14 maggio 2012.

Nel respingere l’istanza, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto non vi fossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitaria dei reati, e che fosse necessario dissentire anche dalla decisione assunta dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il 9 settembre 2020, in quanto i reati commessi, e valutati anche in quella sede, erano espressione, in realtà, non di una volizione criminale unitaria, ma di una abitualità nel delinquere determinata da occasioni di reato estemporanee.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché i reati oggetto dell’istanza sono dello stesso tipo e sono commessi nello stesso periodo, e perché l’ordinanza non ha tenuto conto della precedente continuazione riconosciuta per fatti dello stesso tipo con cui avrebbe dovuto confrontarsi.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto Il ricorso è fondato.

1. L’ordinanza impugnata ha ritenuto che non vi fossero elementi per sostenere che il condannato in occasione delle precedenti condotte avesse già ideato anche la ricettazione oggetto della condanna aggiuntiva che ha chiesto di porre in continuazione.

Il ricorso deduce che si tratta di fatti identici commessi nel medesimo periodo temporale e che, pertanto, esisterebbero, in realtà, indici rivelatori dell’esistenza della continuazione.

L’argomento è fondato.

La ricettazione aggiuntiva che l’istanza chiede di porre in continuazione è stata effettuata ricevendo assegno falsi che poi sono stati utilizzati per commettere una truffa.

Tra gli assegni vi è anche quello individuato con il n. 81505505100-01.

Lo stesso assegno n. 81505505100-01, sia pure tratto per un importo diverso, compare anche nella imputazione che ha portato alla condanna del ricorrente per falso pronunciata dal Tribunale di Locri del 20 dicembre 2016, per un fatto commesso il 7 maggio 2012, che è già stata unificata in continuazione dalla precedente ordinanza della Corte di appello.

Estrema vicinanza temporale, modalità delle condotte, ed identità dell’assegno (inteso come supporto fisico) utilizzato per commettere i reati erano elementi che avrebbero dovuto essere considerati nella valutazione del giudice dell’esecuzione nella decisione circa il riconoscimento o meno della esistenza di una volizione criminale unitaria e che sono stati in modo manifestamente illogico pretermessi dall’ordinanza impugnata.

Se, infatti, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali (Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012, Madonia e altri, Rv. 253664; più di recente Sez. 1, n. 26623 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Marfella, n.m.; Sez. 1, n. 11723 del 14/03/2025, C., n.m.), correlativamente quando i reati oggetto dell’istanza - se omogenei tra loro, simili anche nelle modalità di realizzazione, e realizzati in parte anche con il medesimo oggetto materiale (l’assegno con il medesimo numero) - sono commessi in uno spazio temporale estremamente ridotto tanto più deve essere ponderata la possibilità che sussista effettivamente tra essi una volizione unitaria.

Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 3 aprile 2025 la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di [OSCURATO:PERSONA], che con ordinanza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 9 settembre 2020 aveva già ottenuto il riconoscimento della continuazione tra diversi reati per cui era stato condannato, di aggiungere alla continuazione anche il reato dell’art. 648 cod. pen. di cui era stato dichiarato responsabile con la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 16 maggio 2023, che ha riformato la sentenza del Tribunale di Palmi del 14 ottobre 2013, relativo ad un fatto commesso in data anteriore e prossima al 14 maggio 2012. Nel respingere l’istanza, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto non vi fossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitaria dei reati, e che fosse necessario dissentire anche dalla decisione assunta dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il 9 settembre 2020, in quanto i reati commessi, e valutati anche in quella sede, erano espressione, in realtà, non di una volizione criminale unitaria, ma di una abitualità nel delinquere determinata da occasioni di reato estemporanee. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché i reati oggetto dell’istanza sono dello stesso tipo e sono commessi nello stesso periodo, e perché l’ordinanza non ha tenuto conto della precedente continuazione riconosciuta per fatti dello stesso tipo con cui avrebbe dovuto confrontarsi. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. L’ordinanza impugnata ha ritenuto che non vi fossero elementi per sostenere che il condannato in occasione delle precedenti condotte avesse già ideato anche la ricettazione oggetto della condanna aggiuntiva che ha chiesto di porre in continuazione. Il ricorso deduce che si tratta di fatti identici commessi nel medesimo periodo temporale e che, pertanto, esisterebbero, in realtà, indici rivelatori dell’esistenza della continuazione. L’argomento è fondato. La ricettazione aggiuntiva che l’istanza chiede di porre in continuazione è stata effettuata ricevendo assegno falsi che poi sono stati utilizzati per commettere una truffa. Tra gli assegni vi è anche quello individuato con il n. 81505505100-01. Lo stesso assegno n. 81505505100-01, sia pure tratto per un importo diverso, compare anche nella imputazione che ha portato alla condanna del ricorrente per falso pronunciata dal Tribunale di Locri del 20 dicembre 2016, per un fatto commesso il 7 maggio 2012, che è già stata unificata in continuazione dalla precedente ordinanza della Corte di appello. Estrema vicinanza temporale, modalità delle condotte, ed identità dell’assegno (inteso come supporto fisico) utilizzato per commettere i reati erano elementi che avrebbero dovuto essere considerati nella valutazione del giudice dell’esecuzione nella decisione circa il riconoscimento o meno della esistenza di una volizione criminale unitaria e che sono stati in modo manifestamente illogico pretermessi dall’ordinanza impugnata. Se, infatti, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali (Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012, Madonia e altri, Rv. 253664; più di recente Sez. 1, n. 26623 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Marfella, n.m.; Sez. 1, n. 11723 del 14/03/2025, C., n.m.), correlativamente quando i reati oggetto dell’istanza - se omogenei tra loro, simili anche nelle modalità di realizzazione, e realizzati in parte anche con il medesimo oggetto materiale (l’assegno con il medesimo numero) - sono commessi in uno spazio temporale estremamente ridotto tanto più deve essere ponderata la possibilità che sussista effettivamente tra essi una volizione unitaria. Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizi
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