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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02130/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di reato di cui all'art. 610 cod. pen., in parte non è consentito e, per altra parte, è manifestamente infondato; che il prospettato vulnus motivazionale non è deducibile avuto riguardo, al principio affermato da questa Corte nella sua composizione più autorevole secondo cui "in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche, nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge" (SU, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); che, quanto alla dedotta violazione di legge, si tratta di censura ictu °cui/ immeritevole di accoglimento avendo la Corte di appello evidenziato, alla stregua delle risultanze probatorie, che le condotte minacciose erano state dirette ad ottenere utilità, con conseguente integrazione degli elementi costitutivi del delitto di estorsione ( si veda pag. 4 della sentenza impugnata); va ricordato, al riguardo, che il delitto di violenza privata ha carattere generico e sussidiario e resta escluso, in base al principio di specialità, qualora sussista il fine di procurarsi un ingiusto profitto (dolo specifico) a fronte del quale si configura la fattispecie delittuosa più grave di cui all'art. 629 cod. pen.; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità prevista dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, non è consentito in quanto mai sottoposto alla cognizione del giudizio di appello, dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo il quale non è deducibile con ricorso per cassazione la censura in ordine al denegato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del delitto di estorsione, prevista dalla sentenza della Corte cost. n. 120 del 2023, ove la questione, già proponibile in quella sede (come nella specie), non sia stata prospettata in appello con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni» (Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024, G., Rv. 286536 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di reato di cui all'art. 610 cod. pen., in parte non è consentito e, per altra parte, è manifestamente infondato; che il prospettato vulnus motivazionale non è deducibile avuto riguardo, al principio affermato da questa Corte nella sua composizione più autorevole secondo cui "in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche, nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge" (SU, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); che, quanto alla dedotta violazione di legge, si tratta di censura ictu °cui/ immeritevole di accoglimento avendo la Corte di appello evidenziato, alla stregua delle risultanze probatorie, che le condotte minacciose erano state dirette ad ottenere utilità, con conseguente integrazione degli elementi costitutivi del delitto di estorsione ( si veda pag. 4 della sentenza impugnata); va ricordato, al riguardo, che il delitto di violenza privata ha carattere generico e sussidiario e resta escluso, in base al principio di specialità, qualora sussista il fine di procurarsi un ingiusto profitto (dolo specifico) a fronte del quale si configura la fattispecie delittuosa più grave di cui all'art. 629 cod. pen.; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità prevista dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, non è consentito in quanto mai sottoposto alla cognizione del giudizio di appello, dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo il quale non è deducibile con ricorso per cassazione la censura in ordine al denegato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del delitto di estorsione, prevista dalla sentenza della Corte cost. n. 120 del 2023, ove la questione, già proponibile in quella sede (come nella specie), non sia stata prospettata in appello con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni» (Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024, G., Rv. 286536 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1
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