CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25112/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12003-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura congiunta al ricorso con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Acquedolci (ME), presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Abbate dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente - Ric. 2018 n. 12003 sez. S2 -ud. 20-12-2022 - 2 - avverso la sentenza n. 610/2017 del TRIBUNALE di PATTI, depositata il 29/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 610/2017, il Tribunale di Pattirigettò l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] avvers o la sentenza n. 83/2013 del Giudice di [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva condannato a pagare Euro 3.458,90 a lla società [OSCURATO:SOCIETA], a titolo di residuo prezzo di una fornitura di materiale edile. Arena aveva allegato di averconsegnato al fornitore Edil v alent i , in pagamento del prezzo della merce consegnata, pattuito in Euro 5.458,90,la somma di Euro 2000 in contanti e la somma di E uro 2000 per assegno e aveva eccepitodi non dovere null’altro perché parte della merce non era stata consegnata. 2. Il Tribunale confermò, invece,che dalla prova per testi offerta dal venditore doveva ritenersi avvenuta la consegna di tutto il materiale, anche perché risultava inverosimile la contestazione di parziale consegna, da parte di Arena, soltanto due anni dopo la ricezione della merce e, per giunta, dopo aver ricevuto notifica della citazione in adempimento; quindi ritenne che Arena non avesse neppure provato ilpagamento in contanti, sia considerando che l’unica quietanza, rilasciata nel giorno indicato come di dazione del denaro, in realtà riportava un unico pagamento a mezzo assegno (identificato con l’esatto numero indicato in atti ) sia perché l’unica teste che aveva confermato il pagamento in contanti era de relato perché aveva dichiarato di aver saputo della consegna dei contanti dallo stesso Arena. Ric. 2018 n. 12003 sez. S2 -ud. 20-12-2022 - 3 - 3. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi; [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie; Arena ha rappresentato di essere stato ammesso al beneficio del patrocinio a carico dello Stato anche per questo giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è rubricato «violazione degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all'art.360 cod. proc. civ., primo comma , n . 3 e, per diverso profilo, l’ o messo esame di fatti decisivi in relazione all'articolo 360 cod. proc. civ., primo comma, n. 5,in ordine all'acconto di Euro 2000 in contanti». 1.1. Il motivo è inammissibile per la sua formulazione. Quanto al primo profilo riferito al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., per principio consolidato, sussiste violazione dell'art.115 cod. proc. civ. quando il Giudice abbia posto a fondame nto della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli e dai limiti del principio di non contestazione e dell’utilizzabilità del notorio; è, perciò,inammissibile la censura che denunci la violazione individuandola nell’avere il Giudice attribuito maggior forza di convincimento ad alcune prove invece che ad altre, perché questa attività valutativa è consentita dal successivo art.116 cod. proc. civ.. Laviolazione dell'art. 116 cod. proc. civ., d’altro canto, sussiste quando il giudice, nel valutare una risultanza probatoria , abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento,prove a cui il legislatore abbia attribuito un determinato valoreovvero abbia considerato come aventi valore legale , recependol e senza apprezzamento critico, prove che invece avrebbe dovuto valutare secondo «prudenza»; conseguentemente, la censura che denunci la Ric. 2018 n. 12003 sez. S2 -ud. 20-12-2022 - 4 - violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. prospettando un non corretto esercizio del prudente apprezzamento della prova non legale è ammissibile sol tanto nei rigorosi limiti in cui è ancora consentito il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. Sez. U, n. 20867 del 30/09/2020; Sez. 1, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022). Nell’articolare la prima censura, il ricorrente non ha prospettato alcuna violazione di legge nei sens i suindicat i , ma ha inammissibilmente sollecitato una rivalutazione dei fatti , preclusa in questa sede di legittimità, riproponendo addirittura - testualmente - il motivo di impugnazione formulato in atto di appello sulla valutazione delle prove da parte del primo giudice. 1.2. Quanto al secondo profilo riferito al n. 5, deve considerarsi che ricorre nella fattispecie l’ipotesi della cosiddetta « doppia conforme», perché il Tribunale ha confermato la pronuncia resa in primo grado dal Giudice di pace conlo stesso percorso argomentativo. Alla fattispecie è applicabile il V comma dell’art . 348 - ter cod. proc. civ. come introdotto dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134,perché, come previsto ai commi 2 e 3 dello stesso articolo 54,il giudizio d ’ appello è stato introdott o con citazione richiesta successivamente al giorno 11/9/2012e la sentenza impugnata è stata pubblicate dopo lo stesso giorno suindicato. Ai sensi del V comma, in combinato con il precedente IV comma, se il rigetto dell’appello è fondato sulle medesime ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360cod. proc. civ. e non per il n. 5. Secondo interpretazione consolidata, la censura ex n. 5 è comunque ammissibile quando il ricorrente in cassazione abbia Ric. 2018 n. 12003 sez. S2 -ud. 20-12-2022 - 5 - dimostrato che, tra le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, sussiste una differenza(Cass. Sez. 1, n. 26774 del 22/12/2016 , Sez. L, n. 20994 del 06/08/2019, Sez. 6 -2, n. 8320 del 15/03/2022): nella censura in esame, invece, non è stata evidenziata nessuna differenza dei percors i argomentativ i del le due pronunce ; ne consegue l’inammissibilità anche di questo secondo profilodella prima censura. 2. Pure inammissibile è i l secondo motivo che è stato così formulato: «violazione dell'articolo 2697 cod.civ., ex art.360 cod. proc. civ., primo comma, n. 3,omesso esame di fatto decisivo in relazione al non assolto onere della prova della consegna della merce venduta all'acquirente». Dall’argomentazione della censura, invero, non risulta denunciata alcuna violazione del principio dell’onere della prova ex art.2697 cod. civ.: ancora una volta, seppure riferendosi al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha chiesto inammissibilmente a questa Corte la rivalutazione degli elementi di prova ritenuti decisivi dal Giudice di merito. 3. Il ricorso dev’essere perciò dichiarato inammissibile, con conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali, liquidate in dispositivo in relazione al valore del credito,in favore di Edilvalentis.r.l.. Stante il tenore della pronuncia (declaratoria della inammissibilità del ricorso), va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto : il provvedimento di ammissione al patrocinio a carico dello Stato è infatti suscettibile di revoca se il ricorso è stato giudicato inammissibile; Ric. 2018 n. 12003 sez. S2 -ud. 20-12-2022 - 6 - conseguentemente, spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento(Cass. Sez. U, n. 4315 del 2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di Edilvalent i s.r.l. , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.069,50per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.