Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 marzo 2025

Cassazione n. 10531/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19369/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 97/2022 depositata il 28/01/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA].ma (già [OSCURATO:SOCIETA]) ha concesso in locazione un suo immobile alla società La.ma con un contratto del 1995.

L’obbligazione assunta dalla conduttrice è rimasta inadempiuta, secondo le prospettazioni della locatrice che, in tal modo, ha acquisito il credito al corrispettivo scaduto.

A fronte di ciò, i due soci della conduttrice avevano garantito -nei confronti di Ri.ma- l’esatto adempimento della obbligazione di pagamento dei canoni.

Tuttavia, uno dei soci illimitatamente responsabili di Lama, la conduttrice, ossia [OSCURATO:PERSONA], poi deceduto, ha alienato un immobile ad [OSCURATO:PERSONA]Alò.

E dunque, la società creditrice RI.Ma di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], d’ora in poi Ri.Ma, nonché i suoi soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto domanda di simulazione o, in subordine, di revocatoria di quell’atto di vendita, sul presupposto della diminuzione patrimoniale che l’atto ha comportato con conseguente danno per le ragioni del creditore.

In quel giudizio si sono costituiti i convenuti per chiedere il rigetto della domanda e per formulare domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per abuso del processo.

Parimenti, è stato chiamato in causa [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della conduttrice, che ha aderito alla domanda chiedendone invece l’accoglimento.

Nelle more, deceduto [OSCURATO:PERSONA], il procedimento è stato riassunto nei confronti dei suoi eredi.

Il Tribunale di Massa ha rigettato la domanda principale ed anche quella riconvenzionale.

La Corte di Genova ha invece accolto l’appello principale rigettando quello incidentale.

In pratica la Corte di Appello ha ritenuto che l’atto di disposizione ha costituito pregiudizio per le ragioni della società creditrice, il cui credito, a differenza di quanto era stato eccepito dai convenuti, non poteva ritenersi prescritto.

Questa decisione è ora impugnata per cassazione dagli eredi Bernieri con sei motivi di ricorso, di cui chiedono, con controricorso, il rigetto, la Ri.Ma ed i soci Mauro e [OSCURATO:PERSONA].

Ragioni della decisione Va pregiudizialmente osservato che anteriormente all’udienza i ricorrenti, con atto del 25.2.2025, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso.

La controparte ha accettato con atto del 3.3.2025.

La rinuncia è validamente proposta, ed è stata accettata.

Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per rinunzia al ricorso ex art. 391 c.p.c.

Non è a farsi luogo a pronunzia in odine alle spese del giudizio di cassazione ex art. 391, 4° co., c.p.c.

Trattandosi di rinuncia accettata non vi è luogo a raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19369/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 97/2022 depositata il 28/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA].ma (già [OSCURATO:SOCIETA]) ha concesso in locazione un suo immobile alla società La.ma con un contratto del 1995. L’obbligazione assunta dalla conduttrice è rimasta inadempiuta, secondo le prospettazioni della locatrice che, in tal modo, ha acquisito il credito al corrispettivo scaduto. A fronte di ciò, i due soci della conduttrice avevano garantito -nei confronti di Ri.ma- l’esatto adempimento della obbligazione di pagamento dei canoni. Tuttavia, uno dei soci illimitatamente responsabili di Lama, la conduttrice, ossia [OSCURATO:PERSONA], poi deceduto, ha alienato un immobile ad [OSCURATO:PERSONA]Alò. E dunque, la società creditrice RI.Ma di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], d’ora in poi Ri.Ma, nonché i suoi soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto domanda di simulazione o, in subordine, di revocatoria di quell’atto di vendita, sul presupposto della diminuzione patrimoniale che l’atto ha comportato con conseguente danno per le ragioni del creditore. In quel giudizio si sono costituiti i convenuti per chiedere il rigetto della domanda e per formulare domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per abuso del processo. Parimenti, è stato chiamato in causa [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della conduttrice, che ha aderito alla domanda chiedendone invece l’accoglimento. Nelle more, deceduto [OSCURATO:PERSONA], il procedimento è stato riassunto nei confronti dei suoi eredi. Il Tribunale di Massa ha rigettato la domanda principale ed anche quella riconvenzionale. La Corte di Genova ha invece accolto l’appello principale rigettando quello incidentale. In pratica la Corte di Appello ha ritenuto che l’atto di disposizione ha costituito pregiudizio per le ragioni della società creditrice, il cui credito, a differenza di quanto era stato eccepito dai convenuti, non poteva ritenersi prescritto. Questa decisione è ora impugnata per cassazione dagli eredi Bernieri con sei motivi di ricorso, di cui chiedono, con controricorso, il rigetto, la Ri.Ma ed i soci Mauro e [OSCURATO:PERSONA]. Ragioni della decisione Va pregiudizialmente osservato che anteriormente all’udienza i ricorrenti, con atto del 25.2.2025, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso. La controparte ha accettato con atto del 3.3.2025. La rinuncia è validamente proposta, ed è stata accettata. Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per rinunzia al ricorso ex art. 391 c.p.c. Non è a farsi luogo a pronunzia in odine alle spese del giudizio di cassazione ex art. 391, 4° co., c.p.c. Trattandosi di rinuncia accettata non vi è luogo a raddoppio del contributo unificato. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 10531/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris