CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 16104/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio letta la memoria del difensore, che ha concluso per l'annullamento con rinvio letta la memoria del difensore di parte civile • [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Perugia, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Perugia il 7/11/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha escluso l'aggravante di cui all'art. 625 n. 6 cod. pen. e concesso le attenuanti generiche, così riducendo la pena a mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa, confermando nel resto la pronuncia con la quale il Tribunale aveva dichiarato l'imputato responsabile del reato di furto per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, di un telefono cellulare che [OSCURATO:PERSONA] aveva lasciato sul tavolo del ristorante ove l'imputato svolgeva mansioni di aiuto cuoco. Fatto commesso in Corciano il 16 settembre 2016 con l'aggravante di aver commesso il fatto in un luogo in cui si / somministrano cibi e bevande. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso censurando la sentenza, con unico motivo, per violazione dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 162 ter cod. pen. In particolare, la difesa rappresenta di aver tempestivamente formulato istanza di ammissione alla condotta riparatoria ai sensi dell'art. 162 ter cod. pen.; che tale istanza è stata rigettata dal giudice di primo grado in considerazione della sussistenza dell'aggravante prevista dall'art.625 n.6 cod. pen.; che la Corte di appello, pur avendo accolto la tesi prospettata dal prevenuto circa l'insussistenza di tale aggravante, ha omesso di derubricare il reato da furto procedibile d'ufficio in furto procedibile a querela e ha del pari omesso di pronunciarsi sulla reiterata istanza ai sensi dell'art. 162 ter cod. pen., limitandosi sul punto a ritenere corretto il diniego pronunciato in primo grado. La difesa ritiene, quindi, che manchi motivazione sul punto: in primo luogo, a fronte della riqualificazione del fatto, l'istanza tempestivamente proposta avrebbe dovuto essere esaminata in fase di gravame; in secondo luogo, la Corte ha ritenuto che la difesa non avesse documentato il motivo in forza del quale l'offerta risarcitoria non fosse stata formalizzata, in contrasto con quanto emerge dagli atti processuali, in particolare dall'udienza del 1 marzo 2018 in cui la difesa aveva chiesto la concessione di un termine per provvedere al pagamento di quanto dovuto data l'impossibilità di adempiere a causa delle precarie condizioni economiche dell'imputato, allegando le circostanze impeditive all'adempimento mediante deposito di produzione documentale. Tale parte della sentenza è viziata da un travisamento delle risultanze processuali in atti e da un conseguente errore di giudizio. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio. Il difensore ha depositato memoria concludendo per l'annullamento con rinvio. Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria conclusionale e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L'art. 162 ter cod. pen. prevede che «Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato». La medesima norma, inoltre, prevede la disposizione secondo la quale il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche se effettuato mediante offerta reale formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, se il giudice ritenga l'offerta congrua, e che, a determinate condizioni, il giudice può fissare un termine per consentire all'imputato di provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento. 2.1. Per i processi per i quali il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento si collochi in data successiva all'entrata in vigore della legge n.103 cit., come quello in esame, l'applicabilità della causa di estinzione del reato prevista dall'art. 162 ter cod. pen., è subordinata alla triplice condizione che la condotta riparatoria sia intervenuta entro quel termine processuale, che siano state sentite le parti e che la congruità della somma sia stata valutata dal giudice di merito. 2.2. A tale conclusione conduce il tenore letterale della disposizione in esame, secondo la quale, prima della pronuncia della sentenza di estinzione del reato, devono essere «sentite le parti e la persona offesa»; tale audizione, che indubbiamente spetta al giudice di merito, deve ritenersi funzionale alla valutazione della congruità delle restituzioni e dei risarcimenti e dell'eliminazione «ove possibile» delle conseguenze dannose o pericolose del reato in relazione ad una condotta riparatoria comunque avvenuta «entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado». I risarcimenti e le riparazioni possono essere ritenuti satisfattivi dal giudice, anche quando non accettati dalla persona offesa, ma tale valutazione di congruità è imprescindibile. 3. Nel caso in esame il ricorrente invoca, in sostanza, un «adattamento» della indicata disciplina in relazione ai giudizi per i quali la procedibilità a querela sia conseguenza di una diversa qualificazione del reato allorchè il processo abbia già superato la fase di merito, con la precisazione che è pacifica la tempestiva proposizione dell'istanza entro il termine di legge. 3.1. Per dare soluzione alla questione proposta con il ricorso, occorre ricordare che la disposizione di cui all'art. 162 ter cod. pen. prevede una nuova causa di estinzione «riparatoria» del reato con cui, da un lato, si valorizza un comportamento susseguente la condotta illecita che determina, nell'ambito di un conflitto di natura sostanzialmente privatistica (reato punibile a querela suscettibile di remissione), il venir meno dell'esigenza punitiva, a fronte della piena restaurazione dell'interesse leso; dall'altro, si persegue un intento deflattivo, giustificato dall'insussistenza della necessità rieducativa a mezzo di ulteriori condotte risocializzanti, stante la neutralizzazione del danno arrecato alla vittima, in attuazione del principio dell'extrema ratio del diritto penale. 3.2. In questa prospettiva il legislatore ha inteso proseguire nel solco già intrapreso con l'art. 35 28 agosto 2000, n. 274, che consente al giudice di pace di dichiarare l'estinzione dei reati di sua competenza in seguito a condotte riparatorie del reo, al di fuori dell'ipotesi di remissione della querela, riconoscendo l'inutilità dell'accertamento del fatto lesivo di un interesse privato il cui disvalore sia stato concretamente annullato dalla condotta di colui che l'ha violato. Anche in questo caso, così come nell'ipotesi delineata dall'art. 35 cit., la valutazione della congruità del risarcimento è rimessa al giudice ed è indipendente dalla volontà della persona offesa, che deve essere semplicemente «sentita», ciò assicurando il contraddittorio in ordine all'entità della lesione, ma anche un meccanismo che consenta al giudice di superare il dissenso e l'eventuale perdurante volontà punitiva del querelante. 3.3. La disposizione in esame prevede che la condotta riparatoria debba precedere la celebrazione del processo, non realizzandosi altrimenti l'effetto deflattivo che condiziona l'istituto e che coniuga la neutralizzazione del danno e la rilevanza penale concreta del fatto con la necessità di evitare il processo, laddove il suo accertamento e l'applicazione della sanzione penale si dimostrino non solo un irragionevole dispendio di risorse, ma una sproporzionata reazione dello Stato rispetto ad una condotta violativa di un interesse esclusivamente privato e ad un soggetto che ha volontariamente provveduto alla sua riparazione.4. D'altro canto, è proprio la tempestività dell'offerta riparatoria che consente al giudice di verificare la congruità del risarcimento, in quanto portatore dell'interesse statuale alla deflazione processuale perseguita dall'ordinamento, essendo altrimenti rimessa, nel corso del procedimento, alla sola valutazione della persona offesa la possibilità di apprezzare l'insussistenza della permanenza del proprio interesse alla punizione, attraverso la remissione della querela. 4.1. Per assicurare il perseguimento di siffatto duplice scopo (riparazione e deflazione processuale) il legislatore scandisce il termine entro il quale deve intervenire il comportamento susseguente del reo, idoneo ad elidere ex post il danno prodotto dal reato, attraverso un sistema che assicura sia il risarcimento del danno causato dal reato, sia la possibilità per il reo di provvedervi, in assenza dell'accettazione dalla persona offesa, attraverso l'offerta reale, che, infine, nell'impossibilità non addebitabile di adempiere entro la dichiarazione di apertura del dibattimento, quella di provvedervi ratealmente, attraverso la richiesta e la concessione di un termine non superiore a sei mesi, accompagnata dalla sospensione del processo e della prescrizione (ai sensi dell'art. 162 ter, comma 2 cod. pen.). 4.2. Occorre ora stabilire quale sia la procedura da seguire in caso di riqualificazione del reato contestato in furto semplice. Nel negare la sussistenza della condotta idonea alla riparazione, nel senso inteso dal disposto normativo, la Corte territoriale ha ritenuto, da un lato, che il rifiuto dell'istanza da parte del primo giudice fosse giustificat dal fatto che non emergesse con chiarezza l'insussistenza dell'aggravante; dall'altro, che non fosse stata indicata la proposta risarcitoria, né fosse stato documentato il motivo a sostegno dell'impossibilità di formalizzarla. 4.3. A ciò il ricorrente oppone la carenza di motivazione, non avendo il giudice esaminato l'istanza di ammissione alla condotta riparatoria in relazione al fatto diversamente qualificato, e il travisamento delle risultanze processuali, evidenziando di aver formalizzato all'udienza del 1 marzo 2018 l'istanza di concessione di un termine per impossibilità dell'imputato di provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo risarcitorio, allegando la documentazione prodotta a sostegno dell'assunta circostanza impeditiva all'adempimento immediato. 4.4. L'esame degli atti, consentito dalla natura della censura, ha consentito di verificare che il rifiuto dell'assegnazione del termine di cui all'art. 162 ter, comma 2 cod. pen., da parte del giudice di primo grado (cfr. verbale di udienza del 1 marzo 2018) sia stato condizionato esclusivamente dalla contestazione elevata al ricorrente del furto aggravato ai sensi dell'art.625 n.6 cod. pen., circostanza esclusa dal giudice di appello, dunque di un furto perseguibile d'ufficio, ai sensi dell'art. 626, comma 2 cod. pen., non essendo in siffatta ipotesi applicabile la causa estintiva di cui alla disposizione in esame. L'errata qualificazione del reato e la mancata concessione del rinvio, nondimeno, hanno impedito al ricorrente di dar corso alla condotta riparativa, non essendo stato concesso, benché richiesto, il termine di sei mesi, fissato dal secondo comma della disposizione, né essendo stata preliminarmente valutata in concreto l'insussistenza dell'impossibilità di adempiere entro il termine di cui al primo comma. 5. Corollario di tali premesse in diritto e in fatto è che l'ordinanza di rigetto dell'istanza da parte del giudice di primo grado, a fronte della perseguibilità d'ufficio del reato ritenuto aggravato dalla destrezza, svincolava l'imputato dal rispetto delle formalità dell'offerta e dall'adempimento entro un termine non assegnato, seppure richiesto. In una simile situazione, non potendo riflettersi l'errore nella contestazione, acclarato con la sentenza di appello, sulla possibilità di estinguere il reato attraverso un attivo comportamento risarcitorio, a fronte di un reato perseguibile a querela, la Corte territoriale, preso atto della volontà riparatoria tempestivamente manifestata e dell'istanza di concessione del termine di cui all'art. 162 ter cod. pen., documentata mediante deposito del certificato di esenzione della partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito, avrebbe dovuto limitarsi a verificare le ragioni concrete dell'impossibilità di adempiere entro l'apertura del dibattimento, tenuto conto dell'incidenza dell'erroneità della contestazione sui requisiti di ammissibilità dell'istanza. 6. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata limitatamente all'applicazione della causa di estinzione del reato di cui all'art. 162 ter cod. pen., con rinvio alla Corte di appello di Firenze, per nuovo giudizio sul punto. Il giudice del rinvio valuterà, altresì, la regolamentazione delle spese tra le parti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'art. 162 ter c.p. e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte di appello di Firenze, cui demanda altresì la