Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2024

Cassazione n. 09548/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dal Tribunale di Biella in ordine al reato di cui all'art. 186, co. 7, d.Lgs. 285/1992 perché l'imputato si trovava alla guida dell'autovettura con evidenti sintomi di ebrezza alcolica e si rifiutava di effettuare le operazioni di accertamento del tasso alcolemico.

L'esponente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata deciaratoria di nullità della sentenza di primo grado, essendo stata celebrata l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avanti al Tribunale di Biella in anticipo rispetto all'orario previsto, in assenza dell'imputato e senza il consenso della difesa.

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

E' infatti vero che l'anticipazione dell'udienza rispetto all'ora prefissata integra una nullità assoluta, in quanto, impedendo l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, equivale ad omessa citazione (Sez. 3, n. 51578 dei 2.3.2017, Rv. 271343), ma ciò soltanto se il difensore e l'imputato non compaiono.

Net caso di specie, invece, il difensore dì fiducia ha partecipato all'udienza trattata in orario anticipato - dopo pregresse udienze nelle quali l'imputato era ugualmente assente.

La Corte dà atto che il difensore non si era opposto a celebrare l'udienza e non ha segnalato l'intenzione dell'imputato di rendere spontanee dichiarazioni, per cui non si sono verificate violazioni del diritto di difesa ( sez. 2,n. 43284 / 2023, Bouziane, n.m.).

Questa Corte di legittimità, attesa la natura processuale della eccezione, ha provveduto alla acquisizione del verbale di udienza, verificando che non vi era alcuna opposizione alla celebrazione del processo né alcuna segnalazione da parte del difensore di fiducia, come rilevato dalla Corte territoriale.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente ai pagamento delle spese del procedimento consegue quella ai pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dal Tribunale di Biella in ordine al reato di cui all'art. 186, co. 7, d.Lgs. 285/1992 perché l'imputato si trovava alla guida dell'autovettura con evidenti sintomi di ebrezza alcolica e si rifiutava di effettuare le operazioni di accertamento del tasso alcolemico. L'esponente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata deciaratoria di nullità della sentenza di primo grado, essendo stata celebrata l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avanti al Tribunale di Biella in anticipo rispetto all'orario previsto, in assenza dell'imputato e senza il consenso della difesa. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. E' infatti vero che l'anticipazione dell'udienza rispetto all'ora prefissata integra una nullità assoluta, in quanto, impedendo l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, equivale ad omessa citazione (Sez. 3, n. 51578 dei 2.3.2017, Rv. 271343), ma ciò soltanto se il difensore e l'imputato non compaiono. Net caso di specie, invece, il difensore dì fiducia ha partecipato all'udienza trattata in orario anticipato - dopo pregresse udienze nelle quali l'imputato era ugualmente assente. La Corte dà atto che il difensore non si era opposto a celebrare l'udienza e non ha segnalato l'intenzione dell'imputato di rendere spontanee dichiarazioni, per cui non si sono verificate violazioni del diritto di difesa ( sez. 2,n. 43284 / 2023, Bouziane, n.m.). Questa Corte di legittimità, attesa la natura processuale della eccezione, ha provveduto alla acquisizione del verbale di udienza, verificando che non vi era alcuna opposizione alla celebrazione del processo né alcuna segnalazione da parte del difensore di fiducia, come rilevato dalla Corte territoriale. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente ai pagamento delle spese del procedimento consegue quella ai pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 09548/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris