CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 febbraio 2022
Cassazione n. 18877/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 12/07/2021 del tribunale di Cosenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] del tribunale di Cosenza, con sentenza emessa ai sensi degli artt.444 e ss. cod. proc. pen. condannava [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato ex art. 73 comma 5 del DPR n. 309/90, alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 1600, 00 di multa. 2. Avverso la pronuncia sopra indicata del tribunale, propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, con un solo motivo di impugnazione 3. Deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 601, 178 e 179 cod. proc. pen. per intervenuta omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 464 cod. proc. pen. in favore dell'imputato. Essendo stata effettuata tale notifica solo in favore del difensore. 4. Il ricorso è inammissibile, alla luce del condivisibile principio, già stabilito da questa Suprema Corte, per cui è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento - emessa a seguito di proposta avanzate dal difensore munito di procura speciale -, con il quale si deduca il difetto di citazione dell'imputato medesimo, senza indicare — come nel caso di specie - la concreta utilità che deriverebbe dalla rimozione della sentenza né contestare la conformità della richiesta al mandato conferito con procura speciale (Sez. 2 - , n. 18562 del 18/01/2019 Rv. 276098 — 01). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il onsigliere estens e [OSCURATO:PERSONA]