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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 19 settembre 2025

Cassazione n. 02738/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 3 febbraio 2025, che, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma il 14 febbraio 2024, ha rideterminato in anni 1 e mesi 6 di reclusione la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 (capo A).

Fatto commesso Roma il 31 dicembre 2015.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato, dovendosi considerare che la prescrizione massima del reato contestato si computa in 10 anni ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del d.

Igs. n. 74 del 2000, introdotto dal decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, per cui, risalendo la data dell'omessa presentazione della dichiarazione annuale al 31 dicembre 2015, il termine decennale matura il 31 dicembre 2025, ossia in epoca successiva a quella della sentenza impugnata e dell'odierna decisione.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 19 settembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 3 febbraio 2025, che, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma il 14 febbraio 2024, ha rideterminato in anni 1 e mesi 6 di reclusione la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 (capo A). Fatto commesso Roma il 31 dicembre 2015. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato, dovendosi considerare che la prescrizione massima del reato contestato si computa in 10 anni ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del d. Igs. n. 74 del 2000, introdotto dal decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, per cui, risalendo la data dell'omessa presentazione della dichiarazione annuale al 31 dicembre 2015, il termine decennale matura il 31 dicembre 2025, ossia in epoca successiva a quella della sentenza impugnata e dell'odierna decisione. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 settembre 2025.
Decreto Cassazione n. 02738/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris