CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2023
Cassazione n. 44116/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il pr444. motivo dedotto con il ricorso è del tutto genericamente proposto con • riferimento agli univoci indici fattuali (dato ponderale per complessive 1.145 dosi di marykina (40A, oltre 38 dosi di altra tipologia di stupefacente in uno alla significatipa somma di denaro rinvenuta ) ineccepibilmente ritenuti escludenti la ipotesi lieve; come pure del tutto generica è la censura in ordine all'avvenuto ridimensionamento della pena irrogata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/2023