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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 10205/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Messina il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Messina in data 7/2/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Messina confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 4/10/2018, aveva riconosciuto la Calarese colpevole del delitto di appropriazione indebita aggravata, condannandola alla pena condizionalmente sospesa di mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa, nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla conferma della responsabilità della prevenuta per l'addebito ascritto e l'omessa motivazione in relazione all'art. 131 bis cod.pen. 3.

Il ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di doglianze già sottoposte al vaglio della Corte di merito, che le ha disattese con un supporto giustificativo che non presta il fianco a censura per correttezza e congruenza logica, e in questa sede riproposte in difetto della necessaria correlazione critica con le ragioni alla base della reiezione del gravame.Invero, la Corte territoriale ha dato atto che all'imputata era stata intimata la restituzione dei documenti contabili in suo possesso con ben tre missive ricevute personalmente o da persone abilitate in sua vece; ha rammentato che la p.o., pur non essendo stata in grado di precisare in dettaglio la documentazione rimasta in possesso della ricorrente, ha tuttavia fatto riferimento alle fatture dei fornitori, alle dichiarazioni dei redditi e alle cartelle esattoriali, e ha chiarito che la Calarese non poteva rilasciare alcuna attestazione circa il deposito della documentazione della ditta Obiettivo donna presso il suo studio in quanto non abilitata all'esercizio della professione.

Quanto all'art. 131 bis i giudici d'appello hanno adeguatamente argomentato l'impossibilità di qualificare in termini di particolare tenuità il danno cagionato alla p.o., la quale era stata destinataria di sanzioni in conseguenza delle lacune ed omissioni contabili della prevenuta.

La ricorrente, dunque, sollecita una rivalutazione delle emergenze processuali a fronte di un apparato argomentativo che ha dato esaustivo conto delle ragioni alla base della reiezione del gravame difensivo.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Messina il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Messina in data 7/2/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Messina confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 4/10/2018, aveva riconosciuto la Calarese colpevole del delitto di appropriazione indebita aggravata, condannandola alla pena condizionalmente sospesa di mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa, nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla conferma della responsabilità della prevenuta per l'addebito ascritto e l'omessa motivazione in relazione all'art. 131 bis cod.pen. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di doglianze già sottoposte al vaglio della Corte di merito, che le ha disattese con un supporto giustificativo che non presta il fianco a censura per correttezza e congruenza logica, e in questa sede riproposte in difetto della necessaria correlazione critica con le ragioni alla base della reiezione del gravame.Invero, la Corte territoriale ha dato atto che all'imputata era stata intimata la restituzione dei documenti contabili in suo possesso con ben tre missive ricevute personalmente o da persone abilitate in sua vece; ha rammentato che la p.o., pur non essendo stata in grado di precisare in dettaglio la documentazione rimasta in possesso della ricorrente, ha tuttavia fatto riferimento alle fatture dei fornitori, alle dichiarazioni dei redditi e alle cartelle esattoriali, e ha chiarito che la Calarese non poteva rilasciare alcuna attestazione circa il deposito della documentazione della ditta Obiettivo donna presso il suo studio in quanto non abilitata all'esercizio della professione. Quanto all'art. 131 bis i giudici d'appello hanno adeguatamente argomentato l'impossibilità di qualificare in termini di particolare tenuità il danno cagionato alla p.o., la quale era stata destinataria di sanzioni in conseguenza delle lacune ed omissioni contabili della prevenuta. La ricorrente, dunque, sollecita una rivalutazione delle emergenze processuali a fronte di un apparato argomentativo che ha dato esaustivo conto delle ragioni alla base della reiezione del gravame difensivo. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D [OSCURATO:PERSONA]
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