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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24247/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Asti in data 28 settembre 2018 che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. alla pena di mesi nove di reclusione.

2. Tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] lia proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito sintetizzati.

2.1. Vizio della motivazione e violazione di legge ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in merito alla ritenuta consapevolezza da parte dell'imputato dell'atto di ufficio indicato nel compimento di una perquisizione al quale il predetto si sarebbe sottratto dandosi alla fuga alla guida della propria autovettura.

Si osserva che la percezione da parte dell'imputato di essere oggetto "di attenzioni da parte delle forze dell'ordine" è cosa diversa dalla consapevolezza di sottrarsi al compimento di uno specifico ed individuato atto dell'ufficio, che non può identificarsi con la generica attività riconducibile alla pubblica funzione esercitata.

Né appare corretta la valorizzazione della fuga stessa quale indice di conoscenza dell'atto di ufficio.

2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in merito all'applicazione della recidiva rispetto al motivo di appello con cui si era evidenziata la risalenza temporale del fatto illecito che aveva determinato la contestazione della recidiva (resistenza a pubblico ufficiale del 2007). [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è da rigettare per infondatezza di entrambi i motivi.

Quanto al primo motivo, in riferimento all'accertamento dei fatti, nella impugnata sentenza con motivazione esente da vizi logici si chiarisce che la prova della sussistenza del dolo è stata basata su elementi di fatto ritenuti in modo non illogico sicuro indice della consapevolezza dell'imputato di sottrarsi con la fuga ad una attività di controllo ed identificazione da parte delle Forze dell'ordine.

La incontestata natura minacciosa della fuga posta in essere con manovre pericolose di guida (inversione della direzione di marcia su una strada ad intenso traffico veicolare), inducendo nell'inseguitore una percezione di pericolo per la propria incolumità, ha poi avvalorato ulteriormente tale assunto.

Nel caso di specie le modalità del fatto sono state coerentemente apprezzate al fini di ritenere accertato che l'imputato avesse cercato di sottrarsi alla sua identificazione se non anche alla perquisizione disposta dalla Procura di [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti, di cui poteva anche non avere contezza, considerato che neppure da parte della difesa è stata data una diversa ricostruzione del suo comportamento.

Neppure il ricorrente censura la valutazione della prova attestante la conoscenza da parte dell'imputato che l'autovettura da cui era inseguito fosse un'auto di servizio considerato che gli agenti hanno riferito che si trattava di un'auto di servizio che l'imputato conosceva bene, sebbene definita nel capo di imputazione come "auto civetta".Nel ricorso non si mette affatto in discussione che l'imputato non avesse compreso di essere inseguito dalle Forze di polizia, ma solo che non risulti provato che il predetto fosse a conoscenza dello specifico atto di ufficio che gli agenti dovevano compiere per incarico della competente Procura della Repubblica.

Ma al riguardo, si deve osservare che sebbene sia sempre necessario ai fini dell'integrazione della fattispecie del delitto di resistenza a pubblico ufficiale che la violenza o la minaccia siano dirette ad opporsi ad un atto dell'ufficio, non è evidentemente rilevante che l'imputato conosca quale sia l'atto specifico che gli agenti hanno avuto l'ordine di eseguire, quando sia comunque percepibile che si tratta di una attività lato sensu di controllo della sua persona, che poteva anche avere solo finalità di identificazione o di semplice pedinamento.

Deve ribadirsi sul punto che ai fini del delitto di resistenza a pubblico ufficiale è irrilevante la natura dell'atto posto in essere, purché lo stesso venga realizzato in attuazione del dovere specifico di applicare determinate norme giuridiche ad ordini legittimi della autorità o del dovere generico di svolgere la propria attività nel modo più efficace per il conseguimento dei fini dell'ufficio e che di tale attività sia percepibile la legittimità da parte di chi ad essa sia stato sottoposto.

2. Quanto al secondo motivo sulla recidiva, se ne deve rilevare l'infondatezza oltre che la genericità.

Invero, dalla motivazione della sentenza impugnata si coglie che il riferimento fondamentale su cui si è stato basato il giudizio di merito sulla recidiva non è correlato al precedente specifico risalente ad otto anni prima ma al numero elevato di precedenti.

Rispetto a tale elemento nessuna obiezione è stata mossa dalla difesa sebbene anche la reiterazione delle condanne possa costituire valida ragione della riconosciuta maggiore pericolosità dell'imputato quandanche i reati commessi in epoca più ravvicinata ai fatti per cui si procede possano non essere della stessa indole.

L'epoca remota del solo precedente specifico per resistenza del 2007 non assume rilevanza decisiva, se vi sono - come nella fattispecie - altri precedenti penali più recenti anche se di diversa indole, la cui reiterazione sia stata ritenuta indice di una perdurante inclinazione al delitto capace di influire quale fattore crinninogeno per la commissione del reato "sub iudice".

3. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Asti in data 28 settembre 2018 che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. alla pena di mesi nove di reclusione. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] lia proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito sintetizzati. 2.1. Vizio della motivazione e violazione di legge ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in merito alla ritenuta consapevolezza da parte dell'imputato dell'atto di ufficio indicato nel compimento di una perquisizione al quale il predetto si sarebbe sottratto dandosi alla fuga alla guida della propria autovettura. Si osserva che la percezione da parte dell'imputato di essere oggetto "di attenzioni da parte delle forze dell'ordine" è cosa diversa dalla consapevolezza di sottrarsi al compimento di uno specifico ed individuato atto dell'ufficio, che non può identificarsi con la generica attività riconducibile alla pubblica funzione esercitata. Né appare corretta la valorizzazione della fuga stessa quale indice di conoscenza dell'atto di ufficio. 2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in merito all'applicazione della recidiva rispetto al motivo di appello con cui si era evidenziata la risalenza temporale del fatto illecito che aveva determinato la contestazione della recidiva (resistenza a pubblico ufficiale del 2007). [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è da rigettare per infondatezza di entrambi i motivi. Quanto al primo motivo, in riferimento all'accertamento dei fatti, nella impugnata sentenza con motivazione esente da vizi logici si chiarisce che la prova della sussistenza del dolo è stata basata su elementi di fatto ritenuti in modo non illogico sicuro indice della consapevolezza dell'imputato di sottrarsi con la fuga ad una attività di controllo ed identificazione da parte delle Forze dell'ordine. La incontestata natura minacciosa della fuga posta in essere con manovre pericolose di guida (inversione della direzione di marcia su una strada ad intenso traffico veicolare), inducendo nell'inseguitore una percezione di pericolo per la propria incolumità, ha poi avvalorato ulteriormente tale assunto. Nel caso di specie le modalità del fatto sono state coerentemente apprezzate al fini di ritenere accertato che l'imputato avesse cercato di sottrarsi alla sua identificazione se non anche alla perquisizione disposta dalla Procura di [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti, di cui poteva anche non avere contezza, considerato che neppure da parte della difesa è stata data una diversa ricostruzione del suo comportamento. Neppure il ricorrente censura la valutazione della prova attestante la conoscenza da parte dell'imputato che l'autovettura da cui era inseguito fosse un'auto di servizio considerato che gli agenti hanno riferito che si trattava di un'auto di servizio che l'imputato conosceva bene, sebbene definita nel capo di imputazione come "auto civetta".Nel ricorso non si mette affatto in discussione che l'imputato non avesse compreso di essere inseguito dalle Forze di polizia, ma solo che non risulti provato che il predetto fosse a conoscenza dello specifico atto di ufficio che gli agenti dovevano compiere per incarico della competente Procura della Repubblica. Ma al riguardo, si deve osservare che sebbene sia sempre necessario ai fini dell'integrazione della fattispecie del delitto di resistenza a pubblico ufficiale che la violenza o la minaccia siano dirette ad opporsi ad un atto dell'ufficio, non è evidentemente rilevante che l'imputato conosca quale sia l'atto specifico che gli agenti hanno avuto l'ordine di eseguire, quando sia comunque percepibile che si tratta di una attività lato sensu di controllo della sua persona, che poteva anche avere solo finalità di identificazione o di semplice pedinamento. Deve ribadirsi sul punto che ai fini del delitto di resistenza a pubblico ufficiale è irrilevante la natura dell'atto posto in essere, purché lo stesso venga realizzato in attuazione del dovere specifico di applicare determinate norme giuridiche ad ordini legittimi della autorità o del dovere generico di svolgere la propria attività nel modo più efficace per il conseguimento dei fini dell'ufficio e che di tale attività sia percepibile la legittimità da parte di chi ad essa sia stato sottoposto. 2. Quanto al secondo motivo sulla recidiva, se ne deve rilevare l'infondatezza oltre che la genericità. Invero, dalla motivazione della sentenza impugnata si coglie che il riferimento fondamentale su cui si è stato basato il giudizio di merito sulla recidiva non è correlato al precedente specifico risalente ad otto anni prima ma al numero elevato di precedenti. Rispetto a tale elemento nessuna obiezione è stata mossa dalla difesa sebbene anche la reiterazione delle condanne possa costituire valida ragione della riconosciuta maggiore pericolosità dell'imputato quandanche i reati commessi in epoca più ravvicinata ai fatti per cui si procede possano non essere della stessa indole. L'epoca remota del solo precedente specifico per resistenza del 2007 non assume rilevanza decisiva, se vi sono - come nella fattispecie - altri precedenti penali più recenti anche se di diversa indole, la cui reiterazione sia stata ritenuta indice di una perdurante inclinazione al delitto capace di influire quale fattore crinninogeno per la commissione del reato "sub iudice". 3. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in
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