CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33577/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17819/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di NAPOLI n. 527/2020depositata il 06/02/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] costruzioni s.r.l. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Benevento, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse R.G. 17819/2020 Cron. Rep. C.C. 19/10/2022 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. condannato alla restituzione, in suo favore, delle spese legali corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado emessadal medesimo Tribunale in una precedente causa tra le parti. In quella decisione il [OSCURATO:PERSONA] era risultato vincitore, ma la Corte d’appello di Napoli aveva poi riformato la sentenza, rigettando la domanda del [OSCURATO:PERSONA] e condannandolo alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio. Nel corso del giudizio la società attrice rinunciò agli atti e il Tribunale, in assenza di costituzione della controparte, dichiarò l’estinzione del giudizio. In seguito, però, il [OSCURATO:PERSONA] depositò una comparsa di riassunzione e il Tribunale confermò con sentenza la pronuncia di estinzione compensando le spese di lite. 2. La pronuncia è stata impugnata dalla società attrice e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 6 febbraio 2020, ha rigettato il gravame e ha compensato anche le ulteriori spese del grado. 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorre la Progetti costruzioni s.r.l. con atto affidato ad un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. per avere la Corte di merito confermato la decisione di compensazione delle spese emessa dal Tribunale e per aver compensato anche le spese del giudizio di appello. Sostiene la società ricorrenteche, una volta intervenuta la rinuncia senza bisogno di accettazione, non essendo il [OSCURATO:PERSONA] all’epoca costituito, la successiva attività processuale sarebbe da ritenere dovuta all’esclusiva iniziativa di quest’ultimo. Da ciò consegue che egli avrebbe dovuto essere considerato soccombente in presenza della conferma della pronuncia di estinzione, con conseguente necessità della sua condanna alle spese. 1.1. Il ricorso non è fondato. 1.2. Rileva il Collegio, innanzitutto, che la Corte d’appello ha motivato la decisione di compensazione afferm ando che, pur essendo evidente che la “riassunzione” compiuta dal [OSCURATO:PERSONA] aveva determinato «un’inutile protrazione del giudizio, discendente, peraltro, dall’errata fissazione dell’udienza da parte del giudice, il quale avrebbe dovuto, invece, dichiarare l’istanza inammissibile», la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non poteva comunque ritenersi parte vittoriosa del processo, avendo proposto il giudizio e avendo successivamente rinunciato al medesimo. Muovendo da tale premessa, certamente corretta in diritto, la Corte napoletana ha confutato poi l’ulteriore ragionamento dell’appellante secondo cui la fase processuale conseguita all’indebita riassunzione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di un processo già dichiarato estinto doveva considerarsi autonoma rispetto alla causa originaria (e anche questa conclusione è integralmente condivisibile). 1.3. A fronte di questa motivazione, la censura in esame si presenta per certi aspetti eccentrica e per altri palesemente infondata. È evidente, infatti, che la censura è priva di decisività là dove non considera che la compensazione è rimessa alla discrezionalità del giudice col solo limite della violazione della norma che ne regola i presupposti; per cui la doglianza si rivela inidonea a superare la motivazione della sentenza in esame, perché non considera che anche in caso di soccombenza il giudice può, in astratto, compensare le spese. In secondo luogo, la censura è infondata nella parte in cui insiste nell’affermare che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere considerato soccombente in relazione all’ulteriore attività processuale da lui svolta dopo il provvedimento di estinzione; senza considerare, come si è detto, che la Corte d’appello ha correttamente risposto sul punto, nei termini che si sonoriassunti. 2. Il ricorso, pertanto, è rigettato. Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato. Sussistono tuttavia le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previ