CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 maggio 2022
Cassazione n. 13803/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 22556-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 22556/2021 Numero sezionale 2984/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DIOCESI Numero di raccolta generale 13803/2022Data pubblicazione 02/05/2022 [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - avverso la sentenza n. 706/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 28/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 974 del 28. 5. 2020 della Corte di appello di Salerno, che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione dalla stessa proposta, quale condomina, avverso il decreto ingiuntivo che aveva intimato al condominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 36 in Salerno il pagamento di una somma in favore alla [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di corrispettivo di lavori di appalto e, per l’effetto, annullato la sentenza di primo grado e dichiarato definitivo il decreto ingiuntivo; letto il controricorso del Fallimento alla [OSCURATO:SOCIETA].; ritento che l’unico motivo di ricorso pone la questione se la legittimazione a proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio spetti esclusivamente al suo amministratore ovvero appartenga anche ai singoli condomini, in ragione del fatto che esso potrà essere posto in esecuzione contro di essi, sia pure in proporzione alle rispettive quote; che il tema suddetto risulta risolto con esiti diversi da due precedenti arresti di questa Corte ( ordinanze n. 15567 del 2018 e n. 40857 del 2021 ); che, alla luce di tali pronunce, non si ravvia il requisito della evidenza decisoria per la trattazione del ricorso in camera di consiglio; visto l’art. 380 bis, comma 3, cod. proc. civ. P.T.M. rimette la causa alla pubblica udienza. Così deciso nella camera di consiglio del 17 marzo 2021. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7