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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1996

ECLI:EU:C:1996:288
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61994CJ0228_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-228/94, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dalla [OSCURATO:PERSONA] of Justice dell' Inghilterra e del Galles, Queen' s [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), nella causa dinanzi ad essa pendente tra

[OSCURATO:PERSONA]

e

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], domanda vertente sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24),

LA CORTE,

composta dai signori G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente, C.N.

Kakouris, D.A.O.

Edward, presidenti di sezione, G.F.

Mancini, J.C.

Moitinho de Almeida, P.J.G.

Kapteyn (relatore), P. Jann, H. Ragnemalm e L. Sevón, giudici, avvocato generale: M.B.

Elmer cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto viste le osservazioni scritte presentate: ° per il signor [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], QC, e dalla signora D. Rose, barrister; ° per il [OSCURATO:PERSONA], dai signori S. Isaacs, QC, e N. Calver, barrister; ° per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dal signor S. Braviner, del [OSCURATO:PERSONA]' s [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, assistito dai signori D. Pannick, QC, e N. Paines, barrister; ° per il governo tedesco, dal signor E. Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agente; ° per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dai signori C. Docksey e N. Khan, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali del signor [OSCURATO:PERSONA], con [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] e la signora D. Rose, del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal signor A. Moses, QC, del governo del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dai signori D. Pannick e N. Paines, e della [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dai signori C. Docksey e N. Khan, all' udienza del 13 luglio 1995, vista l' ordinanza di riapertura della trattazione orale del 16 novembre 1995, sentite le osservazioni orali del signor [OSCURATO:PERSONA], con [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] e la signora D. Rose, del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal signor S. Isaacs, del governo del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dai signori D. Pannick e N. Paines, del governo svedese, rappresentato dalla signora L. Nordling, raettschef presso il dipartimento del commercio estero del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e della [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal signor N. Khan, all' udienza del 19 marzo 1996, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 30 aprile 1996, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 23 maggio 1994, pervenuta alla Corte l' 8 agosto successivo, la [OSCURATO:PERSONA] of Justice dell' Inghilterra e del Galles, Queen' s [OSCURATO:PERSONA], ha sollevato, in forza dell' art. 177 del Trattato CE, tre questioni pregiudiziali sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24). 2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di un ricorso proposto dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] dal signor [OSCURATO:PERSONA], che si ritiene vittima di una discriminazione in base al sesso in quanto si era visto rifiutare, all' età di 63 anni, il beneficio delle riduzioni sui trasporti pubblici previste dal regime gestito dal [OSCURATO:PERSONA], mentre una donna della stessa età vi avrebbe avuto diritto. 3 [OSCURATO:PERSONA], la section 93 del [OSCURATO:PERSONA] del 1985 (in prosieguo: la "legge del 1985") autorizza gli enti locali a prevedere un regime di riduzioni sui trasporti che dia diritto a talune categorie di utenti al trasporto gratuito o ad una riduzione del suo prezzo sui servizi pubblici di trasporto passeggeri. 4 La section 93, n. 7, della legge del 1985 dispone: "Le persone aventi diritto ad ottenere riduzioni sui trasporti in base ad un tale regime sono:

a) gli uomini di oltre 65 anni e le donne di oltre 60;

b) le persone di età non superiore a 16 anni;

c) le persone di età superiore a 16 anni ma non superiore a 18 e che seguano a tempo pieno studi scolastici;

d) i ciechi, cioè le persone prive di vista in maniera tale da essere inabili a compiere ogni lavoro per il quale sia indispensabile la vista;

e) le persone che presentino qualsiasi invalidità o menomazione che, a parere dell' amministrazione o di una delle amministrazioni responsabili della gestione del regime, pregiudichi gravemente la loro capacità di deambulazione, e

f) le altre categorie di persone eventualmente specificate con decreto dal ministro". 5 Con decreto adottato in applicazione della section 93, n. 7, lett. f), della legge del 1985, sono state definite ulteriori categorie di persone in grado di beneficiare di un regime di riduzioni sui trasporti: si tratta delle persone affette da infermità mentale, di quelle che si sono viste rifiutare una patente di guida per motivi medici, delle persone sorde, mute, o che non dispongono dell' uso di entrambe le braccia, nonché di coloro che accompagnano tali persone nel loro viaggio. 6 Spetta agli enti locali determinare, tra queste categorie di persone, quelle a cui è destinato ad applicarsi un siffatto regime di riduzioni sui trasporti.

Il regime che il [OSCURATO:PERSONA] ha attuato, sulla base delle citate disposizioni, si applica ai minorati nonché agli uomini di età superiore ai 65 anni e alle donne di età superiore ai 60 anni, limiti di età corrispondenti all' età legale prevista nel [OSCURATO:PERSONA] per la concessione delle pensioni di vecchiaia e di anzianità. 7 Ritenendo che la controversia sottopostagli sollevasse questioni di interpretazione di talune disposizioni della direttiva 79/7, il giudice nazionale ha deciso di sospendere il giudizio e di proporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: "1) Se il regime di riduzioni sui trasporti attuato dal primo resistente rientri nell' ambito di applicazione dell' art. 3 della direttiva 79/7/CEE. 2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se l' art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7/CEE si applichi alla fattispecie in esame. 3) Nel caso in cui vi sia stata una violazione della direttiva 79/7/CEE, se l' efficacia diretta di quest' ultima possa essere fatta valere, a sostegno di una domanda di risarcimento danni per periodi anteriori alla data della pronuncia della Corte, da parte di persone che prima di tale data non abbiano intentato alcuna azione giudiziaria o proposto una domanda equivalente".

Sulla prima questione 8 Con la prima questione, la [OSCURATO:PERSONA] chiede sostanzialmente se l' art. 3, n. 1, della direttiva 79/7 debba essere interpretato nel senso che un regime come quello previsto alla section 93, n. 7, della legge del 1985, e attuato e gestito dal [OSCURATO:PERSONA], in forza del quale sono concesse riduzioni sui trasporti pubblici a talune categorie di persone e, in particolare, a talune persone anziane, rientra nell' ambito di applicazione della direttiva. 9 Secondo il tenore letterale dell' art. 3, n. 1, lett. a), la direttiva 79/7 si applica ai regimi legali che assicurano una protezione contro i rischi di malattia, invalidità, vecchiaia, infortunio sul lavoro e malattia professionale nonché disoccupazione.

Ai sensi dell' art. 3, n. 1, lett. b), essa si applica anche alle disposizioni concernenti l' assistenza sociale, nella misura in cui siano destinate a completare i regimi di cui alla lett. a) o a supplire ad essi. 10 Come la Corte ha già dichiarato, una prestazione, per rientrare nel campo di applicazione della direttiva 79/7, deve costituire tutto o parte di un regime legale di tutela contro uno dei rischi elencati o una forma di assistenza sociale avente lo stesso scopo (v., in particolare, sentenza 19 ottobre 1995, causa C-137/94, Richardson, Racc. pag.

I-3407, punto 8). 11 La Corte ha altresì precisato che, sebbene le modalità di attribuzione di una prestazione non siano decisive per qualificare la medesima alla luce della direttiva 79/7, cionondimeno tale prestazione, per rientrare nella sfera di applicazione della detta direttiva, deve essere connessa direttamente ed effettivamente alla protezione contro uno qualsiasi dei rischi elencati nell' art. 3, n. 1 (sentenza Richardson, citata, punto 9). 12 Ora, si deve constatare che una prestazione come quella prevista alla section 93, n. 7, della legge del 1985 e concessa in forza del regime attuato e gestito dal [OSCURATO:PERSONA] non soddisfa tali requisiti. 13 Certo, essendo prevista da una disposizione di legge, essa fa parte di un regime legale, anche se è concessa solo in forza di disposizioni adottate da enti locali. 14 Il fatto, addotto dal governo del [OSCURATO:PERSONA], che gli enti locali non siano tenuti ad attuare un siffatto regime e che essi dispongano di un certo margine discrezionale per determinarne i beneficiari e le modalità non è tale da far venir meno il suo carattere di regime legale ai sensi dell' art. 3, n. 1, della direttiva 79/7. 15 Analogamente, il fatto, addotto dal [OSCURATO:PERSONA], che, formalmente, il regime di cui trattasi non rientra in una normativa nazionale di previdenza sociale e non è compreso nella competenza del [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] non è tale da sottrarlo all' ambito di applicazione della direttiva 79/7 (sentenza Richardson, citata, punto 13). 16 Tuttavia, si deve constatare che una prestazione come quella prevista alla section 93, n. 7, della legge del 1985, che consiste in riduzioni sui trasporti pubblici elargibili a diverse categorie di persone, tra cui coloro che hanno raggiunto l' età legale della pensione, taluni giovani o minorati nonché ogni altra categoria di persone da definire con decreto ministeriale, non protegge direttamente ed effettivamente contro uno dei rischi elencati all' art. 3, n. 1, della direttiva 79/7. 17 Infatti, l' obiettivo di una prestazione del genere è quello di facilitare l' accesso ai trasporti pubblici di talune categorie di persone di cui è riconosciuto il maggior bisogno, per motivi diversi, di ricorrere a trasporti in comune trovandosi esse, per gli stessi motivi, in situazioni finanziarie e materiali meno agiate. 18 Se la vecchiaia e l' invalidità figurano tra i rischi elencati all' art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7 e costituiscono solo criteri utilizzabili per definire le categorie di persone che possono beneficiare di un siffatto regime di riduzioni sui trasporti pubblici, non per questo esse costituiscono il motivo per la concessione di tali riduzioni. 19 Ora, la circostanza che l' avente diritto ad una prestazione versi, di fatto, in una delle situazioni menzionate all' art. 3, n. 1, della direttiva 79/7 non è sufficiente a far rientrare la detta prestazione, considerata come tale, nell' ambito di applicazione della direttiva stessa (v. sentenza 16 luglio 1992, cause riunite C-63/91 e C-64/91, Jackson e Cresswell, Racc. pag.

I-4737, punti 18 e 19). 20 Il fatto, addotto dalla [OSCURATO:PERSONA], che il regime locale attuato dal [OSCURATO:PERSONA] sulla base dell' autorizzazione della section 93, n. 7, della legge del 1985 vada a favore delle sole categorie di persone che si trovano effettivamente in tali situazioni non può pregiudicare questa conclusione.

Infatti, accordare importanza ad un fatto del genere equivarrebbe a far rientrare nell' ambito di applicazione della direttiva 79/7 taluni regimi locali e non altri, tutti nondimeno attuati sulla base della stessa autorizzazione legislativa, a seconda che, nella cerchia dei beneficiari di tali regimi, figurino esclusivamente o no categorie di persone che si trovano in una delle situazioni di cui all' art. 3, n. 1, della direttiva. 21 Un regime di riduzioni sui trasporti pubblici, come quello previsto alla section 93, n. 7, della legge del 1985 e attuato e gestito dal [OSCURATO:PERSONA], non rientrando quindi nell' ambito di applicazione della direttiva in forza dell' art. 3, n. 1, lett. a), di quest' ultima, non può neppure rientrarvi in forza dell' art. 3, n. 1, lett. b), ai sensi del quale la direttiva si applica alle disposizioni concernenti l' assistenza sociale solo nella misura in cui esse siano destinate a completare i regimi di cui alla lett. a) o a supplire ad essi. 22 [OSCURATO:PERSONA] fa tuttavia valere che l' ambito di applicazione della direttiva 79/7 è più ampio di quello della previdenza sociale e dell' assistenza sociale e si estende alla protezione sociale nel suo complesso.

La direttiva si applicherebbe di conseguenza anche a misure di protezione sociale come riduzioni sui trasporti pubblici, qualora queste ultime siano concesse a persone colpite da uno degli eventi elencati all' art. 3, n. 1, lett. a). 23 A questo proposito, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene in particolare che l' art. 1 della direttiva 79/7 riguarda, accanto all' ambito della previdenza sociale, tutti gli altri elementi di protezione sociale di cui all' art. 3 e che l' art. 3, n. 1, lett. a), si riferisce ai regimi legali che assicurano una protezione contro i rischi ivi elencati, senza specificare che tali regimi debbano rientrare nella previdenza sociale. 24 La tesi della [OSCURATO:PERSONA] non può essere accolta. 25 Infatti, alla luce dei termini inequivocabili del titolo della direttiva 79/7, dei suoi vari 'considerando' nonché del suo art. 1, che precisano tutti che essa mira a garantire la graduale attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale, il riferimento agli altri elementi di protezione sociale di cui all' art. 3 può essere interpretato solo come relativo alle disposizioni riguardanti l' assistenza sociale, che esulano generalmente dall' ambito della previdenza sociale [v., a questo proposito, a mo' d' esempio, l' art. 4, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, quale modificato e aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, GU L 230, pag. 6]. 26 Occorre inoltre constatare che persino le disposizioni riguardanti l' assistenza sociale, alle quali, pure, è stato espressamente esteso l' ambito di applicazione della direttiva 79/7, non rientrano in tale ambito di applicazione qualora vadano a favore di persone che versino in una delle situazioni previste all' art. 3, n. 1, lett. a), ma unicamente qualora siano destinate a completare i regimi di cui a tale disposizione o a supplire ad essi. 27 Infine, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], l' interpretazione da essa suggerita non è confortata dalla proposta di direttiva da essa presentata al Consiglio il 31 dicembre 1976 (GU 1977, C 34, pag. 3). 28 Tale proposta, pur riguardando esclusivamente, agli artt. 1 e 4, l' ambito della previdenza sociale, senza alcun espresso riferimento agli altri elementi di protezione sociale, dava però, all' art. 2, una definizione della previdenza sociale che comprendeva i sistemi di protezione contro i rischi ivi elencati e le disposizioni relative all' assistenza sociale. 29 Pertanto, si deve riconoscere che il fatto che l' art. 1 della direttiva 79/7 precisi che quest' ultima è diretta a garantire la graduale attuazione del principio di parità di trattamento fra uomini e donne non solo nel campo della previdenza sociale, ma anche in quello degli altri elementi di protezione sociale di cui all' art. 3, si spiega con la circostanza che, nella sua versione finale, la direttiva distingue nettamente, all' art. 3, n. 1, tra i regimi legali che assicurano una protezione contro uno dei rischi elencati alla lett. a) e le disposizioni concernenti l' assistenza sociale. 30 Tale interpretazione è corroborata dal fatto che la maggior parte delle versioni linguistiche dell' art. 1 della direttiva utilizza espressamente il singolare per precisare che quest' ultima mira alla graduale attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne nel "campo della sicurezza sociale e degli altri elementi di protezione sociale di cui all' articolo 3". 31 Alla luce di quanto precede, la prima questione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] of Justice va risolta dichiarando che l' art. 3, n. 1, della direttiva 79/7 dev' essere interpretato nel senso che un regime come quello previsto alla section 93, n. 7, della legge del 1985, e attuato e gestito dal [OSCURATO:PERSONA], in forza del quale sono concesse riduzioni sui trasporti pubblici a talune categorie di persone e, in particolare, a talune persone anziane, non rientra nell' ambito di applicazione della direttiva.

Sulla seconda e sulla terza questione 32 Alla luce della soluzione data alla prima questione non occorre risolvere la seconda e la terza questione.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 33 Le spese sostenute dai governi del [OSCURATO:PERSONA], tedesco e svedese, nonché dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla [OSCURATO:PERSONA] of Justice dell' Inghilterra e del Galles, Queen' s [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza 23 maggio 1994, dichiara: L' art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, dev' essere interpretato nel senso che un regime come quello previsto alla section 93, n. 7, del [OSCURATO:PERSONA] del 1985 e attuato e gestito dal [OSCURATO:PERSONA], in forza del quale sono concesse riduzioni sui trasporti pubblici a talune categorie di persone e, in particolare, a talune persone anziane, non rientra nell' ambito di applicazione della direttiva.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61994CJ0228_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-228/94, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dalla [OSCURATO:PERSONA] of Justice dell' Inghilterra e del Galles, Queen' s [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), nella causa dinanzi ad essa pendente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], domanda vertente sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24), LA CORTE, composta dai signori G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente, C.N. Kakouris, D.A.O. Edward, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn (relatore), P. Jann, H. Ragnemalm e L. Sevón, giudici, avvocato generale: M.B. Elmer cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto viste le osservazioni scritte presentate: ° per il signor [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], QC, e dalla signora D. Rose, barrister; ° per il [OSCURATO:PERSONA], dai signori S. Isaacs, QC, e N. Calver, barrister; ° per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dal signor S. Braviner, del [OSCURATO:PERSONA]' s [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, assistito dai signori D. Pannick, QC, e N. Paines, barrister; ° per il governo tedesco, dal signor E. Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agente; ° per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dai signori C. Docksey e N. Khan, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali del signor [OSCURATO:PERSONA], con [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] e la signora D. Rose, del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal signor A. Moses, QC, del governo del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dai signori D. Pannick e N. Paines, e della [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dai signori C. Docksey e N. Khan, all' udienza del 13 luglio 1995, vista l' ordinanza di riapertura della trattazione orale del 16 novembre 1995, sentite le osservazioni orali del signor [OSCURATO:PERSONA], con [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] e la signora D. Rose, del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal signor S. Isaacs, del governo del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dai signori D. Pannick e N. Paines, del governo svedese, rappresentato dalla signora L. Nordling, raettschef presso il dipartimento del commercio estero del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e della [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal signor N. Khan, all' udienza del 19 marzo 1996, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 30 aprile 1996, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 23 maggio 1994, pervenuta alla Corte l' 8 agosto successivo, la [OSCURATO:PERSONA] of Justice dell' Inghilterra e del Galles, Queen' s [OSCURATO:PERSONA], ha sollevato, in forza dell' art. 177 del Trattato CE, tre questioni pregiudiziali sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24). 2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di un ricorso proposto dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] dal signor [OSCURATO:PERSONA], che si ritiene vittima di una discriminazione in base al sesso in quanto si era visto rifiutare, all' età di 63 anni, il beneficio delle riduzioni sui trasporti pubblici previste dal regime gestito dal [OSCURATO:PERSONA], mentre una donna della stessa età vi avrebbe avuto diritto. 3 [OSCURATO:PERSONA], la section 93 del [OSCURATO:PERSONA] del 1985 (in prosieguo: la "legge del 1985") autorizza gli enti locali a prevedere un regime di riduzioni sui trasporti che dia diritto a talune categorie di utenti al trasporto gratuito o ad una riduzione del suo prezzo sui servizi pubblici di trasporto passeggeri. 4 La section 93, n. 7, della legge del 1985 dispone: "Le persone aventi diritto ad ottenere riduzioni sui trasporti in base ad un tale regime sono: a) gli uomini di oltre 65 anni e le donne di oltre 60; b) le persone di età non superiore a 16 anni; c) le persone di età superiore a 16 anni ma non superiore a 18 e che seguano a tempo pieno studi scolastici; d) i ciechi, cioè le persone prive di vista in maniera tale da essere inabili a compiere ogni lavoro per il quale sia indispensabile la vista; e) le persone che presentino qualsiasi invalidità o menomazione che, a parere dell' amministrazione o di una delle amministrazioni responsabili della gestione del regime, pregiudichi gravemente la loro capacità di deambulazione, e f) le altre categorie di persone eventualmente specificate con decreto dal ministro". 5 Con decreto adottato in applicazione della section 93, n. 7, lett. f), della legge del 1985, sono state definite ulteriori categorie di persone in grado di beneficiare di un regime di riduzioni sui trasporti: si tratta delle persone affette da infermità mentale, di quelle che si sono viste rifiutare una patente di guida per motivi medici, delle persone sorde, mute, o che non dispongono dell' uso di entrambe le braccia, nonché di coloro che accompagnano tali persone nel loro viaggio. 6 Spetta agli enti locali determinare, tra queste categorie di persone, quelle a cui è destinato ad applicarsi un siffatto regime di riduzioni sui trasporti. Il regime che il [OSCURATO:PERSONA] ha attuato, sulla base delle citate disposizioni, si applica ai minorati nonché agli uomini di età superiore ai 65 anni e alle donne di età superiore ai 60 anni, limiti di età corrispondenti all' età legale prevista nel [OSCURATO:PERSONA] per la concessione delle pensioni di vecchiaia e di anzianità. 7 Ritenendo che la controversia sottopostagli sollevasse questioni di interpretazione di talune disposizioni della direttiva 79/7, il giudice nazionale ha deciso di sospendere il giudizio e di proporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: "1) Se il regime di riduzioni sui trasporti attuato dal primo resistente rientri nell' ambito di applicazione dell' art. 3 della direttiva 79/7/CEE. 2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se l' art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7/CEE si applichi alla fattispecie in esame. 3) Nel caso in cui vi sia stata una violazione della direttiva 79/7/CEE, se l' efficacia diretta di quest' ultima possa essere fatta valere, a sostegno di una domanda di risarcimento danni per periodi anteriori alla data della pronuncia della Corte, da parte di persone che prima di tale data non abbiano intentato alcuna azione giudiziaria o proposto una domanda equivalente". Sulla prima questione 8 Con la prima questione, la [OSCURATO:PERSONA] chiede sostanzialmente se l' art. 3, n. 1, della direttiva 79/7 debba essere interpretato nel senso che un regime come quello previsto alla section 93, n. 7, della legge del 1985, e attuato e gestito dal [OSCURATO:PERSONA], in forza del quale sono concesse riduzioni sui trasporti pubblici a talune categorie di persone e, in particolare, a talune persone anziane, rientra nell' ambito di applicazione della direttiva. 9 Secondo il tenore letterale dell' art. 3, n. 1, lett. a), la direttiva 79/7 si applica ai regimi legali che assicurano una protezione contro i rischi di malattia, invalidità, vecchiaia, infortunio sul lavoro e malattia professionale nonché disoccupazione. Ai sensi dell' art. 3, n. 1, lett. b), essa si applica anche alle disposizioni concernenti l' assistenza sociale, nella misura in cui siano destinate a completare i regimi di cui alla lett. a) o a supplire ad essi. 10 Come la Corte ha già dichiarato, una prestazione, per rientrare nel campo di applicazione della direttiva 79/7, deve costituire tutto o parte di un regime legale di tutela contro uno dei rischi elencati o una forma di assistenza sociale avente lo stesso scopo (v., in particolare, sentenza 19 ottobre 1995, causa C-137/94, Richardson, Racc. pag. I-3407, punto 8). 11 La Corte ha altresì precisato che, sebbene le modalità di attribuzione di una prestazione non siano decisive per qualificare la medesima alla luce della direttiva 79/7, cionondimeno tale prestazione, per rientrare nella sfera di applicazione della detta direttiva, deve essere connessa direttamente ed effettivamente alla protezione contro uno qualsiasi dei rischi elencati nell' art. 3, n. 1 (sentenza Richardson, citata, punto 9). 12 Ora, si deve constatare che una prestazione come quella prevista alla section 93, n. 7, della legge del 1985 e concessa in forza del regime attuato e gestito dal [OSCURATO:PERSONA] non soddisfa tali requisiti. 13 Certo, essendo prevista da una disposizione di legge, essa fa parte di un regime legale, anche se è concessa solo in forza di disposizioni adottate da enti locali. 14 Il fatto, addotto dal governo del [OSCURATO:PERSONA], che gli enti locali non siano tenuti ad attuare un siffatto regime e che essi dispongano di un certo margine discrezionale per determinarne i beneficiari e le modalità non è tale da far venir meno il suo carattere di regime legale ai sensi dell' art. 3, n. 1, della direttiva 79/7. 15 Analogamente, il fatto, addotto dal [OSCURATO:PERSONA], che, formalmente, il regime di cui trattasi non rientra in una normativa nazionale di previdenza sociale e non è compreso nella competenza del [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] non è tale da sottrarlo all' ambito di applicazione della direttiva 79/7 (sentenza Richardson, citata, punto 13). 16 Tuttavia, si deve constatare che una prestazione come quella prevista alla section 93, n. 7, della legge del 1985, che consiste in riduzioni sui trasporti pubblici elargibili a diverse categorie di persone, tra cui coloro che hanno raggiunto l' età legale della pensione, taluni giovani o minorati nonché ogni altra categoria di persone da definire con decreto ministeriale, non protegge direttamente ed effettivamente contro uno dei rischi elencati all' art. 3, n. 1, della direttiva 79/7. 17 Infatti, l' obiettivo di una prestazione del genere è quello di facilitare l' accesso ai trasporti pubblici di talune categorie di persone di cui è riconosciuto il maggior bisogno, per motivi diversi, di ricorrere a trasporti in comune trovandosi esse, per gli stessi motivi, in situazioni finanziarie e materiali meno agiate. 18 Se la vecchiaia e l' invalidità figurano tra i rischi elencati all' art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7 e costituiscono solo criteri utilizzabili per definire le categorie di persone che possono beneficiare di un siffatto regime di riduzioni sui trasporti pubblici, non per questo esse costituiscono il motivo per la concessione di tali riduzioni. 19 Ora, la circostanza che l' avente diritto ad una prestazione versi, di fatto, in una delle situazioni menzionate all' art. 3, n. 1, della direttiva 79/7 non è sufficiente a far rientrare la detta prestazione, considerata come tale, nell' ambito di applicazione della direttiva stessa (v. sentenza 16 luglio 1992, cause riunite C-63/91 e C-64/91, Jackson e Cresswell, Racc. pag. I-4737, punti 18 e 19). 20 Il fatto, addotto dalla [OSCURATO:PERSONA], che il regime locale attuato dal [OSCURATO:PERSONA] sulla base dell' autorizzazione della section 93, n. 7, della legge del 1985 vada a favore delle sole categorie di persone che si trovano effettivamente in tali situazioni non può pregiudicare questa conclusione. Infatti, accordare importanza ad un fatto del genere equivarrebbe a far rientrare nell' ambito di applicazione della direttiva 79/7 taluni regimi locali e non altri, tutti nondimeno attuati sulla base della stessa autorizzazione legislativa, a seconda che, nella cerchia dei beneficiari di tali regimi, figurino esclusivamente o no categorie di persone che si trovano in una delle situazioni di cui all' art. 3, n. 1, della direttiva. 21 Un regime di riduzioni sui trasporti pubblici, come quello previsto alla section 93, n. 7, della legge del 1985 e attuato e gestito dal [OSCURATO:PERSONA], non rientrando quindi nell' ambito di applicazione della direttiva in forza dell' art. 3, n. 1, lett. a), di quest' ultima, non può neppure rientrarvi in forza dell' art. 3, n. 1, lett. b), ai sensi del quale la direttiva si applica alle disposizioni concernenti l' assistenza sociale solo nella misura in cui esse siano destinate a completare i regimi di cui alla lett. a) o a supplire ad essi. 22 [OSCURATO:PERSONA] fa tuttavia valere che l' ambito di applicazione della direttiva 79/7 è più ampio di quello della previdenza sociale e dell' assistenza sociale e si estende alla protezione sociale nel suo complesso. La direttiva si applicherebbe di conseguenza anche a misure di protezione sociale come riduzioni sui trasporti pubblici, qualora queste ultime siano concesse a persone colpite da uno degli eventi elencati all' art. 3, n. 1, lett. a). 23 A questo proposito, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene in particolare che l' art. 1 della direttiva 79/7 riguarda, accanto all' ambito della previdenza sociale, tutti gli altri elementi di protezione sociale di cui all' art. 3 e che l' art. 3, n. 1, lett. a), si riferisce ai regimi legali che assicurano una protezione contro i rischi ivi elencati, senza specificare che tali regimi debbano rientrare nella previdenza sociale. 24 La tesi della [OSCURATO:PERSONA] non può essere accolta. 25 Infatti, alla luce dei termini inequivocabili del titolo della direttiva 79/7, dei suoi vari 'considerando' nonché del suo art. 1, che precisano tutti che essa mira a garantire la graduale attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale, il riferimento agli altri elementi di protezione sociale di cui all' art. 3 può essere interpretato solo come relativo alle disposizioni riguardanti l' assistenza sociale, che esulano generalmente dall' ambito della previdenza sociale [v., a questo proposito, a mo' d' esempio, l' art. 4, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, quale modificato e aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, GU L 230, pag. 6]. 26 Occorre inoltre constatare che persino le disposizioni riguardanti l' assistenza sociale, alle quali, pure, è stato espressamente esteso l' ambito di applicazione della direttiva 79/7, non rientrano in tale ambito di applicazione qualora vadano a favore di persone che versino in una delle situazioni previste all' art. 3, n. 1, lett. a), ma unicamente qualora siano destinate a completare i regimi di cui a tale disposizione o a supplire ad essi. 27 Infine, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], l' interpretazione da essa suggerita non è confortata dalla proposta di direttiva da essa presentata al Consiglio il 31 dicembre 1976 (GU 1977, C 34, pag. 3). 28 Tale proposta, pur riguardando esclusivamente, agli artt. 1 e 4, l' ambito della previdenza sociale, senza alcun espresso riferimento agli altri elementi di protezione sociale, dava però, all' art. 2, una definizione della previdenza sociale che comprendeva i sistemi di protezione contro i rischi ivi elencati e le disposizioni relative all' assistenza sociale. 29 Pertanto, si deve riconoscere che il fatto che l' art. 1 della direttiva 79/7 precisi che quest' ultima è diretta a garantire la graduale attuazione del principio di parità di trattamento fra uomini e donne non solo nel campo della previdenza sociale, ma anche in quello degli altri elementi di protezione sociale di cui all' art. 3, si spiega con la circostanza che, nella sua versione finale, la direttiva distingue nettamente, all' art. 3, n. 1, tra i regimi legali che assicurano una protezione contro uno dei rischi elencati alla lett. a) e le disposizioni concernenti l' assistenza sociale. 30 Tale interpretazione è corroborata dal fatto che la maggior parte delle versioni linguistiche dell' art. 1 della direttiva utilizza espressamente il singolare per precisare che quest' ultima mira alla graduale attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne nel "campo della sicurezza sociale e degli altri elementi di protezione sociale di cui all' articolo 3". 31 Alla luce di quanto precede, la prima questione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] of Justice va risolta dichiarando che l' art. 3, n. 1, della direttiva 79/7 dev' essere interpretato nel senso che un regime come quello previsto alla section 93, n. 7, della legge del 1985, e attuato e gestito dal [OSCURATO:PERSONA], in forza del quale sono concesse riduzioni sui trasporti pubblici a talune categorie di persone e, in particolare, a talune persone anziane, non rientra nell' ambito di applicazione della direttiva. Sulla seconda e sulla terza questione 32 Alla luce della soluzione data alla prima questione non occorre risolvere la seconda e la terza questione. Decisione relativa alle spese Sulle spese 33 Le spese sostenute dai governi del [OSCURATO:PERSONA], tedesco e svedese, nonché dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE, pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla [OSCURATO:PERSONA] of Justice dell' Inghilterra e del Galles, Queen' s [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza 23 maggio 1994, dichiara: L' art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, dev' essere interpretato nel senso che un regime come quello previsto alla section 93, n. 7, del [OSCURATO:PERSONA] del 1985 e attuato e gestito dal [OSCURATO:PERSONA], in forza del quale sono concesse riduzioni sui trasporti pubblici a talune categorie di persone e, in particolare, a talune persone anziane, non rientra nell' ambito di applicazione della direttiva.
Sentenza Corte di giustizia UE/1996 — Fons Iuris — Fons Iuris