CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2022
Cassazione n. 47250/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina del 9 marzo 2022, di conferma della sentenza del Tribunale di Messina che lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di lesioni. Considerato che i primi tre motivi di ricorso, di denuncia della violazione di legge e del vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, con particolare rifermento alla sufficienza del compendio probatorio a carico e all'attendibilità della persona offesa, sono manifestamente infondati in quanto si risolvono in inammissibili censure in punto di fatto. Considerato che il quarto motivo di ricorso denuncia la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, a fronte di adeguata motivazione espressiva di un potere discrezionale del giudice di merito, che ha evidenziato non soltanto la mancanza dei presupposti delle stesse rispetto ai fatti sottoposti al suo scrutinio, ma anche che non vi è necessità di adeguamento della pena al caso concreto alla luce della commisurazione in concreto operata_ Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 novembre 2022