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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41377/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che il ricorso risulta manifestamente infondato, in entrambi i motivi proposti, perché la revoca della detenzione domiciliare è saldamente ancorata al rifiuto dell'interessato di instaurare, in corso di misura alternativa, proficui rapporti con gli operatori del Servizio sociale (secondo il programma di trattamento invero espressamente richiamato dall'art. 72, comma 2, lett. c, Ord. pen.), nonché, soprattutto, alla reiterazione di condotte devianti (minacce ai danni di uno dei testimoni del processo, chiusosi con la condanna per il reato di atti persecutori); comportamenti ragionevolmente giudicati incompatibili con le finalità della misura stessa e con il suo mantenimento; che le condizioni di salute sono state opportunamente valutate dal giudice di merito, che, con motivazione logica e plausibile, non ha sotto questo aspetto rilevato profili ostativi al ripristino della carcerazione; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che il ricorso risulta manifestamente infondato, in entrambi i motivi proposti, perché la revoca della detenzione domiciliare è saldamente ancorata al rifiuto dell'interessato di instaurare, in corso di misura alternativa, proficui rapporti con gli operatori del Servizio sociale (secondo il programma di trattamento invero espressamente richiamato dall'art. 72, comma 2, lett. c, Ord. pen.), nonché, soprattutto, alla reiterazione di condotte devianti (minacce ai danni di uno dei testimoni del processo, chiusosi con la condanna per il reato di atti persecutori); comportamenti ragionevolmente giudicati incompatibili con le finalità della misura stessa e con il suo mantenimento; che le condizioni di salute sono state opportunamente valutate dal giudice di merito, che, con motivazione logica e plausibile, non ha sotto questo aspetto rilevato profili ostativi al ripristino della carcerazione; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 41377/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris