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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2005

ECLI:EU:C:2005:35
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Conclusions

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 20 gennaio 2005 (1) Causa C‑287/02 Regno di [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee «»

1. Nella presente causa, la [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento parziale della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 12 giugno 2002, 2002/461/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell’esercizio finanziario 2001 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia» (in prosieguo: la «decisione impugnata») (2) .

2. [OSCURATO:PERSONA] contesta, in particolare, l’adozione di modifiche, a norma della procedura di liquidazione, dei conti di taluni organismi pagatori riconosciuti a livello nazionale nonché le rettifiche applicate ai conti di Castilla-[OSCURATO:PERSONA], uno dei suddetti organismi pagatori.

Ambito normativo

3. La politica agricola comune è finanziata secondo le modalità stabilite dal regolamento n. 1258/99 (in prosieguo: il «regolamento di base») (3) il quale stabilisce che la sezione «garanzia» finanzia gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, intrapresi conformemente alle norme comunitarie nel quadro dell’organizzazione comune di tali mercati (4) .

3. Il preambolo del regolamento di base recita: «Occorre prevedere due tipi di decisione, l’una riguardante la liquidazione dei conti della sezione garanzia del Fondo e l’altra che stabilisca le conseguenze dei risultati emersi dalla verifica di conformità delle spese con le disposizioni comunitarie, incluse le rettifiche finanziarie» 5 –Nono ‘considerando’..

4. Il primo tipo di decisione, sulla liquidazione, è disciplinato dall’art. 7, n. 3, del regolamento di base e il secondo tipo di decisione, sulla conformità delle spese, è disciplinato dall’art. 7, n. 4, dello stesso regolamento.

5. Per quanto riguarda le decisioni di liquidazione, l’art. 7, n. 3, stabilisce che la [OSCURATO:PERSONA] procede, entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio considerato ed in base alle informazioni di cui all’art. 6, n. 1, lett. b), alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori.

A tenore di quest’ultima disposizione, gli Stati membri trasmettono alla [OSCURATO:PERSONA] i conti annui degli organismi pagatori relativi alle operazioni finanziate dalla sezione garanzia, corredate dalle informazioni necessarie per la loro liquidazione nonché la certificazione relativa alla completezza, all’esattezza e alla veridicità dei conti trasmessi.

6. L’art. 7, n. 3, dispone, inoltre, che la decisione di liquidazione dei conti non pregiudica l’adozione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di decisioni successive riguardanti la conformità delle spese alle norme comunitarie.

7. Le predette decisioni di conformità sono disciplinate dall’art. 7, n. 4, il cui primo comma sancisce che la [OSCURATO:PERSONA] «decide in merito alle spese non ammesse al finanziamento comunitario (...) qualora constati che alcune spese non sono state eseguite in conformità alle norme comunitarie».

8. Le decisioni di conformità sono adottate secondo la procedura delineata dall’art. 7, n. 4, il quale dispone: «Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della [OSCURATO:PERSONA] e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali le due parti cercano di raggiungere un accordo circa la soluzione da individuare.

In assenza di accordo, lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare le rispettive posizioni nel termine di quattro mesi e il cui esito costituisce oggetto di una relazione alla [OSCURATO:PERSONA], che la esamina prima di una decisione di rifiuto del finanziamento. [OSCURATO:PERSONA] valuta gli importi da rifiutare tenendo conto, in particolare, della gravità dell’inosservanza constatata. [OSCURATO:PERSONA] tiene conto, a tal fine, del tipo e della gravità dell’inosservanza nonché del danno finanziario causato alla Comunità».

9. In aggiunta alle procedure stabilite dal regolamento di base, ai sensi dell’art. 7, n. 5, del medesimo regolamento, le decisioni di liquidazione dei conti e le decisioni di conformità delle spese alle norme comunitarie devono inoltre essere disciplinate da modalità di applicazione stabilite separatamente.

Tali modalità di applicazione sono contenute nel regolamento n. 1663/95 (in prosieguo: il «regolamento di applicazione») (6) .

Per quanto attiene alla decisione di liquidazione dei conti, esso dispone quanto segue:

10. I documenti che devono essere trasmessi dagli Stati membri (7) , che comprendono i conti annui delle spese imputate alla sezione «garanzia», devono essere inviati alla [OSCURATO:PERSONA] entro il 10 febbraio dell’anno successivo alla fine dell’esercizio finanziario interessato (8) .

11. La decisione di liquidazione dei conti di cui all’art. 7, n. 3 del regolamento di base, determina l’ammontare delle spese annue effettuate in ciascuno Stato membro che devono essere riconosciute imputabili al FEAOG, salve le decisioni di conformità delle spese con le norme comunitarie adottate successivamente (9) .

L’art. 7, n. 1, del regolamento di applicazione aggiunge: «Gli importi che, in conseguenza di tale decisione, devono essere percepiti da, o pagati a ciascuno Stato membro, sono determinati deducendo gli anticipi pagati durante l’esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso anno a norma del comma 1».

13. L’art. 7, n. 2, del regolamento di applicazione recita: «Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario la [OSCURATO:PERSONA] comunica allo Stato membro interessato i risultati delle proprie verifiche, nonché le eventuali modifiche proposte».

14. Per quanto riguarda la decisione di conformità delle spese alle norme comunitarie di cui all’art. 7, n. 4, del regolamento di base, la procedura di conciliazione tra lo Stato membro interessato e la [OSCURATO:PERSONA], sfociante nell’adozione della suddetta decisione, è disciplinata dalle seguenti modalità d’applicazione previste all’art. 8, n. 1, del regolamento di applicazione: «Qualora ritenga, a seguito di un’indagine, che le spese non sono effettuate nel rispetto delle norme comunitarie, la [OSCURATO:PERSONA] comunica allo Stato membro interessato le proprie risultanze e indica i provvedimenti da adottare per garantire, in futuro, l’osservanza delle norme stesse.

La comunicazione fa riferimento al presente regolamento.

Lo Stato membro risponde entro due mesi e la [OSCURATO:PERSONA] può conseguentemente modificare la sua posizione (…).

Alla scadenza del termine stabilito per la risposta, la [OSCURATO:PERSONA] convoca una discussione bilaterale ed entrambe le parti si adoperano per raggiungere un accordo sulle misure da adottare, nonché sulla valutazione della gravità dell’infrazione e del danno finanziario arrecato alla Comunità europea.

In esito a tale discussione e dopo un’eventuale data fissata dalla [OSCURATO:PERSONA], di concerto con lo Stato membro, dopo la discussione bilaterale per la comunicazione d’informazioni supplementari o, qualora lo Stato membro non accetti la convocazione nel termine fissato dalla [OSCURATO:PERSONA], dopo la scadenza di tale termine, quest’ultima comunica ufficialmente le sue conclusioni allo Stato membro (...) Fatte salve le disposizioni del quarto comma del presente paragrafo, tale comunicazione valuta le spese di cui la [OSCURATO:PERSONA] intende proporre l’esclusione in virtù dell’art. 7, n. 4, del regolamento (CE) n. 1258/99.

Lo Stato membro informa la [OSCURATO:PERSONA] quanto prima possibile dei provvedimenti adottati per assicurare il rispetto delle norme comunitarie e della data effettiva della loro attuazione. [OSCURATO:PERSONA] adotta, se del caso, una o più decisioni in applicazione dell’art. 7, n. 4, del regolamento (CE) n. 1258/99 per escludere fino alla data effettiva di attuazione dei provvedimenti le spese per le quali non sono state rispettate le norme comunitarie».

Antefatti della causa

12. Dopo aver ricevuto i conti annui per le spese effettuate dagli organismi pagatori spagnoli durante l’esercizio finanziario 2001, con lettera 27 marzo 2002, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alle autorità spagnole i risultati delle sue verifiche.

In tale lettera veniva precisato che si trattava di una comunicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 7, n. 2, e 8, n. 1, del regolamento di applicazione.

In essa si proponeva la liquidazione, entro il 30 aprile, dei conti di vari organismi pagatori, tra cui [OSCURATO:PERSONA].

In detto contesto, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva proposto la liquidazione dei conti degli organismi pagatori FEGA, Castilla-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i quali aveva richiesto un’indagine e informazioni supplementari prima di poter decidere sulla liquidazione dei loro conti.

Per ciascun caso, in un allegato alla lettera, veniva specificata la natura di eventuali indagini ed informazioni supplementari richieste prima della proposta di liquidazione, unitamente ai risultati delle verifiche della [OSCURATO:PERSONA].

13. Ad una riunione del Comitato del FEAOG, tenutasi il 19 aprile 2002, alla quale hanno assistito le autorità spagnole, la [OSCURATO:PERSONA] ha distribuito una relazione di sintesi contenente i risultati delle sue verifiche nonché il progetto della decisione impugnata.

14. Le autorità spagnole hanno, in seguito, inviato varie risposte riguardanti la lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 27 marzo 2002, la relazione di sintesi, nonché il progetto di decisione.

Con lettera datata 22 aprile 2002, le autorità spagnole hanno comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] le loro osservazioni in merito al progetto di decisione ed alla relazione.

Con lettera datata 25 aprile 2002, le medesime hanno trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] le loro osservazioni sui conti di Castilla-[OSCURATO:PERSONA].

Dette osservazioni si fondavano su una comunicazione scritta presentata il 23 aprile 2002 dal loro organo di certificazione in risposta al progetto di decisione, e vertevano sia sulla liquidazione dei suoi conti per l’esercizio finanziario 2001, che sulla procedura che disciplina ogni successiva decisione di conformità.

Le autorità spagnole facevano notare che l’organo di certificazione dichiarava di avere ricevuto sufficienti garanzie quanto alla completezza, esattezza e veridicità dei conti; che esso proponeva la loro liquidazione; e che le rettifiche proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] dovevano essere riesaminate in quanto l’errore riguarderebbe semplicemente i contributi per il mais irriguo ritirato dalla produzione e non anche le indennità compensative come proposto dalla [OSCURATO:PERSONA].

Le autorità spagnole affermano dunque che la rettifica deve essere valutata a EUR 17 855 anziché a EUR 1 831 526.

15. In data 11 giugno 2002, le autorità spagnole hanno trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] documenti concernenti i conti dell’organismo pagatore [OSCURATO:PERSONA] e la conformità delle relative spese con le norme comunitarie.

16. [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione impugnata il 12 giugno 2002.

Con detta decisione, che indicava quale base giuridica l’art. 7, n. 3, del regolamento di base, venivano liquidati i conti di tutti gli organismi pagatori spagnoli ad eccezione di quelli del FEGA e del [OSCURATO:PERSONA], ed apportate modifiche ai conti liquidati.

Le modifiche sembrano mettere in luce errori relativi a taluni pagamenti effettuati da Castilla-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che erano stati individuati nella relazione di sintesi.

17. In risposta alla lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 27 marzo 2002, le autorità spagnole hanno, successivamente, presentato ulteriori osservazioni inviando alla [OSCURATO:PERSONA] documenti aventi ad oggetto i conti di Castilla-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la conformità delle loro spese alle norme comunitarie.

18. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi promosso il presente ricorso al fine di ottenere l’annullamento parziale della decisione impugnata invocando, in primo luogo, la violazione del regolamento di applicazione e, in secondo luogo, il carattere erroneo delle rettifiche proposte relativamente ai conti di Castilla-[OSCURATO:PERSONA].

L’asserita violazione del regolamento di applicazione Motivi principali

19. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la decisione impugnata sarebbe viziata da violazione del regolamento di applicazione in quanto, contrariamente al disposto dell’art. 8, n. 1, di detto regolamento, le sue autorità non sarebbero state utilmente consultate dalla [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’entità delle modifiche.

In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe trasgredito tale disposizione adottando la decisione impugnata senza tener conto della risposta delle autorità spagnole, senza invitare la [OSCURATO:PERSONA] ad una discussione bilaterale per valutare la gravità dell’errore contabile e senza consentirle di richiedere, se del caso, che venga avviata la procedura di conciliazione.

20. [OSCURATO:PERSONA] obbietta che la procedura di liquidazione dei conti, disciplinata dal combinato disposto degli artt. 7, n. 3, del regolamento di base e 7 del regolamento di applicazione, debba essere tenuta distinta dalla procedura di controllo di conformità delle spese alle norme comunitarie, disciplinata dal combinato disposto degli artt. 7, n. 4, del regolamento di base e 8 del regolamento di applicazione.

La decisione impugnata, nel cui preambolo si afferma che «sono fatte salve le decisioni adottate successivamente a norma dell’art. 7, n. 4, del regolamento [di base]» (10) , è disciplinata dalla procedura di liquidazione dei conti, la quale sarebbe stata seguita scrupolosamente (sotto ogni aspetto) fino all’adozione della decisione.

21. [OSCURATO:PERSONA] prende quindi in considerazione la pretesa violazione dell’art. 8, n. 1, del regolamento di applicazione.

Essa fa notare che la procedura mirante alla verifica di conformità delle spese alle norme comunitarie, delineata in detta disposizione, è stata avviata con la sua lettera 27 marzo 2002.

Tuttavia, vista la distinzione tra siffatta procedura e quella relativa alla liquidazione dei conti, essa pone in evidenza il carattere provvisorio della rettifica contenuta nella decisione impugnata.

Una decisione definitiva di rifiuto del finanziamento può essere adottata solo in esito allo scambio di osservazioni di cui all’art. 8, n. 1.

22. A conferma della propria competenza a proporre modifiche nell’ambito della decisione di liquidazione dei conti, le quali sono sostanzialmente provvisorie fino all’esito della procedura di cui all’art. 8, n. 1, la [OSCURATO:PERSONA] richiama la giurisprudenza della Corte in cui è stato chiarito che, nelle more della decisione definitiva sulla liquidazione dei conti, la [OSCURATO:PERSONA] ha il potere di ridurre le somme dovute come anticipi, qualora constati che l’ente nazionale abbia effettuato delle spese imputabili al Fondo contrarie al diritto comunitario (11) .

La giurisprudenza precitata è anteriore all’instaurazione delle procedure parallele disciplinanti separatamente la decisione di liquidazione dei conti di cui all’art. 7, n. 3, del regolamento di base e la decisione di rifiuto del finanziamento per contrarietà delle spese alle norme comunitarie di cui all’art. 7, n. 4, del medesimo regolamento. [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, per analogia al sistema così delineato dalla Corte relativamente alle deduzioni provvisorie in attesa della liquidazione finale, essa sarebbe del pari autorizzata ad operare, nell’ambito della decisione di liquidazione, delle deduzioni provvisorie in attesa del rifiuto definitivo di finanziamento.

Valutazione

23. In via preliminare, occorre rilevare che l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale essa si sarebbe attenuta alla procedura di liquidazione dei conti, non è del tutto esatta.

La decisione impugnata è stata adottata in data 12 giugno 2002, e non entro il 30 aprile 2002 come prescrive l’art. 7, n. 3, del regolamento di base.

Tuttavia, la ricorrente non ha impugnato la decisione per il predetto motivo ed essa non ne ha neppure fatto menzione nelle sue osservazioni.

24. A parte questa riserva, ritengo che la [OSCURATO:PERSONA] abbia interpretato in modo corretto il quadro normativo che disciplina la liquidazione dei conti.

L’art. 7, n. 3, del regolamento di base afferma esplicitamente che la decisione di liquidazione dei conti «non pregiudica l’adozione di decisioni successive» in merito alle spese non ammesse al finanziamento comunitario in quanto non sono state eseguite in conformità alle norme comunitarie.

L’art. 7, n. 1, del regolamento di applicazione, ribadisce tale punto e dispone che gli importi che, in conseguenza della decisione di liquidazione, devono essere percepiti da ciascuno Stato membro, sono determinati deducendo gli anticipi pagati dalle spese riconosciute.

È pertanto evidente che si possano operare delle modifiche nell’ambito della decisione di liquidazione dei conti.

25. Dovesse rendersi necessaria un’ulteriore conferma della legittimità del comportamento della [OSCURATO:PERSONA], essa può essere data, in particolare, mediante i due seguenti rilievi.

26. In primo luogo, l’art. 7, n. 2, del regolamento di applicazione indica che le eventuali modifiche proposte in merito ai conti annuali degli organismi pagatori possono essere adottate prima della liquidazione a condizione che tali proposte vengano comunicate allo Stato membro interessato entro il 31 marzo.

Nel rispetto di tale disposizione, le rettifiche proposte in merito ai conti di Castilla-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono state comunicate con la lettera del 27 marzo 2002.

27. In secondo luogo, le modifiche debitamente proposte in merito ai conti annuali contenenti spese contrarie alle norme comunitarie sull’organizzazione comune del mercato di cui trattasi non solo risultano ammesse a norma dell’art. 7, n. 2, ma sono, in realtà, doverose in virtù del principio generale, citato dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui essa non può consentire che vengano impiegati fondi in casi analoghi (12) .

Il fatto che detto principio sia stato enunciato nell’ambito di giudizi aventi ad oggetto il versamento di anticipi mensili non riveste alcuna importanza nel caso di specie.

Come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha espressamente statuito che tale principio ha valore generale (13) .

D’altronde, la giurisprudenza della Corte dimostra che è stato in tal modo applicato (14) .

28. Questi due argomenti confermano l’interpretazione offerta dalla [OSCURATO:PERSONA], e da me condivisa, del quadro normativo relativo alla liquidazione.

29. Ritengo, pertanto, che non si possa riscontrare alcuna violazione della procedura di liquidazione dei conti diversa dalla mancata adozione della decisione impugnata entro il 30 aprile 2002, come prescritto dall’art. 7 n. 3, del regolamento di base.

30. Condivido inoltre l’opinione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale non sussiste alcuna violazione dell’art. 8, n. 1, del regolamento di applicazione.

31. Nella lettera 27 marzo 2002 che la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla ricorrente si precisa che essa costituisce una comunicazione ai sensi della disposizione di cui trattasi, indicante i provvedimenti da adottare per garantire, in futuro, l’osservanza delle norme comunitarie relative alle spese.

Le autorità spagnole sembrano aver riconosciuto l’importanza di tale lettera poiché hanno inviato numerose risposte in cui, secondo la procedura di cui all’art. 8, n. 1, esprimono il loro punto di vista sulle rettifiche proposte dalla [OSCURATO:PERSONA].

32. A mio giudizio, è priva di fondamento l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale costituirebbe una violazione dell’art. 8, n. 1, del regolamento di applicazione, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia convocato una discussione orale e quindi non le abbia consentito, se necessario, di ricorrere ad una procedura di conciliazione al fine di raggiungere un accordo sulle rettifiche.

Al momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato il suo ricorso, la procedura diretta alla definizione delle rettifiche, contemplata dalla disposizione succitata, non era giunta a termine, ed era dunque prematuro invocare la sua violazione.

In effetti, la [OSCURATO:PERSONA] ha successivamente invitato la [OSCURATO:PERSONA], in conformità con detta procedura, con lettera 10 dicembre 2002, ad una discussione bilaterale avente ad oggetto le rettifiche.

33. Concludo pertanto che non risulta violata dalla decisione impugnata, né la procedura di liquidazione dei conti, né la procedura di cui all’art. 8, n. 1, del regolamento di applicazione, relativa ad eventuali decisioni di conformità adottate successivamente.

Ulteriori argomenti vertenti sulla presunta violazione del regolamento di applicazione.

34. [OSCURATO:PERSONA] deduce altri tre argomenti a sostegno dell’asserita violazione del regolamento di applicazione.

35. In primo luogo, secondo la [OSCURATO:PERSONA], il fatto che non sia stata seguita la procedura di cui all’art. 8, n. 1, del regolamento di applicazione e, di conseguenza, che non sia stato consentito alle autorità spagnole di manifestare il loro punto di vista in merito alle modifiche, sarebbe in contrasto con i loro diritti di difesa. [OSCURATO:PERSONA] ribatte, a tal proposito, che le modifiche proposte nella decisione impugnata erano puramente provvisorie fino all’adozione della decisione di conformità delle spese di cui all’art. 8, n. 1, del medesimo regolamento e che la suddetta procedura, che conferisce agli Stati membri il diritto di essere sentiti prima che la decisione venga adottata (15) , era stata avviata con la lettera del 27 marzo 2002; ne deriva, che i diritti di difesa della [OSCURATO:PERSONA] non sono stati violati. [OSCURATO:PERSONA] mette in rilievo che, in ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto modo di esprimersi sulla decisione proposta, sia in occasione della riunione del Comitato del FEAOG del 19 aprile 2002, avendo ricevuto in anticipo copia della decisione proposta e della relazione di sintesi ad essa relativa, sia nell’ambito delle osservazioni scritte presentate alla [OSCURATO:PERSONA] prima dell’adozione della decisione impugnata.

Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia infine adottato le modifiche originariamente proposte malgrado le osservazioni delle autorità spagnole, costituisce, a suo avviso, una questione a parte.

36. È opportuno notare, anzitutto, che l’art. 7, n. 2, del regolamento di applicazione non menziona esplicitamente il diritto degli Stati membri di comunicare il loro punto di vista sulle modifiche.

Il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario che, come ribadito dalla Corte in numerose occasioni, deve essere garantito anche in mancanza di qualsiasi norma riguardante il procedimento di cui trattasi (16) .

Tale principio impone che il destinatario di una decisione che pregiudichi in maniera sensibile i suoi interessi sia messo in condizione di far conoscere utilmente il proprio punto di vista prima che la decisione venga adottata.

Data l’importanza attribuita al rispetto dei diritti della difesa, nonché per esigenze di chiarezza, si potrebbe pensare che, l’art. 7, n. 2, permetta espressamente allo Stato membro di presentare, a tutela dei suoi interessi finanziari, osservazioni in merito ad ogni proposta fatta dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della procedura di liquidazione.

37. Da un lato, si potrebbe invece argomentare che, avendo le modifiche natura meramente provvisoria nell’ambito della procedura di liquidazione, ed essendo, nell’ambito della procedura di conformità, esplicitamente garantito il diritto ad essere sentiti in merito alle rettifiche definitive, non ci sia bisogno di prevedere un’apposito diritto della difesa separatamente articolato.

Dall’altro, mi sembra che la sua reiterazione sarebbe in armonia con l’obiettivo di mantenere ferma la distinzione tra le due procedure, ognuna delle quali ha la sua propria coerenza.

38. Tuttavia, nulla nella presente causa verte intorno a tale questione.

39. Sono convinto che le possibilità di cui si sono avvalse le autorità spagnole per far conoscere alla [OSCURATO:PERSONA] il proprio punto di vista sulle modifiche proposte abbiano loro garantito un sufficiente rispetto dei diritti della difesa.

Le osservazioni orali e scritte presentate a tal fine dimostrano un riconoscimento implicito di entrambe le parti della capacità della [OSCURATO:PERSONA] di contestare le proposte prima della liquidazione.

Non è stata dunque fornita alcuna prova che dimostri l’asserita violazione dei suoi diritti di difesa.

40. [OSCURATO:PERSONA] deduce, in secondo luogo, che in sede di procedura di liquidazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di comunicare le rettifiche e, in terzo luogo, che la relazione di sintesi non è disponibile in spagnolo, il che costituirebbe una violazione sostanziale della procedura di liquidazione.

Entrambe le censure sono state introdotte con la replica e si qualificano pertanto come motivi nuovi proposti nel corso del procedimento.

41. Ai sensi dell’art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.

Questo presupposto non ricorre nel caso di specie.

42. Di conseguenza, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], sono inamissibili entrambe le censure.

L’asserita erroneità delle modifiche concernenti i conti di Castilla-[OSCURATO:PERSONA]

43. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la rettifica finanziaria dei conti di Castilla-[OSCURATO:PERSONA], proposta nella relazione di sintesi sulla liquidazione dei conti della sezione «garanzia» per l’esercizio finanziario 2001, non sia giustificata (17) .

La predetta relazione propone la rettifica di EUR 1 831 526 per irregolarità riscontrate nel settore dei seminativi.

44. La decisione di liquidazione dei conti determina l’ammontare delle spese effettuate in ciascuno Stato membro durante l’esercizio finanziario in questione che devono essere riconosciute imputabili al FEAOG; ciò risulterà inevitabilmente nella quantificazione (benché in via provvisoria in attesa di un’eventuale decisione di non conformità adottata successivamente) degli importi non riconosciuti tali (18) .

45. Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, il regolamento di base permette alla [OSCURATO:PERSONA] di porre a carico del FEAOG solo gli importi corrisposti in conformità alle norme emanate per i vari settori dell’agricoltura (19) , obbligando la [OSCURATO:PERSONA] a rifiutare il finanziamento di spese quando essa rilevi l’esistenza di irregolarità (20) .

Argomenti delle parti in ordine alla giustificazione delle rettifiche

49. Occorre preliminarmente rilevare che, nella sua replica, la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la rettifica non deve essere applicata alle indennità compensatorie, e ha dichiarato che intende tenere conto di tale richiesta nella valutazione dell’importo delle rettifiche finali.

Per il resto, le parti non sono d’accordo sul fatto che la rettifica fosse giustificata.

46. Nelle sue osservazioni, la [OSCURATO:PERSONA] espone le ragioni per cui ha proposto le rettifiche.

A tal riguardo, essa rinvia alla relazione datata 23 gennaio 2002, predisposta dall’organo di certificazione di Castilla-[OSCURATO:PERSONA], la quale si fondava su indagini aventi ad oggetto i conti di cui trattasi relativi all’esercizio finanziario 2001 (in prosieguo: la «relazione di certificazione»).

Dalla relazione di certificazione citata dalla [OSCURATO:PERSONA] emerge che due tipi di errori si sarebbero verificati nei conti inerenti agli esercizi finanziari 2000 e 2001.

47. In ordine ai conti relativi all’esercizio 2000, è stato riscontrato un errore informatico nel versamento di importi erronei relativi ad aiuti per talune colture di grano duro.

Sempre riguardo ai conti dell’esercizio 2000, un secondo errore, non chiarito, sarebbe riconducibile al programma informatico di rilevazione delle irregolarità concernenti i dati necessari per assicurare il rispetto dei requisiti minimi di superficie dei terreni per le dichiarazioni relative alle superfici ritirate dalla produzione; detto errore risultava da taluni versamenti che erano superiori a quelli che andavano effettuati.

48. Secondo la relazione di certificazione citata dalla [OSCURATO:PERSONA], le irregolarità nei conti relativi all’esercizio finanziario 2001 indicherebbero che gli errori concernenti i conti relativi all’esercizio finanziario 2000 non erano stati segnalati prima del chiusura dei conti successivi.

In base agli errori menzionati nella relazione di certificazione, la [OSCURATO:PERSONA] deduce che essi si siano prodotti in modo casuale.

Essa fa riferimento all’identificazione degli errori nei conti del 2001 relativi al grano ed alle difficoltà inerenti al riesame delle variabili di cui tener conto per il calcolo dei versamenti per il ritiro dalla produzione, alle quali sarebbe necessariamente dovuta la ripetizione del secondo tipo di errore.

49. [OSCURATO:PERSONA] si riferisce in modo specifico a taluni pagamenti errati del 2001, dovuti ad erronea applicazione della riduzione della superficie soggetta al ritiro per quanto riguarda il mais irriguo.

Fondandosi sulla relazione di certificazione, essa sostiene, inoltre, che i risultati dei controlli non siano stati debitamente registrati e che la loro assenza non sia stata rilevata dall’apposito programma informatico. 50. [OSCURATO:PERSONA] non ritiene, tuttavia, che gli errori individuati nella relazione di certificazione giustifichino le rettifiche proposte dalla [OSCURATO:PERSONA].

Essa interpreta in modo diverso, rispetto alla [OSCURATO:PERSONA], la posizione adottata dall’organo di certificazione in merito alle irregolarità riscontrate nei conti dell’esercizio finanziario 2001.

Essa fa leva su una comunicazione scritta del 23 aprile 2002 presentata dall’organo di certificazione, nella quale quest’ultimo precisa che le sue osservazioni concernenti gli errori nelle relazioni di certificazione relative ai due esercizi in questione non sono uguali.

Secondo tale comunicazione, l’osservazione concernente l’esercizio finanziario 2001, riguarderebbe solo l’errata applicazione del coefficiente previsto per il sanzionamento di dichiarazioni erronee di ritiro dalla produzione del mais irriguo.

L’errore avrebbe dunque inciso solo su questa voce del bilancio anziché sulla totalità dei versamenti effettuati nel settore dei seminativi. [OSCURATO:PERSONA], basandosi a quanto pare su una valutazione contenuta nella comunicazione del 23 aprile 2002, sostiene che il valore monetario corrispondente all’errore ammonterebbe a EUR 17 855, ovvero al valore dell’errore fissato per il mais irriguo.

51. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge, facendo riferimento alle linee guida n. 8 della [OSCURATO:PERSONA] (21) , che l’errore è sistematico e che la valutazione del numero complessivo degli errori individuati in tutti i settori nei conti dell’esercizio 2001, che essa fissa a EUR 7 725 641, si situa al di sotto della percentuale dell’ 1% della spesa complessiva, che ammonta a EUR 8 759

994. In conclusione, essa afferma che non vi è motivo per imporre una rettifica finanziaria, perlomeno non nell’ambito della procedura di liquidazione.

Valutazione

52. È pacifico che la [OSCURATO:PERSONA], nel valutare l’ammontare dell’errore, ha avuto torto ad includervi le indennità compensatorie.

53. Questa constatazione impone, di per sè, che la decisione impugnata venga annullata almeno limitatamente alle rettifiche riguardanti le spese ricollegabili a tale misura di aiuto.

54. Per il resto, la [OSCURATO:PERSONA] non solleva alcuna questione di rilievo per determinare se la rettifica fosse giustificata.

In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] non fonda le proprie argomentazione su motivi rilevanti quando asserisce che il numero complessivo degli errori si situa al di sotto della percentuale stabilita dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle linee guida n. 8, le cui raccomandazioni riguardano la valutazione degli errori imputabili agli organismi nazionali di certificazione.

È pacifico, infatti, che tali orientamenti non disciplinano la competenza della [OSCURATO:PERSONA] a proporre modifiche nell’ambito della decisione di liquidazione.

55. A norma della procedura di liquidazione dei conti, incombe espressamente alla [OSCURATO:PERSONA] determinare l’ammontare delle spese effettuate dagli Stati membri che devono essere riconosciute imputabili al FEAOG (22) .

Dalla giurisprudenza costante della Corte emerge che, sebbene per l’accertamento di una violazione delle norme dell’organizzazione comune dei mercati agricoli la [OSCURATO:PERSONA] debba corroborare con elementi probatori i dubbi seri e ragionevoli che essa nutre a proposito dei controlli effettuati o dei dati trasmessi dagli Stati membri, essa non è tuttavia tenuta a dimostrare esaurientemente l’insufficienza di tali controlli o l’inesattezza di tali dati.

È lo Stato membro a disporre delle migliori possibilità per raccogliere e verificare i dati necessari ai fini della liquidazione dei conti del FEAOG ed è quindi lo Stato che deve fornire la prova più circostanziata ed esauriente dell’effettività dei propri controlli o dell’esattezza dei propri dati, nonché, eventualmente dell’inesattezza di quanto dichiarato dalla [OSCURATO:PERSONA] (23) .

Lo Stato interessato non può confutare le constatazioni della [OSCURATO:PERSONA] con semplici affermazioni non suffragate da elementi atti a dimostrare l’esistenza di un sistema di controlli affidabile e operativo (24) .

56. Nelle sue osservazioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto elementi probatori significativi quanto ai dubbi da essa espressi sull’affidabilità dei controlli di cui trattasi, come posti in essere nel 2001.

Essa non ha solamente affermato che gli errori verificatisi nel 2000, ivi inclusi i due errori informatici apparsi nei versamenti erronei relativi al grano duro e alle parcelle agricole soggette al ritiro, non erano stati segnalati l’anno seguente, ma, in particolare, ha anche messo in luce, sulla base delle informazioni contenute nella relazione di certificazione relativa all’anno 2001, pagamenti errati, dovuti ad erronea applicazione della riduzione della superficie soggetta a ritiro per quanto riguarda il mais irriguo, nonché l’assenza di controlli per garantire la registrazione dei risultati delle ispezioni.

Dagli estratti della relazione di certificazione, allegati al controricorso della [OSCURATO:PERSONA], risulta che l’assenza di tali controlli interesserebbe, secondo quanto osservato dall’organo di certificazione, il settore dei seminativi in generale.

57. [OSCURATO:PERSONA] non adduce alcuna prova né in merito ai risultati dei suddetti controlli né in merito all’inesattezza di quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA].

D’altra parte, essa non dimostra che, per permettere un funzionamento affidabile del sistema di controllo nel 2001, essa abbia posto rimedio alle carenze in esso riscontrate nel 2000.

Nessuno di questi tre requisiti (25) viene soddisfatto con la mera affermazione che l’errore incida solamente sulla voce del bilancio relativo al mais irriguo.

58. Ritengo, pertanto, che la [OSCURATO:PERSONA] abbia fornito la prova di seri e ragionevoli dubbi quanto ai controlli effettuati dallo Stato membro e che abbia dunque a giusto titolo rilevato la contrarietà delle spese alle norme comunitarie e proposto una conseguente rettifica finanziaria.

59. Per quanto riguarda la cifra da rettificare, mi sembra che, a parte l’inclusione delle indennità compensatorie, la valutazione sia in linea con l’applicazione da parte della Corte dei principi enunciati in giudizi riguardanti l’onere della prova (26) , in situazioni in cui la valutazione sia stata effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei risultati dei controlli.

In tali casi, la Corte ha confermato la valutazione, qualora lo Stato membro non abbia fornito alcuna prova che dimostri che la [OSCURATO:PERSONA] si sia basata su circostanze inesatte, né tantomeno abbia dimostrato che le irregolarità riscontrate non incidano sul bilancio comunitario o che vi incidano in misura sensibilmente inferiore a quanto stimata dalla [OSCURATO:PERSONA] (27) .

60. Come ho già detto, la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato l’inesattezza delle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] aventi ad oggetto l’irregolarità nei conti.

Ne consegue che non è stata prodotta alcuna prova né per smentire i fatti su cui si basano le affermazioni né per dimostrare che le irregolarità non incidono sul bilancio comunitario.

61. Inoltre, nelle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] nulla indica che le irregolarità incidono sul bilancio comunitario in misura sensibilmente inferiore a quella risultante dalla valutazione della [OSCURATO:PERSONA].

In virtù dei principi elaborati dalla giurisprudenza sull’onere della prova (28) , la semplice affermazione che l’errore riguardi soltanto il mais irriguo, non suffragata da elementi atti a dimostrare l’esistenza di un sistema di controlli affidabile e operativo, non può in alcun modo inficiare la valutazione effettuata.

62. Per tali ragioni, ad eccezione della componente relativa alle indennità compensatorie, reputo corretta la cifra da rettificare proposta dalla [OSCURATO:PERSONA].

63. Poiché le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] sono state parzialmente accolte, ciascuna parte deve sopportare le proprie spese.

Conclusione

64. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, ritengo che la Corte di giustizia debba: 1) annullare la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 12 giugno 2002, 2002/461/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell’esercizio finanziario 2001 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia», limitatamente alla rettifica operata in ordine alle spese ricollegabili alle indennità compensatorie; 2) per il resto, respingere il ricorso; 3) condannare ciascuna parte alle proprie spese. 1 – Lingua originale: l'inglese. 2 – GU L 160 del 18.6.2002, pag.

28. 3 – Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103).

Il regolamento n. 1258/99, che si applica alle spese effettuate a partire dal 1° gennaio 2000, ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13), modificato da ultimo in particolare dal regolamento (CE) del Consiglio 22 maggio 1995, n. 1287 (GU L 125 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], pag. 1).

In virtù dell’art. 16, n. 2, e dell’allegato al regolamento n. 1258/99, i riferimenti, fatti nella legislazione anteriore, al regolamento n. 729/70 s’intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato. 4 – Artt. 1, n. 2, lett. b), e 2, n. 2. 5 – Nono ‘considerando’. 6 – Regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 7 luglio 1995, n. 1663, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» (GU L 158 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], pag. 6), come modificato dal regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 22 ottobre 1999, n. 2245 (GU L 273 del 23.10.1999, pag. 5). 7 – Elencati supra al paragrafo

6. 8 – Art. 4, n. 2. 9 – Art. 7, n. 1 del regolamento di applicazione. 10 – Nono ‘considerando’. 11 – Sentenze 17 ottobre 1991, causa C‑342/89, Germania/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑5031), e causa C‑346/89, Italia/ [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑5057), punto 16 di entrambe le sentenze. 12 – Cause C‑342/89 e C‑346/89, citate alla nota 11 (punto 14). 13 – .

Ibid . (punto 15). 14 – V., ad esempio, sentenze 25 febbraio 1988, causa 327/85, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1065, punti 24‑25), 8 gennaio 1992, C‑197/90, Italia/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑1, punto 38), nonché 24 gennaio 2002, causa C‑118/99, Francia/[OSCURATO:PERSONA], (Racc. pag.

I‑747, punto 38). 15 – V., sentenza 9 gennaio 2003, causa C‑177/00, Italia/[OSCURATO:PERSONA], (Racc. pag.

I‑233, punto 23). 16 – V., ad esempio, sentenze 12 dicembre 2002, causa C‑395/00, Cipriani (Racc. pag.

I‑11877, punto 51); 21 settembre 2000, causa C‑462/98, P Mediocurso/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑7183, punto 36); 28 marzo 2000, causa C‑7/98, Krombach (Racc. pag.

I‑1935, punto 42), e 24 ottobre 1996, causa C‑32/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/Lisrestal (Racc. pag.

I‑5373, punto 21). 17 – Documento «AGRI/60939/2002‑FR final».

V. sezione

6.5. 18 – Art. 7, n. 1, del regolamento di applicazione. 19 –

V. giurisprudenza citata alla nota

14. 20 – V., ad esempio, sentenza 9 gennaio 2003, causa C‑157/00, Grecia/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑153, punto 44). 21 – Documento n.

VI/5331/98, intitolato «Linee-guida per la certificazione dei conti degli organismi pagatori del FEAOG». 22 – Art. 7, n. 1, del regolamento di applicazione. 23 –

V. sentenze 6 marzo 2001, causa C‑278/98, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑1501, punti 39‑41), causa C‑157/00, cit. alla nota 20, (punti 15‑17), e la più recente, 4 marzo 2004, causa C‑344/01, Germania/[OSCURATO:PERSONA] (punto 58). 24 – V., ad esempio, sentenza C‑157/00, cit. alla nota 20 (punto 18). 25 – Che lo Stato membro deve soddisfare, in base alla giurisprudenza citata alle note 23 e

24. 26 –

V. supra, paragrafo 59. 27 –

V. sentenza 21 marzo 2002, causa C‑130/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑3005, punti 90‑91). 28 –

V. supra, paragrafo 59.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Conclusions CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] presentate il 20 gennaio 2005 (1) Causa C‑287/02 Regno di [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee «» 1. Nella presente causa, la [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento parziale della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 12 giugno 2002, 2002/461/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell’esercizio finanziario 2001 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia» (in prosieguo: la «decisione impugnata») (2) . 2. [OSCURATO:PERSONA] contesta, in particolare, l’adozione di modifiche, a norma della procedura di liquidazione, dei conti di taluni organismi pagatori riconosciuti a livello nazionale nonché le rettifiche applicate ai conti di Castilla-[OSCURATO:PERSONA], uno dei suddetti organismi pagatori. Ambito normativo 3. La politica agricola comune è finanziata secondo le modalità stabilite dal regolamento n. 1258/99 (in prosieguo: il «regolamento di base») (3) il quale stabilisce che la sezione «garanzia» finanzia gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, intrapresi conformemente alle norme comunitarie nel quadro dell’organizzazione comune di tali mercati (4) . 3. Il preambolo del regolamento di base recita: «Occorre prevedere due tipi di decisione, l’una riguardante la liquidazione dei conti della sezione garanzia del Fondo e l’altra che stabilisca le conseguenze dei risultati emersi dalla verifica di conformità delle spese con le disposizioni comunitarie, incluse le rettifiche finanziarie» 5  –Nono ‘considerando’.. 4. Il primo tipo di decisione, sulla liquidazione, è disciplinato dall’art. 7, n. 3, del regolamento di base e il secondo tipo di decisione, sulla conformità delle spese, è disciplinato dall’art. 7, n. 4, dello stesso regolamento. 5. Per quanto riguarda le decisioni di liquidazione, l’art. 7, n. 3, stabilisce che la [OSCURATO:PERSONA] procede, entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio considerato ed in base alle informazioni di cui all’art. 6, n. 1, lett. b), alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori. A tenore di quest’ultima disposizione, gli Stati membri trasmettono alla [OSCURATO:PERSONA] i conti annui degli organismi pagatori relativi alle operazioni finanziate dalla sezione garanzia, corredate dalle informazioni necessarie per la loro liquidazione nonché la certificazione relativa alla completezza, all’esattezza e alla veridicità dei conti trasmessi. 6. L’art. 7, n. 3, dispone, inoltre, che la decisione di liquidazione dei conti non pregiudica l’adozione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di decisioni successive riguardanti la conformità delle spese alle norme comunitarie. 7. Le predette decisioni di conformità sono disciplinate dall’art. 7, n. 4, il cui primo comma sancisce che la [OSCURATO:PERSONA] «decide in merito alle spese non ammesse al finanziamento comunitario (...) qualora constati che alcune spese non sono state eseguite in conformità alle norme comunitarie». 8. Le decisioni di conformità sono adottate secondo la procedura delineata dall’art. 7, n. 4, il quale dispone: «Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della [OSCURATO:PERSONA] e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali le due parti cercano di raggiungere un accordo circa la soluzione da individuare. In assenza di accordo, lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare le rispettive posizioni nel termine di quattro mesi e il cui esito costituisce oggetto di una relazione alla [OSCURATO:PERSONA], che la esamina prima di una decisione di rifiuto del finanziamento. [OSCURATO:PERSONA] valuta gli importi da rifiutare tenendo conto, in particolare, della gravità dell’inosservanza constatata. [OSCURATO:PERSONA] tiene conto, a tal fine, del tipo e della gravità dell’inosservanza nonché del danno finanziario causato alla Comunità». 9. In aggiunta alle procedure stabilite dal regolamento di base, ai sensi dell’art. 7, n. 5, del medesimo regolamento, le decisioni di liquidazione dei conti e le decisioni di conformità delle spese alle norme comunitarie devono inoltre essere disciplinate da modalità di applicazione stabilite separatamente. Tali modalità di applicazione sono contenute nel regolamento n. 1663/95 (in prosieguo: il «regolamento di applicazione») (6) . Per quanto attiene alla decisione di liquidazione dei conti, esso dispone quanto segue: 10. I documenti che devono essere trasmessi dagli Stati membri (7) , che comprendono i conti annui delle spese imputate alla sezione «garanzia», devono essere inviati alla [OSCURATO:PERSONA] entro il 10 febbraio dell’anno successivo alla fine dell’esercizio finanziario interessato (8) . 11. La decisione di liquidazione dei conti di cui all’art. 7, n. 3 del regolamento di base, determina l’ammontare delle spese annue effettuate in ciascuno Stato membro che devono essere riconosciute imputabili al FEAOG, salve le decisioni di conformità delle spese con le norme comunitarie adottate successivamente (9) . L’art. 7, n. 1, del regolamento di applicazione aggiunge: «Gli importi che, in conseguenza di tale decisione, devono essere percepiti da, o pagati a ciascuno Stato membro, sono determinati deducendo gli anticipi pagati durante l’esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso anno a norma del comma 1». 13. L’art. 7, n. 2, del regolamento di applicazione recita: «Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario la [OSCURATO:PERSONA] comunica allo Stato membro interessato i risultati delle proprie verifiche, nonché le eventuali modifiche proposte». 14. Per quanto riguarda la decisione di conformità delle spese alle norme comunitarie di cui all’art. 7, n. 4, del regolamento di base, la procedura di conciliazione tra lo Stato membro interessato e la [OSCURATO:PERSONA], sfociante nell’adozione della suddetta decisione, è disciplinata dalle seguenti modalità d’applicazione previste all’art. 8, n. 1, del regolamento di applicazione: «Qualora ritenga, a seguito di un’indagine, che le spese non sono effettuate nel rispetto delle norme comunitarie, la [OSCURATO:PERSONA] comunica allo Stato membro interessato le proprie risultanze e indica i provvedimenti da adottare per garantire, in futuro, l’osservanza delle norme stesse. La comunicazione fa riferimento al presente regolamento. Lo Stato membro risponde entro due mesi e la [OSCURATO:PERSONA] può conseguentemente modificare la sua posizione (…). Alla scadenza del termine stabilito per la risposta, la [OSCURATO:PERSONA] convoca una discussione bilaterale ed entrambe le parti si adoperano per raggiungere un accordo sulle misure da adottare, nonché sulla valutazione della gravità dell’infrazione e del danno finanziario arrecato alla Comunità europea. In esito a tale discussione e dopo un’eventuale data fissata dalla [OSCURATO:PERSONA], di concerto con lo Stato membro, dopo la discussione bilaterale per la comunicazione d’informazioni supplementari o, qualora lo Stato membro non accetti la convocazione nel termine fissato dalla [OSCURATO:PERSONA], dopo la scadenza di tale termine, quest’ultima comunica ufficialmente le sue conclusioni allo Stato membro (...) Fatte salve le disposizioni del quarto comma del presente paragrafo, tale comunicazione valuta le spese di cui la [OSCURATO:PERSONA] intende proporre l’esclusione in virtù dell’art. 7, n. 4, del regolamento (CE) n. 1258/99. Lo Stato membro informa la [OSCURATO:PERSONA] quanto prima possibile dei provvedimenti adottati per assicurare il rispetto delle norme comunitarie e della data effettiva della loro attuazione. [OSCURATO:PERSONA] adotta, se del caso, una o più decisioni in applicazione dell’art. 7, n. 4, del regolamento (CE) n. 1258/99 per escludere fino alla data effettiva di attuazione dei provvedimenti le spese per le quali non sono state rispettate le norme comunitarie». Antefatti della causa 12. Dopo aver ricevuto i conti annui per le spese effettuate dagli organismi pagatori spagnoli durante l’esercizio finanziario 2001, con lettera 27 marzo 2002, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alle autorità spagnole i risultati delle sue verifiche. In tale lettera veniva precisato che si trattava di una comunicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 7, n. 2, e 8, n. 1, del regolamento di applicazione. In essa si proponeva la liquidazione, entro il 30 aprile, dei conti di vari organismi pagatori, tra cui [OSCURATO:PERSONA]. In detto contesto, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva proposto la liquidazione dei conti degli organismi pagatori FEGA, Castilla-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i quali aveva richiesto un’indagine e informazioni supplementari prima di poter decidere sulla liquidazione dei loro conti. Per ciascun caso, in un allegato alla lettera, veniva specificata la natura di eventuali indagini ed informazioni supplementari richieste prima della proposta di liquidazione, unitamente ai risultati delle verifiche della [OSCURATO:PERSONA]. 13. Ad una riunione del Comitato del FEAOG, tenutasi il 19 aprile 2002, alla quale hanno assistito le autorità spagnole, la [OSCURATO:PERSONA] ha distribuito una relazione di sintesi contenente i risultati delle sue verifiche nonché il progetto della decisione impugnata. 14. Le autorità spagnole hanno, in seguito, inviato varie risposte riguardanti la lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 27 marzo 2002, la relazione di sintesi, nonché il progetto di decisione. Con lettera datata 22 aprile 2002, le autorità spagnole hanno comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] le loro osservazioni in merito al progetto di decisione ed alla relazione. Con lettera datata 25 aprile 2002, le medesime hanno trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] le loro osservazioni sui conti di Castilla-[OSCURATO:PERSONA]. Dette osservazioni si fondavano su una comunicazione scritta presentata il 23 aprile 2002 dal loro organo di certificazione in risposta al progetto di decisione, e vertevano sia sulla liquidazione dei suoi conti per l’esercizio finanziario 2001, che sulla procedura che disciplina ogni successiva decisione di conformità. Le autorità spagnole facevano notare che l’organo di certificazione dichiarava di avere ricevuto sufficienti garanzie quanto alla completezza, esattezza e veridicità dei conti; che esso proponeva la loro liquidazione; e che le rettifiche proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] dovevano essere riesaminate in quanto l’errore riguarderebbe semplicemente i contributi per il mais irriguo ritirato dalla produzione e non anche le indennità compensative come proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]. Le autorità spagnole affermano dunque che la rettifica deve essere valutata a EUR 17 855 anziché a EUR 1 831 526. 15. In data 11 giugno 2002, le autorità spagnole hanno trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] documenti concernenti i conti dell’organismo pagatore [OSCURATO:PERSONA] e la conformità delle relative spese con le norme comunitarie. 16. [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione impugnata il 12 giugno 2002. Con detta decisione, che indicava quale base giuridica l’art. 7, n. 3, del regolamento di base, venivano liquidati i conti di tutti gli organismi pagatori spagnoli ad eccezione di quelli del FEGA e del [OSCURATO:PERSONA], ed apportate modifiche ai conti liquidati. Le modifiche sembrano mettere in luce errori relativi a taluni pagamenti effettuati da Castilla-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che erano stati individuati nella relazione di sintesi. 17. In risposta alla lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 27 marzo 2002, le autorità spagnole hanno, successivamente, presentato ulteriori osservazioni inviando alla [OSCURATO:PERSONA] documenti aventi ad oggetto i conti di Castilla-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la conformità delle loro spese alle norme comunitarie. 18. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi promosso il presente ricorso al fine di ottenere l’annullamento parziale della decisione impugnata invocando, in primo luogo, la violazione del regolamento di applicazione e, in secondo luogo, il carattere erroneo delle rettifiche proposte relativamente ai conti di Castilla-[OSCURATO:PERSONA]. L’asserita violazione del regolamento di applicazione Motivi principali 19. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la decisione impugnata sarebbe viziata da violazione del regolamento di applicazione in quanto, contrariamente al disposto dell’art. 8, n. 1, di detto regolamento, le sue autorità non sarebbero state utilmente consultate dalla [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’entità delle modifiche. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe trasgredito tale disposizione adottando la decisione impugnata senza tener conto della risposta delle autorità spagnole, senza invitare la [OSCURATO:PERSONA] ad una discussione bilaterale per valutare la gravità dell’errore contabile e senza consentirle di richiedere, se del caso, che venga avviata la procedura di conciliazione. 20. [OSCURATO:PERSONA] obbietta che la procedura di liquidazione dei conti, disciplinata dal combinato disposto degli artt. 7, n. 3, del regolamento di base e 7 del regolamento di applicazione, debba essere tenuta distinta dalla procedura di controllo di conformità delle spese alle norme comunitarie, disciplinata dal combinato disposto degli artt. 7, n. 4, del regolamento di base e 8 del regolamento di applicazione. La decisione impugnata, nel cui preambolo si afferma che «sono fatte salve le decisioni adottate successivamente a norma dell’art. 7, n. 4, del regolamento [di base]» (10) , è disciplinata dalla procedura di liquidazione dei conti, la quale sarebbe stata seguita scrupolosamente (sotto ogni aspetto) fino all’adozione della decisione. 21. [OSCURATO:PERSONA] prende quindi in considerazione la pretesa violazione dell’art. 8, n. 1, del regolamento di applicazione. Essa fa notare che la procedura mirante alla verifica di conformità delle spese alle norme comunitarie, delineata in detta disposizione, è stata avviata con la sua lettera 27 marzo 2002. Tuttavia, vista la distinzione tra siffatta procedura e quella relativa alla liquidazione dei conti, essa pone in evidenza il carattere provvisorio della rettifica contenuta nella decisione impugnata. Una decisione definitiva di rifiuto del finanziamento può essere adottata solo in esito allo scambio di osservazioni di cui all’art. 8, n. 1. 22. A conferma della propria competenza a proporre modifiche nell’ambito della decisione di liquidazione dei conti, le quali sono sostanzialmente provvisorie fino all’esito della procedura di cui all’art. 8, n. 1, la [OSCURATO:PERSONA] richiama la giurisprudenza della Corte in cui è stato chiarito che, nelle more della decisione definitiva sulla liquidazione dei conti, la [OSCURATO:PERSONA] ha il potere di ridurre le somme dovute come anticipi, qualora constati che l’ente nazionale abbia effettuato delle spese imputabili al Fondo contrarie al diritto comunitario (11) . La giurisprudenza precitata è anteriore all’instaurazione delle procedure parallele disciplinanti separatamente la decisione di liquidazione dei conti di cui all’art. 7, n. 3, del regolamento di base e la decisione di rifiuto del finanziamento per contrarietà delle spese alle norme comunitarie di cui all’art. 7, n. 4, del medesimo regolamento. [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, per analogia al sistema così delineato dalla Corte relativamente alle deduzioni provvisorie in attesa della liquidazione finale, essa sarebbe del pari autorizzata ad operare, nell’ambito della decisione di liquidazione, delle deduzioni provvisorie in attesa del rifiuto definitivo di finanziamento. Valutazione 23. In via preliminare, occorre rilevare che l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale essa si sarebbe attenuta alla procedura di liquidazione dei conti, non è del tutto esatta. La decisione impugnata è stata adottata in data 12 giugno 2002, e non entro il 30 aprile 2002 come prescrive l’art. 7, n. 3, del regolamento di base. Tuttavia, la ricorrente non ha impugnato la decisione per il predetto motivo ed essa non ne ha neppure fatto menzione nelle sue osservazioni. 24. A parte questa riserva, ritengo che la [OSCURATO:PERSONA] abbia interpretato in modo corretto il quadro normativo che disciplina la liquidazione dei conti. L’art. 7, n. 3, del regolamento di base afferma esplicitamente che la decisione di liquidazione dei conti «non pregiudica l’adozione di decisioni successive» in merito alle spese non ammesse al finanziamento comunitario in quanto non sono state eseguite in conformità alle norme comunitarie. L’art. 7, n. 1, del regolamento di applicazione, ribadisce tale punto e dispone che gli importi che, in conseguenza della decisione di liquidazione, devono essere percepiti da ciascuno Stato membro, sono determinati deducendo gli anticipi pagati dalle spese riconosciute. È pertanto evidente che si possano operare delle modifiche nell’ambito della decisione di liquidazione dei conti. 25. Dovesse rendersi necessaria un’ulteriore conferma della legittimità del comportamento della [OSCURATO:PERSONA], essa può essere data, in particolare, mediante i due seguenti rilievi. 26. In primo luogo, l’art. 7, n. 2, del regolamento di applicazione indica che le eventuali modifiche proposte in merito ai conti annuali degli organismi pagatori possono essere adottate prima della liquidazione a condizione che tali proposte vengano comunicate allo Stato membro interessato entro il 31 marzo. Nel rispetto di tale disposizione, le rettifiche proposte in merito ai conti di Castilla-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono state comunicate con la lettera del 27 marzo 2002. 27. In secondo luogo, le modifiche debitamente proposte in merito ai conti annuali contenenti spese contrarie alle norme comunitarie sull’organizzazione comune del mercato di cui trattasi non solo risultano ammesse a norma dell’art. 7, n. 2, ma sono, in realtà, doverose in virtù del principio generale, citato dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui essa non può consentire che vengano impiegati fondi in casi analoghi (12) . Il fatto che detto principio sia stato enunciato nell’ambito di giudizi aventi ad oggetto il versamento di anticipi mensili non riveste alcuna importanza nel caso di specie. Come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha espressamente statuito che tale principio ha valore generale (13) . D’altronde, la giurisprudenza della Corte dimostra che è stato in tal modo applicato (14) . 28. Questi due argomenti confermano l’interpretazione offerta dalla [OSCURATO:PERSONA], e da me condivisa, del quadro normativo relativo alla liquidazione. 29. Ritengo, pertanto, che non si possa riscontrare alcuna violazione della procedura di liquidazione dei conti diversa dalla mancata adozione della decisione impugnata entro il 30 aprile 2002, come prescritto dall’art. 7 n. 3, del regolamento di base. 30. Condivido inoltre l’opinione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale non sussiste alcuna violazione dell’art. 8, n. 1, del regolamento di applicazione. 31. Nella lettera 27 marzo 2002 che la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla ricorrente si precisa che essa costituisce una comunicazione ai sensi della disposizione di cui trattasi, indicante i provvedimenti da adottare per garantire, in futuro, l’osservanza delle norme comunitarie relative alle spese. Le autorità spagnole sembrano aver riconosciuto l’importanza di tale lettera poiché hanno inviato numerose risposte in cui, secondo la procedura di cui all’art. 8, n. 1, esprimono il loro punto di vista sulle rettifiche proposte dalla [OSCURATO:PERSONA]. 32. A mio giudizio, è priva di fondamento l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale costituirebbe una violazione dell’art. 8, n. 1, del regolamento di applicazione, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia convocato una discussione orale e quindi non le abbia consentito, se necessario, di ricorrere ad una procedura di conciliazione al fine di raggiungere un accordo sulle rettifiche. Al momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato il suo ricorso, la procedura diretta alla definizione delle rettifiche, contemplata dalla disposizione succitata, non era giunta a termine, ed era dunque prematuro invocare la sua violazione. In effetti, la [OSCURATO:PERSONA] ha successivamente invitato la [OSCURATO:PERSONA], in conformità con detta procedura, con lettera 10 dicembre 2002, ad una discussione bilaterale avente ad oggetto le rettifiche. 33. Concludo pertanto che non risulta violata dalla decisione impugnata, né la procedura di liquidazione dei conti, né la procedura di cui all’art. 8, n. 1, del regolamento di applicazione, relativa ad eventuali decisioni di conformità adottate successivamente. Ulteriori argomenti vertenti sulla presunta violazione del regolamento di applicazione. 34. [OSCURATO:PERSONA] deduce altri tre argomenti a sostegno dell’asserita violazione del regolamento di applicazione. 35. In primo luogo, secondo la [OSCURATO:PERSONA], il fatto che non sia stata seguita la procedura di cui all’art. 8, n. 1, del regolamento di applicazione e, di conseguenza, che non sia stato consentito alle autorità spagnole di manifestare il loro punto di vista in merito alle modifiche, sarebbe in contrasto con i loro diritti di difesa. [OSCURATO:PERSONA] ribatte, a tal proposito, che le modifiche proposte nella decisione impugnata erano puramente provvisorie fino all’adozione della decisione di conformità delle spese di cui all’art. 8, n. 1, del medesimo regolamento e che la suddetta procedura, che conferisce agli Stati membri il diritto di essere sentiti prima che la decisione venga adottata (15) , era stata avviata con la lettera del 27 marzo 2002; ne deriva, che i diritti di difesa della [OSCURATO:PERSONA] non sono stati violati. [OSCURATO:PERSONA] mette in rilievo che, in ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto modo di esprimersi sulla decisione proposta, sia in occasione della riunione del Comitato del FEAOG del 19 aprile 2002, avendo ricevuto in anticipo copia della decisione proposta e della relazione di sintesi ad essa relativa, sia nell’ambito delle osservazioni scritte presentate alla [OSCURATO:PERSONA] prima dell’adozione della decisione impugnata. Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia infine adottato le modifiche originariamente proposte malgrado le osservazioni delle autorità spagnole, costituisce, a suo avviso, una questione a parte. 36. È opportuno notare, anzitutto, che l’art. 7, n. 2, del regolamento di applicazione non menziona esplicitamente il diritto degli Stati membri di comunicare il loro punto di vista sulle modifiche. Il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario che, come ribadito dalla Corte in numerose occasioni, deve essere garantito anche in mancanza di qualsiasi norma riguardante il procedimento di cui trattasi (16) . Tale principio impone che il destinatario di una decisione che pregiudichi in maniera sensibile i suoi interessi sia messo in condizione di far conoscere utilmente il proprio punto di vista prima che la decisione venga adottata. Data l’importanza attribuita al rispetto dei diritti della difesa, nonché per esigenze di chiarezza, si potrebbe pensare che, l’art. 7, n. 2, permetta espressamente allo Stato membro di presentare, a tutela dei suoi interessi finanziari, osservazioni in merito ad ogni proposta fatta dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della procedura di liquidazione. 37. Da un lato, si potrebbe invece argomentare che, avendo le modifiche natura meramente provvisoria nell’ambito della procedura di liquidazione, ed essendo, nell’ambito della procedura di conformità, esplicitamente garantito il diritto ad essere sentiti in merito alle rettifiche definitive, non ci sia bisogno di prevedere un’apposito diritto della difesa separatamente articolato. Dall’altro, mi sembra che la sua reiterazione sarebbe in armonia con l’obiettivo di mantenere ferma la distinzione tra le due procedure, ognuna delle quali ha la sua propria coerenza. 38. Tuttavia, nulla nella presente causa verte intorno a tale questione. 39. Sono convinto che le possibilità di cui si sono avvalse le autorità spagnole per far conoscere alla [OSCURATO:PERSONA] il proprio punto di vista sulle modifiche proposte abbiano loro garantito un sufficiente rispetto dei diritti della difesa. Le osservazioni orali e scritte presentate a tal fine dimostrano un riconoscimento implicito di entrambe le parti della capacità della [OSCURATO:PERSONA] di contestare le proposte prima della liquidazione. Non è stata dunque fornita alcuna prova che dimostri l’asserita violazione dei suoi diritti di difesa. 40. [OSCURATO:PERSONA] deduce, in secondo luogo, che in sede di procedura di liquidazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di comunicare le rettifiche e, in terzo luogo, che la relazione di sintesi non è disponibile in spagnolo, il che costituirebbe una violazione sostanziale della procedura di liquidazione. Entrambe le censure sono state introdotte con la replica e si qualificano pertanto come motivi nuovi proposti nel corso del procedimento. 41. Ai sensi dell’art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Questo presupposto non ricorre nel caso di specie. 42. Di conseguenza, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], sono inamissibili entrambe le censure. L’asserita erroneità delle modifiche concernenti i conti di Castilla-[OSCURATO:PERSONA] 43. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la rettifica finanziaria dei conti di Castilla-[OSCURATO:PERSONA], proposta nella relazione di sintesi sulla liquidazione dei conti della sezione «garanzia» per l’esercizio finanziario 2001, non sia giustificata (17) . La predetta relazione propone la rettifica di EUR 1 831 526 per irregolarità riscontrate nel settore dei seminativi. 44. La decisione di liquidazione dei conti determina l’ammontare delle spese effettuate in ciascuno Stato membro durante l’esercizio finanziario in questione che devono essere riconosciute imputabili al FEAOG; ciò risulterà inevitabilmente nella quantificazione (benché in via provvisoria in attesa di un’eventuale decisione di non conformità adottata successivamente) degli importi non riconosciuti tali (18) . 45. Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, il regolamento di base permette alla [OSCURATO:PERSONA] di porre a carico del FEAOG solo gli importi corrisposti in conformità alle norme emanate per i vari settori dell’agricoltura (19) , obbligando la [OSCURATO:PERSONA] a rifiutare il finanziamento di spese quando essa rilevi l’esistenza di irregolarità (20) . Argomenti delle parti in ordine alla giustificazione delle rettifiche 49. Occorre preliminarmente rilevare che, nella sua replica, la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la rettifica non deve essere applicata alle indennità compensatorie, e ha dichiarato che intende tenere conto di tale richiesta nella valutazione dell’importo delle rettifiche finali. Per il resto, le parti non sono d’accordo sul fatto che la rettifica fosse giustificata. 46. Nelle sue osservazioni, la [OSCURATO:PERSONA] espone le ragioni per cui ha proposto le rettifiche. A tal riguardo, essa rinvia alla relazione datata 23 gennaio 2002, predisposta dall’organo di certificazione di Castilla-[OSCURATO:PERSONA], la quale si fondava su indagini aventi ad oggetto i conti di cui trattasi relativi all’esercizio finanziario 2001 (in prosieguo: la «relazione di certificazione»). Dalla relazione di certificazione citata dalla [OSCURATO:PERSONA] emerge che due tipi di errori si sarebbero verificati nei conti inerenti agli esercizi finanziari 2000 e 2001. 47. In ordine ai conti relativi all’esercizio 2000, è stato riscontrato un errore informatico nel versamento di importi erronei relativi ad aiuti per talune colture di grano duro. Sempre riguardo ai conti dell’esercizio 2000, un secondo errore, non chiarito, sarebbe riconducibile al programma informatico di rilevazione delle irregolarità concernenti i dati necessari per assicurare il rispetto dei requisiti minimi di superficie dei terreni per le dichiarazioni relative alle superfici ritirate dalla produzione; detto errore risultava da taluni versamenti che erano superiori a quelli che andavano effettuati. 48. Secondo la relazione di certificazione citata dalla [OSCURATO:PERSONA], le irregolarità nei conti relativi all’esercizio finanziario 2001 indicherebbero che gli errori concernenti i conti relativi all’esercizio finanziario 2000 non erano stati segnalati prima del chiusura dei conti successivi. In base agli errori menzionati nella relazione di certificazione, la [OSCURATO:PERSONA] deduce che essi si siano prodotti in modo casuale. Essa fa riferimento all’identificazione degli errori nei conti del 2001 relativi al grano ed alle difficoltà inerenti al riesame delle variabili di cui tener conto per il calcolo dei versamenti per il ritiro dalla produzione, alle quali sarebbe necessariamente dovuta la ripetizione del secondo tipo di errore. 49. [OSCURATO:PERSONA] si riferisce in modo specifico a taluni pagamenti errati del 2001, dovuti ad erronea applicazione della riduzione della superficie soggetta al ritiro per quanto riguarda il mais irriguo. Fondandosi sulla relazione di certificazione, essa sostiene, inoltre, che i risultati dei controlli non siano stati debitamente registrati e che la loro assenza non sia stata rilevata dall’apposito programma informatico. 50. [OSCURATO:PERSONA] non ritiene, tuttavia, che gli errori individuati nella relazione di certificazione giustifichino le rettifiche proposte dalla [OSCURATO:PERSONA]. Essa interpreta in modo diverso, rispetto alla [OSCURATO:PERSONA], la posizione adottata dall’organo di certificazione in merito alle irregolarità riscontrate nei conti dell’esercizio finanziario 2001. Essa fa leva su una comunicazione scritta del 23 aprile 2002 presentata dall’organo di certificazione, nella quale quest’ultimo precisa che le sue osservazioni concernenti gli errori nelle relazioni di certificazione relative ai due esercizi in questione non sono uguali. Secondo tale comunicazione, l’osservazione concernente l’esercizio finanziario 2001, riguarderebbe solo l’errata applicazione del coefficiente previsto per il sanzionamento di dichiarazioni erronee di ritiro dalla produzione del mais irriguo. L’errore avrebbe dunque inciso solo su questa voce del bilancio anziché sulla totalità dei versamenti effettuati nel settore dei seminativi. [OSCURATO:PERSONA], basandosi a quanto pare su una valutazione contenuta nella comunicazione del 23 aprile 2002, sostiene che il valore monetario corrispondente all’errore ammonterebbe a EUR 17 855, ovvero al valore dell’errore fissato per il mais irriguo. 51. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge, facendo riferimento alle linee guida n. 8 della [OSCURATO:PERSONA] (21) , che l’errore è sistematico e che la valutazione del numero complessivo degli errori individuati in tutti i settori nei conti dell’esercizio 2001, che essa fissa a EUR 7 725 641, si situa al di sotto della percentuale dell’ 1% della spesa complessiva, che ammonta a EUR 8 759 994. In conclusione, essa afferma che non vi è motivo per imporre una rettifica finanziaria, perlomeno non nell’ambito della procedura di liquidazione. Valutazione 52. È pacifico che la [OSCURATO:PERSONA], nel valutare l’ammontare dell’errore, ha avuto torto ad includervi le indennità compensatorie. 53. Questa constatazione impone, di per sè, che la decisione impugnata venga annullata almeno limitatamente alle rettifiche riguardanti le spese ricollegabili a tale misura di aiuto. 54. Per il resto, la [OSCURATO:PERSONA] non solleva alcuna questione di rilievo per determinare se la rettifica fosse giustificata. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] non fonda le proprie argomentazione su motivi rilevanti quando asserisce che il numero complessivo degli errori si situa al di sotto della percentuale stabilita dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle linee guida n. 8, le cui raccomandazioni riguardano la valutazione degli errori imputabili agli organismi nazionali di certificazione. È pacifico, infatti, che tali orientamenti non disciplinano la competenza della [OSCURATO:PERSONA] a proporre modifiche nell’ambito della decisione di liquidazione. 55. A norma della procedura di liquidazione dei conti, incombe espressamente alla [OSCURATO:PERSONA] determinare l’ammontare delle spese effettuate dagli Stati membri che devono essere riconosciute imputabili al FEAOG (22) . Dalla giurisprudenza costante della Corte emerge che, sebbene per l’accertamento di una violazione delle norme dell’organizzazione comune dei mercati agricoli la [OSCURATO:PERSONA] debba corroborare con elementi probatori i dubbi seri e ragionevoli che essa nutre a proposito dei controlli effettuati o dei dati trasmessi dagli Stati membri, essa non è tuttavia tenuta a dimostrare esaurientemente l’insufficienza di tali controlli o l’inesattezza di tali dati. È lo Stato membro a disporre delle migliori possibilità per raccogliere e verificare i dati necessari ai fini della liquidazione dei conti del FEAOG ed è quindi lo Stato che deve fornire la prova più circostanziata ed esauriente dell’effettività dei propri controlli o dell’esattezza dei propri dati, nonché, eventualmente dell’inesattezza di quanto dichiarato dalla [OSCURATO:PERSONA] (23) . Lo Stato interessato non può confutare le constatazioni della [OSCURATO:PERSONA] con semplici affermazioni non suffragate da elementi atti a dimostrare l’esistenza di un sistema di controlli affidabile e operativo (24) . 56. Nelle sue osservazioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto elementi probatori significativi quanto ai dubbi da essa espressi sull’affidabilità dei controlli di cui trattasi, come posti in essere nel 2001. Essa non ha solamente affermato che gli errori verificatisi nel 2000, ivi inclusi i due errori informatici apparsi nei versamenti erronei relativi al grano duro e alle parcelle agricole soggette al ritiro, non erano stati segnalati l’anno seguente, ma, in particolare, ha anche messo in luce, sulla base delle informazioni contenute nella relazione di certificazione relativa all’anno 2001, pagamenti errati, dovuti ad erronea applicazione della riduzione della superficie soggetta a ritiro per quanto riguarda il mais irriguo, nonché l’assenza di controlli per garantire la registrazione dei risultati delle ispezioni. Dagli estratti della relazione di certificazione, allegati al controricorso della [OSCURATO:PERSONA], risulta che l’assenza di tali controlli interesserebbe, secondo quanto osservato dall’organo di certificazione, il settore dei seminativi in generale. 57. [OSCURATO:PERSONA] non adduce alcuna prova né in merito ai risultati dei suddetti controlli né in merito all’inesattezza di quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA]. D’altra parte, essa non dimostra che, per permettere un funzionamento affidabile del sistema di controllo nel 2001, essa abbia posto rimedio alle carenze in esso riscontrate nel 2000. Nessuno di questi tre requisiti (25) viene soddisfatto con la mera affermazione che l’errore incida solamente sulla voce del bilancio relativo al mais irriguo. 58. Ritengo, pertanto, che la [OSCURATO:PERSONA] abbia fornito la prova di seri e ragionevoli dubbi quanto ai controlli effettuati dallo Stato membro e che abbia dunque a giusto titolo rilevato la contrarietà delle spese alle norme comunitarie e proposto una conseguente rettifica finanziaria. 59. Per quanto riguarda la cifra da rettificare, mi sembra che, a parte l’inclusione delle indennità compensatorie, la valutazione sia in linea con l’applicazione da parte della Corte dei principi enunciati in giudizi riguardanti l’onere della prova (26) , in situazioni in cui la valutazione sia stata effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei risultati dei controlli. In tali casi, la Corte ha confermato la valutazione, qualora lo Stato membro non abbia fornito alcuna prova che dimostri che la [OSCURATO:PERSONA] si sia basata su circostanze inesatte, né tantomeno abbia dimostrato che le irregolarità riscontrate non incidano sul bilancio comunitario o che vi incidano in misura sensibilmente inferiore a quanto stimata dalla [OSCURATO:PERSONA] (27) . 60. Come ho già detto, la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato l’inesattezza delle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] aventi ad oggetto l’irregolarità nei conti. Ne consegue che non è stata prodotta alcuna prova né per smentire i fatti su cui si basano le affermazioni né per dimostrare che le irregolarità non incidono sul bilancio comunitario. 61. Inoltre, nelle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] nulla indica che le irregolarità incidono sul bilancio comunitario in misura sensibilmente inferiore a quella risultante dalla valutazione della [OSCURATO:PERSONA]. In virtù dei principi elaborati dalla giurisprudenza sull’onere della prova (28) , la semplice affermazione che l’errore riguardi soltanto il mais irriguo, non suffragata da elementi atti a dimostrare l’esistenza di un sistema di controlli affidabile e operativo, non può in alcun modo inficiare la valutazione effettuata. 62. Per tali ragioni, ad eccezione della componente relativa alle indennità compensatorie, reputo corretta la cifra da rettificare proposta dalla [OSCURATO:PERSONA]. 63. Poiché le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] sono state parzialmente accolte, ciascuna parte deve sopportare le proprie spese. Conclusione 64. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, ritengo che la Corte di giustizia debba: 1) annullare la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 12 giugno 2002, 2002/461/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell’esercizio finanziario 2001 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia», limitatamente alla rettifica operata in ordine alle spese ricollegabili alle indennità compensatorie; 2) per il resto, respingere il ricorso; 3) condannare ciascuna parte alle proprie spese. 1 – Lingua originale: l'inglese. 2 – GU L 160 del 18.6.2002, pag. 28. 3 – Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103). Il regolamento n. 1258/99, che si applica alle spese effettuate a partire dal 1° gennaio 2000, ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13), modificato da ultimo in particolare dal regolamento (CE) del Consiglio 22 maggio 1995, n. 1287 (GU L 125 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], pag. 1). In virtù dell’art. 16, n. 2, e dell’allegato al regolamento n. 1258/99, i riferimenti, fatti nella legislazione anteriore, al regolamento n. 729/70 s’intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato. 4 – Artt. 1, n. 2, lett. b), e 2, n. 2. 5 – Nono ‘considerando’. 6 – Regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 7 luglio 1995, n. 1663, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» (GU L 158 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], pag. 6), come modificato dal regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 22 ottobre 1999, n. 2245 (GU L 273 del 23.10.1999, pag. 5). 7 – Elencati supra al paragrafo 6. 8 – Art. 4, n. 2. 9 – Art. 7, n. 1 del regolamento di applicazione. 10 – Nono ‘considerando’. 11 – Sentenze 17 ottobre 1991, causa C‑342/89, Germania/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑5031), e causa C‑346/89, Italia/ [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑5057), punto 16 di entrambe le sentenze. 12 – Cause C‑342/89 e C‑346/89, citate alla nota 11 (punto 14). 13 – . Ibid . (punto 15). 14 – V., ad esempio, sentenze 25 febbraio 1988, causa 327/85, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1065, punti 24‑25), 8 gennaio 1992, C‑197/90, Italia/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1, punto 38), nonché 24 gennaio 2002, causa C‑118/99, Francia/[OSCURATO:PERSONA], (Racc. pag. I‑747, punto 38). 15 – V., sentenza 9 gennaio 2003, causa C‑177/00, Italia/[OSCURATO:PERSONA], (Racc. pag. I‑233, punto 23). 16 – V., ad esempio, sentenze 12 dicembre 2002, causa C‑395/00, Cipriani (Racc. pag. I‑11877, punto 51); 21 settembre 2000, causa C‑462/98, P Mediocurso/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑7183, punto 36); 28 marzo 2000, causa C‑7/98, Krombach (Racc. pag. I‑1935, punto 42), e 24 ottobre 1996, causa C‑32/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/Lisrestal (Racc. pag. I‑5373, punto 21). 17 – Documento «AGRI/60939/2002‑FR final». V. sezione 6.5. 18 – Art. 7, n. 1, del regolamento di applicazione. 19 – V. giurisprudenza citata alla nota 14. 20 – V., ad esempio, sentenza 9 gennaio 2003, causa C‑157/00, Grecia/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑153, punto 44). 21 – Documento n. VI/5331/98, intitolato «Linee-guida per la certificazione dei conti degli organismi pagatori del FEAOG». 22 – Art. 7, n. 1, del regolamento di applicazione. 23 – V. sentenze 6 marzo 2001, causa C‑278/98, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1501, punti 39‑41), causa C‑157/00, cit. alla nota 20, (punti 15‑17), e la più recente, 4 marzo 2004, causa C‑344/01, Germania/[OSCURATO:PERSONA] (punto 58). 24 – V., ad esempio, sentenza C‑157/00, cit. alla nota 20 (punto 18). 25 – Che lo Stato membro deve soddisfare, in base alla giurisprudenza citata alle note 23 e 24. 26 – V. supra, paragrafo 59. 27 – V. sentenza 21 marzo 2002, causa C‑130/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑3005, punti 90‑91). 28 – V. supra, paragrafo 59.
Sentenza Corte di giustizia UE/2005 — Fons Iuris — Fons Iuris