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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021

Cassazione n. 39111/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 30/09/2020, in riforma della pronuncia resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania in data 14/05/2015, riqualificato il fatto ascritto a [OSCURATO:PERSONA] come ricettazione, rideterminava la pena nei confronti del sunnominato nella misura di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 600 di multa.

L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -mancanza di motivazione in ordine alla non ritenuta sussistenza del fatto di particolare tenuità (primo motivo); -mancanza di motivazione, sub specie apparenza, sulla determinazione della pena (secondo motivo).

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo, oltre che generico non avendo il ricorrente precisato le ragioni che avrebbero dovuto indurre il giudicante a riconoscere il fatto di particolare tenuità, è anche tardivo.

La doglianza in parola, infatti, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello nel quale erano state proposte censure solo con riferimento alla mancanza di prova sia in ordine al delitto presupposto sia in ordine alla riconducibilità dell'alterazione alla mano dell'imputato la cui dichiarazione resa alla polizia giudiziaria risulta inutilizzabile ex art. 63 cod. proc. pen. nonché al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.

In tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (cfr., Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631).

Manifestamente infondato è il secondo motivo.

Nella determinazione della pena si è tenuto conto della gravità del fatto e del grado di colpevolezza dell'imputato.

Invero, l'indicazione in motivazione - con riferimento alla determinazione dell'entità della pena - degli elementi negativi ritenuti di dominante rilievo non rende necessario l'esame dettagliato degli ulteriori elementi rappresentati solo genericamente nel ricorso (Sez.

U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252).

E' quindi sufficiente, in considerazione dell'entità della pena determinata nella sentenza impugnata, il richiamo, tra i criteri di valutazione previsti dall'art.133 cod. pen., unicamente alla capacità a delinquere dell'imputato, desunta dai precedenti penali, e alla gravità dei fatti per le particolari modalità di commissione.

Allorché la pena, come nel caso in esame, non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, l'obbligo motivazionale previsto dall'art. 125, comma 3 cod. proc. pen. deve ritenersi assolto anche attraverso espressioni che manifestino sinteticamente il giudizio di congruità della pena o richiamino sommariamente i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen. (cfr., Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596; Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10/09/2021 L'es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 30/09/2020, in riforma della pronuncia resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania in data 14/05/2015, riqualificato il fatto ascritto a [OSCURATO:PERSONA] come ricettazione, rideterminava la pena nei confronti del sunnominato nella misura di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 600 di multa. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -mancanza di motivazione in ordine alla non ritenuta sussistenza del fatto di particolare tenuità (primo motivo); -mancanza di motivazione, sub specie apparenza, sulla determinazione della pena (secondo motivo). Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo, oltre che generico non avendo il ricorrente precisato le ragioni che avrebbero dovuto indurre il giudicante a riconoscere il fatto di particolare tenuità, è anche tardivo. La doglianza in parola, infatti, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello nel quale erano state proposte censure solo con riferimento alla mancanza di prova sia in ordine al delitto presupposto sia in ordine alla riconducibilità dell'alterazione alla mano dell'imputato la cui dichiarazione resa alla polizia giudiziaria risulta inutilizzabile ex art. 63 cod. proc. pen. nonché al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. In tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (cfr., Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631). Manifestamente infondato è il secondo motivo. Nella determinazione della pena si è tenuto conto della gravità del fatto e del grado di colpevolezza dell'imputato. Invero, l'indicazione in motivazione - con riferimento alla determinazione dell'entità della pena - degli elementi negativi ritenuti di dominante rilievo non rende necessario l'esame dettagliato degli ulteriori elementi rappresentati solo genericamente nel ricorso (Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252). E' quindi sufficiente, in considerazione dell'entità della pena determinata nella sentenza impugnata, il richiamo, tra i criteri di valutazione previsti dall'art.133 cod. pen., unicamente alla capacità a delinquere dell'imputato, desunta dai precedenti penali, e alla gravità dei fatti per le particolari modalità di commissione. Allorché la pena, come nel caso in esame, non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, l'obbligo motivazionale previsto dall'art. 125, comma 3 cod. proc. pen. deve ritenersi assolto anche attraverso espressioni che manifestino sinteticamente il giudizio di congruità della pena o richiamino sommariamente i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen. (cfr., Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596; Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10/09/2021 L'es