CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 gennaio 2022
Cassazione n. 21091/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 604/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania, [OSCURATO:PERSONA] 16; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 6 ENNA, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma„ [OSCURATO:PERSONA] 47; - contoricorrente - avverso la sentenza n. 548/2020 della CORTE D'APPELLO DI CALT_ANISSEITA, depositata il 7.12.2020, NRG 281/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/1/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E'. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Consorzio di Bonifica di Enna, ha agite cun urla prima cawa (r.g. 1001/2015) davanti al Tribunale di quella stessa città, per sentir accertare l'invalidità del termine apposto ai contratti di lavoro intercorsi dal 2011 al 2014, con domanda di conversione a tempo indeterminato e/o di risarcimento del danno; 2. secondo quanto spiega la sentenza qui impugnata, quella domanda fu accolta in primo grado, limitatamente alla pretesa risarcitoria, ma è stata poi rigettata, in riforma della sentenza del Tribunale, dalla Corte d'Appello di Caltanissetta; 2. con una seconda causa proposta insieme ad altri colleghi (r.g.1119/2015) egli ha agito con analoghe domande per i contratti intercorsi dal 2011 al 2015; 3. rispetto a questa seconda causa, il Tribunale, limitatamente al Sangiuliano, affermò l'inammissibilità delle sue domande, per essere state le stesse già proposte nell'altro giudizio, mentre furono accolte, sul solo piano risarcitorio, le domande di altri dipendenti del Consorzio; 4. quest'ultima sentenza è stata impugnata dal Consorzio, ma non nei confronti del Sangiuliano, e la Corte d'Appello di Caltanissetta ha poi deciso riformando, versoi colleghi dell'odierno ricorrente, la sentenza del Tribunale e rigettando la loro domanda già accolta in primo grado; 5. con proprio atto di appello, mai riunito all'appello dei colleghi, il Sangiuliano ha a propria volta impugnato la pronuncia di Ric. 2021 n. 604 sez. ML - ud. 20-1-2022 -2 inammissibilità resa in quest'ultima causa dal Tribunale e la Corte d'Appello, nella sentenza qui impugnata, ha ritenuto che la domanda nel corrispondente giudizio fosse effettivamente inammissibile per quanto riguarda i contratti dal 2011 al 2014, perché già proposta nell'altro processo, mentre residuava la sola domanda riguardante il contratto del 2015; 6. rispetto a quest'ultimo contratto la Corte territoriale, ribadito che la stipula dei rapporti a termine al di fuori delle ipotesi previste non ne consentiva la conversione per effetto dei divieti e limiti alle assunzioni a tempo indeterminato presso i Consorzi di bonifica stabiliti dalla L.R. 45/1995, riteneva al contempo possibile perseguire l'abusivo ricorso al contratto a tempo determinato secondo le regole generali della responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ed in applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite con le sentenze 5072 e 11374 del 2016; 7. la Corte territoriale sosteneva tuttavia che la domanda risarcitoria non potesse trovare accoglimento per non essere stata azionata, con le domande, una responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c.; 8. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti dal Consorzio; 9. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. ed il ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. il collegio ritiene, anche alla luce dei precedenti su analogo contenzioso, che non ricorrano i presupposti per la definizione in questa sede e che la causa vada quindi rimessa alla sezione ordinaria; Ric. 2021 n. 604 sez. ML - ud. 20-1-2022 -3 P.Q.M. La Corte rimette la causa alla sezione quarta per la trattazione in pubblica udienza. Roma, così deciso nella camera di consigl