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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27439/2026

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e d'appello di Bolognavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, N. Lettieri, che ha chiestola declaratoria di inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha dichiaratoinammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza delTribunale di Forlì, emessa nei suoi confronti in data 14 novembre 2024, con laquale è stato condannato alla pena di giustizia, in relazione ai reati di cui agliartt. 2, 7 legge n. 895 del 1967 e 697 cod. pen.2.

Avverso il provvedimento descritto propone tempestivo ricorso percassazione l’imputato, per il tramite del difensore, affidando il ricorso a duemotivi, di seguito riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 581, comma 1-bis, 591 lett. c) del codice di rito, omessa e travisatavalutazione dei motivi di appello.La Corte di appello dichiara inammissibile l'impugnazione per effetto diun'errata applicazione dei principi stabiliti dalla sentenza delle Sezioni unite dellaCorte di legittimità, ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e della cd. [OSCURATO:PERSONA] che ne harecepito il contenuto.[OSCURATO:PERSONA] ha articolato il gravame non limitandosi ad una critica generica maindicando particolari segmenti della sentenza di primo grado ritenuti erronei,articolando censure avverso il compendio probatorio, confutando latestimonianza di un teste [OSCURATO:PERSONA] ed esponendo i motivi per i quali questa èstata ritenuta valutata non correttamente.Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha devoluto il profilo dell’inattendibilità del teste Tondini,censura reputata aspecifica senza adeguata motivazione.2.2.

Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione sui punti devolutie violazione del principio di proporzionalità della specificità del gravame.La Corte di appello afferma che l'imputato ha ammesso di aver ricevutol'arma senza tener conto che l'atto di appello proposto avverso la sentenza diprimo grado mirava proprio a contestare la portata e la consistenzadell’ammissione di responsabilità, nonché la valenza della posizione di [OSCURATO:PERSONA] aifini della configurazione del reato, evidenziando proprio che la pistola potevaessere stata riposta, all'interno della cassaforte, dallo stesso teste Tondini.Si sottolinea che il principio di diritto che vige è quello della proporzionalitàdell'onere di specificità dell'impugnazione inteso come direttamenteproporzionale alla specificità della motivazione della sentenza.

Tuttavia, nel casodi specie, la [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato punti precisi in base ai quali andava valutato,in maniera alternativa, il complesso delle circostanze secondo la prospettazionedifensiva, sulla base di elementi oggettivi e cioè le testimonianze di Tondini e diDi [OSCURATO:PERSONA].

Di qui la necessità da parte della Corte d'appello di entrare nel meritodel controllo devoluto e non limitarsi a dichiarare l’inammissibilità del gravame.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, N. Lettieri, ha fattopervenire memoria con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente.2.

Deve premettersi che sono applicabili al presente giudizio le disposizioniin punto dei requisiti di specificità dei motivi introdotte al comma 1-bis dell'art.581 cod. proc. pen. per effetto dell'art.33, comma 1, lett.d), del d.lgs. 31 ottobre2022, n.150, entrate in vigore il 30 dicembre 2022, dovendosi quindi valutare ilrelativo presupposto alla luce del nuovo testo della disposizione, ai sensi delquale: «l'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando,per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi criticiin relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimentoimpugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferiscel'impugnazione».

Risulta, richiamando il contenuto della relazione illustrativa ald.lgs. n.150 del 2022 che «Tale enunciazione critica deve svilupparsi per ognirichiesta contenuta nell'atto d'impugnazione e deve riferirsi alle ragioni di fatto odi diritto espresse nel provvedimento impugnato, nell'ambito dei capi e puntidella decisione ai quali si riferisce l'impugnazione.Risulta, pertanto, codificato il requisito della specificità c.d.

"estrinseca" deimotivi d'impugnazione, coerentemente con la funzione di controllo della sentenzaimpugnata rivestita dal giudizio di appello».Ne consegue che - come desumibile da tale inciso - risultano recepite sulpiano della legislazione positiva, le conclusioni formulate dalla giurisprudenza dilegittimità in punto di requisito di specificità estrinseca dei motivi di appello;questione, in particolare, fatta oggetto dell'arresto, espresso da Sez.

U, n.8825del 27/10/2016, dep.2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268822 – 01, nel quale è stato rilevatoche, oltre che in relazione al profilo della aspecificità di tipo intrinseco(riguardante vizi patologici dell'impugnazione quali la totale indeterminatezzadell'esposizione ovvero la genericità o non pertinenza della critica), deveconsiderarsi causa di inammissibilità dell'appello anche la aspecificità di tipoestrinseco che si ravvisa, sulla base del principio di diritto formulato, quando nonrisultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alleragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata.Nel giungere a tale conclusione, le Sezioni Unite hanno però operato duefondamentali precisazioni; ovvero che, in considerazione della diversitàstrutturale esistente tra il giudizio di appello e quello di cassazione, deveescludersi che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primogrado sia di per sé causa di inammissibilità dell'appello.

Ciò in quanto il giudiziodi appello ha infatti per oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenzaoggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice ed anche aprescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo, purché la relativaesposizione sia basata su argomentazioni strettamente connesse a quelle presein esame del Giudice di primo grado.

Ulteriormente, le Sezioni Unite hannospecificato che il sindacato sull'ammissibilità dell'appello, condotto ai sensi degliartt. 581 e 591 cod. proc. pen., non può ricomprendere - a differenza di quantoavviene per il ricorso per cassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) o perl'appello civile - la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello,non menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilitàdell'impugnazione con la conseguenza che il giudice d'appello non potrà farericorso alla speciale procedura prevista dall'art. 591, comma 2, cod. proc. pen.,in presenza di motivi che siano manifestamente infondati e però caratterizzati daspecificità intrinseca ed estrinseca.

Rilevando, altresì, che le suddetteargomentazioni riguardano non solo i motivi in fatto, che devono contenere unaprecisa esposizione degli elementi a sostegno e una puntuale confutazione dellamotivazione della sentenza impugnata, ma anche i motivi in diritto, con i qualidevono essere specificamente dedotte le violazioni di legge, sostanziale oprocessuale, nonché le ragioni della loro rilevanza nel caso concreto, nonessendo sufficiente il mero richiamo delle disposizioni cui si riferiscono.È stato altresì precisato, successivamente all'arresto espresso dalle SezioniUnite, che affinché il motivo devoluto possa ritenersi specifico, è necessario che ilricorrente non si limiti a contestare sic et simpliciter il punto della pronuncia dicui chiede la riforma, ma che prenda posizione rispetto ad esso indicando leragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione, così da porre ilgiudice dell'impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e diesercitare il proprio sindacato di merito; ma che ciò non implica tuttavia che lecensure svolte debbano diffondersi in analitiche e particolareggiate disquisizionisulle ragioni 4 dell'invocata riforma, non potendo l'essenzialità del motivoricadere sul requisito della sua specificità che postula invece l'identificabilità, conaccettabile precisione, dei punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioniessenziali per le quali viene contestato il ragionamento seguito dal primo giudice(Sez.3, n.12727 del 21/2/2019, Jallow, RV. 275841).3.

Ciò posto deve rilevarsi che la Corte territoriale non ha fatto buongoverno dei suddetti principi.In particolare, con il motivo di appello (v. p. 5 e ss. dell’atto di appello), laDifesa aveva specificamente contestato non solo l’esatto contenuto delledichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], ma anche l’attendibilità del teste Tondinisegnalando il dedotto, parziale travisamento del contenuto delle dichiarazioni daparte del Tribunale, nonché rimarcando anche il diverso rilievo che, a fronte ditali dichiarazioni, avrebbero dovuto assumere le affermazioni rese dall’imputatonel corso dell’interrogatorio reso nell’udienza di convalida (v. p. 6 dell'atto diappello, dove si rimarca che il dichiarato del teste [OSCURATO:PERSONA] aveva trovatoconferma nelle dichiarazioni rese dall'imputato nell'interrogatorio, salvo che perla circostanza relativa alla preventiva richiesta di autorizzazione alla detenzionedell'arma).

In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] aveva rimarcato che la dichiarazionedell'imputato resa nell'interrogatorio confermava il fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva,all'interno della società dove l’imputato lavorava, una posizione apicale rispetto aquella di Tondini e dello stesso imputato, tale per cui quest'ultimo, avendoricevuto una richiesta d'aiuto da parte di Tondini sul dove poter custodiremomentaneamente quell'arma, aveva ritenuto di doverlo chiedere al suo capo.L’appellante, in definitiva, a fronte della denunciata inattendibilità di Tondini edelle dichiarazioni di di [OSCURATO:PERSONA], aveva ipotizzato che era stato proprio Tondini amettere l’arma nella cassaforte ove era stata reperita, visto che aveva liberoacceso alle chiavi della cassaforte e libero accesso agli uffici.Deve, quindi, ritenersi che il motivo aveva adeguatamente specificato leragioni di contrapposizione rispetto alla pronuncia operata dal Giudice di primogrado e si era posto, direttamente, in contrasto rispetto alle ragioni dellasentenza di condanna, prospettando una diversa lettura della piattaformaprobatoria, denunciando anche il parziale travisamento delle dichiarazioni delteste Tondini (v. p. 5 dell’atto di appello) valorizzate in tale sede, anche a frontedelle dichiarazioni rese dall’imputato nel corso dell’interrogatorio, parzialmenteammissive circa la ricezione dell’arma da Tondini.La sentenza di primo grado infatti aveva reputato che l’arma con caricatoreinserito, i proiettili e lo stupefacente rivenuti nella cassaforte posta nell’Agenziadi sicurezza, luogo di lavoro dell’imputato e i cui locali erano da questi condotti inlocazione, fossero a questi riferibili, sulla base delle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] nonché delle parziali ammissioni rese dallo stesso imputato, in sede diconvalida, laddove aveva ammesso la ricezione della pistola da Tondini, purprecisando che, però, era stato [OSCURATO:PERSONA] a riporla nella cassaforte dell’Agenzia disicurezza ove era stata reperita.Rimanendo estranea, per quanto sin qui esposto, alle ipotesi diinammissibilità dettate dall'art. 591 cod. proc. pen. la valutazione in punto dimanifesta infondatezza dell'impugnazione, l'atto di appello, oltre a non essereconnotato da aspecificità intrinseca, attesa la puntuale individuazione della criticarivolta alla sentenza gravata, non può ritenersi caratterizzato neanche daaspecificità di tipo estrinseco contenendo, invero, attraverso l'individuazione deipredetti elementi di fatto, adeguate ragioni di confronto critico con l'apparatoargomentativo contenuto nella sentenza di primo grado, in quanto tali idonee asollecitare un nuovo esercizio dei relativi poteri discrezionali riconosciuti algiudice di merito – pur del tutto libero nell’esito - e non tali da essere valutatesotto il profilo previsto dal combinato degli artt. 591 lett. c) e 581 cod. proc.pen.4.

Conclusivamente, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio alla Cortedi appello di Bologna per il giudizio di secondo grado.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corted'appello di Bologna.Così deciso, il 12 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di Bolognavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, N. Lettieri, che ha chiestola declaratoria di inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha dichiaratoinammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza delTribunale di Forlì, emessa nei suoi confronti in data 14 novembre 2024, con laquale è stato condannato alla pena di giustizia, in relazione ai reati di cui agliartt. 2, 7 legge n. 895 del 1967 e 697 cod. pen.2. Avverso il provvedimento descritto propone tempestivo ricorso percassazione l’imputato, per il tramite del difensore, affidando il ricorso a duemotivi, di seguito riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 581, comma 1-bis, 591 lett. c) del codice di rito, omessa e travisatavalutazione dei motivi di appello.La Corte di appello dichiara inammissibile l'impugnazione per effetto diun'errata applicazione dei principi stabiliti dalla sentenza delle Sezioni unite dellaCorte di legittimità, ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e della cd. [OSCURATO:PERSONA] che ne harecepito il contenuto.[OSCURATO:PERSONA] ha articolato il gravame non limitandosi ad una critica generica maindicando particolari segmenti della sentenza di primo grado ritenuti erronei,articolando censure avverso il compendio probatorio, confutando latestimonianza di un teste [OSCURATO:PERSONA] ed esponendo i motivi per i quali questa èstata ritenuta valutata non correttamente.Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha devoluto il profilo dell’inattendibilità del teste Tondini,censura reputata aspecifica senza adeguata motivazione.2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione sui punti devolutie violazione del principio di proporzionalità della specificità del gravame.La Corte di appello afferma che l'imputato ha ammesso di aver ricevutol'arma senza tener conto che l'atto di appello proposto avverso la sentenza diprimo grado mirava proprio a contestare la portata e la consistenzadell’ammissione di responsabilità, nonché la valenza della posizione di [OSCURATO:PERSONA] aifini della configurazione del reato, evidenziando proprio che la pistola potevaessere stata riposta, all'interno della cassaforte, dallo stesso teste Tondini.Si sottolinea che il principio di diritto che vige è quello della proporzionalitàdell'onere di specificità dell'impugnazione inteso come direttamenteproporzionale alla specificità della motivazione della sentenza. Tuttavia, nel casodi specie, la [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato punti precisi in base ai quali andava valutato,in maniera alternativa, il complesso delle circostanze secondo la prospettazionedifensiva, sulla base di elementi oggettivi e cioè le testimonianze di Tondini e diDi [OSCURATO:PERSONA]. Di qui la necessità da parte della Corte d'appello di entrare nel meritodel controllo devoluto e non limitarsi a dichiarare l’inammissibilità del gravame.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, N. Lettieri, ha fattopervenire memoria con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente.2. Deve premettersi che sono applicabili al presente giudizio le disposizioniin punto dei requisiti di specificità dei motivi introdotte al comma 1-bis dell'art.581 cod. proc. pen. per effetto dell'art.33, comma 1, lett.d), del d.lgs. 31 ottobre2022, n.150, entrate in vigore il 30 dicembre 2022, dovendosi quindi valutare ilrelativo presupposto alla luce del nuovo testo della disposizione, ai sensi delquale: «l'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando,per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi criticiin relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimentoimpugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferiscel'impugnazione». Risulta, richiamando il contenuto della relazione illustrativa ald.lgs. n.150 del 2022 che «Tale enunciazione critica deve svilupparsi per ognirichiesta contenuta nell'atto d'impugnazione e deve riferirsi alle ragioni di fatto odi diritto espresse nel provvedimento impugnato, nell'ambito dei capi e puntidella decisione ai quali si riferisce l'impugnazione.Risulta, pertanto, codificato il requisito della specificità c.d. "estrinseca" deimotivi d'impugnazione, coerentemente con la funzione di controllo della sentenzaimpugnata rivestita dal giudizio di appello».Ne consegue che - come desumibile da tale inciso - risultano recepite sulpiano della legislazione positiva, le conclusioni formulate dalla giurisprudenza dilegittimità in punto di requisito di specificità estrinseca dei motivi di appello;questione, in particolare, fatta oggetto dell'arresto, espresso da Sez. U, n.8825del 27/10/2016, dep.2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268822 – 01, nel quale è stato rilevatoche, oltre che in relazione al profilo della aspecificità di tipo intrinseco(riguardante vizi patologici dell'impugnazione quali la totale indeterminatezzadell'esposizione ovvero la genericità o non pertinenza della critica), deveconsiderarsi causa di inammissibilità dell'appello anche la aspecificità di tipoestrinseco che si ravvisa, sulla base del principio di diritto formulato, quando nonrisultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alleragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata.Nel giungere a tale conclusione, le Sezioni Unite hanno però operato duefondamentali precisazioni; ovvero che, in considerazione della diversitàstrutturale esistente tra il giudizio di appello e quello di cassazione, deveescludersi che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primogrado sia di per sé causa di inammissibilità dell'appello. Ciò in quanto il giudiziodi appello ha infatti per oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenzaoggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice ed anche aprescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo, purché la relativaesposizione sia basata su argomentazioni strettamente connesse a quelle presein esame del Giudice di primo grado. Ulteriormente, le Sezioni Unite hannospecificato che il sindacato sull'ammissibilità dell'appello, condotto ai sensi degliartt. 581 e 591 cod. proc. pen., non può ricomprendere - a differenza di quantoavviene per il ricorso per cassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) o perl'appello civile - la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello,non menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilitàdell'impugnazione con la conseguenza che il giudice d'appello non potrà farericorso alla speciale procedura prevista dall'art. 591, comma 2, cod. proc. pen.,in presenza di motivi che siano manifestamente infondati e però caratterizzati daspecificità intrinseca ed estrinseca. Rilevando, altresì, che le suddetteargomentazioni riguardano non solo i motivi in fatto, che devono contenere unaprecisa esposizione degli elementi a sostegno e una puntuale confutazione dellamotivazione della sentenza impugnata, ma anche i motivi in diritto, con i qualidevono essere specificamente dedotte le violazioni di legge, sostanziale oprocessuale, nonché le ragioni della loro rilevanza nel caso concreto, nonessendo sufficiente il mero richiamo delle disposizioni cui si riferiscono.È stato altresì precisato, successivamente all'arresto espresso dalle SezioniUnite, che affinché il motivo devoluto possa ritenersi specifico, è necessario che ilricorrente non si limiti a contestare sic et simpliciter il punto della pronuncia dicui chiede la riforma, ma che prenda posizione rispetto ad esso indicando leragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione, così da porre ilgiudice dell'impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e diesercitare il proprio sindacato di merito; ma che ciò non implica tuttavia che lecensure svolte debbano diffondersi in analitiche e particolareggiate disquisizionisulle ragioni 4 dell'invocata riforma, non potendo l'essenzialità del motivoricadere sul requisito della sua specificità che postula invece l'identificabilità, conaccettabile precisione, dei punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioniessenziali per le quali viene contestato il ragionamento seguito dal primo giudice(Sez.3, n.12727 del 21/2/2019, Jallow, RV. 275841).3. Ciò posto deve rilevarsi che la Corte territoriale non ha fatto buongoverno dei suddetti principi.In particolare, con il motivo di appello (v. p. 5 e ss. dell’atto di appello), laDifesa aveva specificamente contestato non solo l’esatto contenuto delledichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], ma anche l’attendibilità del teste Tondinisegnalando il dedotto, parziale travisamento del contenuto delle dichiarazioni daparte del Tribunale, nonché rimarcando anche il diverso rilievo che, a fronte ditali dichiarazioni, avrebbero dovuto assumere le affermazioni rese dall’imputatonel corso dell’interrogatorio reso nell’udienza di convalida (v. p. 6 dell'atto diappello, dove si rimarca che il dichiarato del teste [OSCURATO:PERSONA] aveva trovatoconferma nelle dichiarazioni rese dall'imputato nell'interrogatorio, salvo che perla circostanza relativa alla preventiva richiesta di autorizzazione alla detenzionedell'arma). In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] aveva rimarcato che la dichiarazionedell'imputato resa nell'interrogatorio confermava il fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva,all'interno della società dove l’imputato lavorava, una posizione apicale rispetto aquella di Tondini e dello stesso imputato, tale per cui quest'ultimo, avendoricevuto una richiesta d'aiuto da parte di Tondini sul dove poter custodiremomentaneamente quell'arma, aveva ritenuto di doverlo chiedere al suo capo.L’appellante, in definitiva, a fronte della denunciata inattendibilità di Tondini edelle dichiarazioni di di [OSCURATO:PERSONA], aveva ipotizzato che era stato proprio Tondini amettere l’arma nella cassaforte ove era stata reperita, visto che aveva liberoacceso alle chiavi della cassaforte e libero accesso agli uffici.Deve, quindi, ritenersi che il motivo aveva adeguatamente specificato leragioni di contrapposizione rispetto alla pronuncia operata dal Giudice di primogrado e si era posto, direttamente, in contrasto rispetto alle ragioni dellasentenza di condanna, prospettando una diversa lettura della piattaformaprobatoria, denunciando anche il parziale travisamento delle dichiarazioni delteste Tondini (v. p. 5 dell’atto di appello) valorizzate in tale sede, anche a frontedelle dichiarazioni rese dall’imputato nel corso dell’interrogatorio, parzialmenteammissive circa la ricezione dell’arma da Tondini.La sentenza di primo grado infatti aveva reputato che l’arma con caricatoreinserito, i proiettili e lo stupefacente rivenuti nella cassaforte posta nell’Agenziadi sicurezza, luogo di lavoro dell’imputato e i cui locali erano da questi condotti inlocazione, fossero a questi riferibili, sulla base delle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] nonché delle parziali ammissioni rese dallo stesso imputato, in sede diconvalida, laddove aveva ammesso la ricezione della pistola da Tondini, purprecisando che, però, era stato [OSCURATO:PERSONA] a riporla nella cassaforte dell’Agenzia disicurezza ove era stata reperita.Rimanendo estranea, per quanto sin qui esposto, alle ipotesi diinammissibilità dettate dall'art. 591 cod. proc. pen. la valutazione in punto dimanifesta infondatezza dell'impugnazione, l'atto di appello, oltre a non essereconnotato da aspecificità intrinseca, attesa la puntuale individuazione della criticarivolta alla sentenza gravata, non può ritenersi caratterizzato neanche daaspecificità di tipo estrinseco contenendo, invero, attraverso l'individuazione deipredetti elementi di fatto, adeguate ragioni di confronto critico con l'apparatoargomentativo contenuto nella sentenza di primo grado, in quanto tali idonee asollecitare un nuovo esercizio dei relativi poteri discrezionali riconosciuti algiudice di merito – pur del tutto libero nell’esito - e non tali da essere valutatesotto il profilo previsto dal combinato degli artt. 591 lett. c) e 581 cod. proc.pen.4. Conclusivamente, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio alla Cortedi appello di Bologna per il giudizio di secondo grado. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corted'appello di Bologna.Così deciso, il 12 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]
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