CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 maggio 2023
Cassazione n. 14854/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15690/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA - SEZ.DIST. SALERNO n. 9855/2018 depositata il 15/11/2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l’avviso di pagamento per i contributi consortili relativi all’anno 2015 per assenza di beneficio, per difetto di nuova perimetrazione, nonostante la sopravvenuta legge regionale Campania n. 4 del 2003, eccependo, peraltro, che l’accertamento della non debenza del tributo fosse già coperta da giudicato. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale ha accolto il ricorso. 3.All’esito dell’appello del Consorzio , invece, il ricorso è stato rigettato. Nella sentenza di secondo grado si legge che, in assenza di una disciplina transitoria della legge regionale n. 4 del 2003, si deve ritenere ancora vigente il piano adottato antecedentemente; che il consorzio ha assolto l’onere probatorio a suo carico, in base alla documentazione depositata, mentre il contribuente non ha fornito la prova contraria; che l’atto impositivo è del tutto intellegibile. 4.Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione. 5.Si è costituito con controricorso il Consorzio. 6.La causa è stata decisa all’adunanza camerale del 16 maggio 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3 e 5, cod.proc.civ., la violazione degli artt. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 115 cod.proc.civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, l’illogicità ed erroneità della motivazione, in quanto il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione e di interesse all’appello da parte del consorzio che, rimanendo contumace in primo grado, ha dimostrato il suo disinteresse al giudizio e, comunque, ha prodotto solo in secondo grado e, quindi, tardivamente la documentazione a suo favore. Il motivo è infondato. Premesso che, in tema di ricorso per cassazione, l'inammissibilità della censura per sovrapposizione di motivi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c., può essere superata se la formulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l'esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., Sez. 1, 9/12/2021, n. 39169), nel caso di specie, la doglianza di fondo lamenta la mancata pronuncia sull’eccezione pregiudiziale di difetto di legittimazione ed interesse, derivante dalla mancata costituzione in primo grado dell’appellante, riproposta, come violazione di legge, in questa sede. Deve, tuttavia, ribadirsi che l’omessa pronuncia non è configurabile laddove l’eccezione sia incompatibile con l’esame nel merito e la decisione e, quindi, possa considerarsi implicitamente rigettata (Cass., Sez. 3, 6/11/2020, n. 24953, secondo cui non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto dell'eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento, bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione). A ciò si aggiunga che l’eccezione è infondata, derivando la legittimazione all’impugnazione della qualità di parte, anche se contumace, nel giudizio di primo grado e l’interesse all’impugnazione dalla soccombenza. Solo per completezza va ricordato che, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, in appello è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti. 2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod.proc.civ., la violazione degli artt. 324 cod.proc.civ. e 2909 cod.civ. Il motivo è infondato. Il ricorrente ha allegato al presente ricorso una serie di sentenze, delle quali è attestato il passaggio in giudicato esclusivamente con riferimento a quelle della Commissione tributaria provinciale di Salerno n. 42 del 2013 e 585 del 2015. L’eccezione di giudicato esterno deve, dunque, intendersi limitata a tali sentenze. A prescindere dalla formulazione imprecisa e, dunque, non autosufficiente della presente censura, in cui non risulta chiarito né il contenuto delle sentenze allegate (e la asserita interferenza con il presente giudizio) né in quale momento ed in quale sede del giudizio di merito le sentenze de quibussono state prodotte, è sufficiente osservare che si tratta di giudicati relativi ad annualità diverse da quella in esame. Va, difatti, ricordato che nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, opera soltanto quando riguardi fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie, i quali, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, abbiano carattere tendenzialmente permanente o pluriennale, non anche quando risolva la controversia sotto il profilo formale dell'atto opposto o attenga a elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo (così, tra le tante, Cass., Sez. 5, 3/03/2021, n. 5766). Nel caso di specie, le opere di bonifica ed il vantaggio conseguito dai fondi, così come anche l’esistenza e efficacia di un perimetro di classifica, non sono elementi permanenti della fattispecie tributaria, che caratterizzano in modo stabile una pluralità di periodi di imposta, essendo, al contrario, suscettibili di variare di anno in anno, sicché l’efficacia vincolante del giudicato non può estendersi ad annualità diverse. A ciò si aggiunga che, proprio in materia di contributi consortili, è stato affermato che il giudicato non si estende al principio di diritto affermato in una diversa controversia, quantunque in forza di asseriti medesimi presupposti di fatto, ove siano investite singole questioni di fatto o di diritto (così Cass., Sez. 5, 3/12/2014, n. 25546, che, in applicazione del principio, ha escluso che la sentenza passata in giudicato con la quale la commissione tributaria regionale aveva accertato la non debenza del contributo consortile per un determinato anno d'imposta e con riferimento a determinati immobili, facesse stato nella controversia avente ad oggetto i medesimi immobili e le stesse parti per un diverso anno d'imposta). Né rileva, rispetto ad annualità diverse, il principio del ne bis idem. 3. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., la violazione degli artt. 2 della legge della Regione Campania n. 29 del 2012, 860 cod.civ. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, in quanto il contributo preteso è fondato su un piano di classifica proposto dal Commissario straordinario della Regione Campania ed approvato con successiva legge regionale n. 23 del 1985, che non risulta più in vigore all’esito della legge regionale n. 4 del 2003, con cui sono state attribuite le competenze in ordine ai piani di classifica agli organi elettivi. Tale doglianza è infondata. L’art. 2 della legge della Regione Campania n. 29 del 2012 ha disposto l’abrogazione espressa di una serie di leggi precedenti, tra cui quella in virtù della quale è stata adottato il piano di classifica in esame. Ciò tuttavia non incide sulla validità di tale piano di classifica né sulla sua efficacia sino alla sua sostituzione. La validità di un atto deve, infatti, essere valutata con riguardo alla disciplina vigente al momento della sua adozione. Quanto all’efficacia nessuna conseguenza può discendere dalla disposizione legislativa invocata dal ricorrente, che si occupa dell’abrogazione di disposizioni legislative, ma non del regime dei provvedimenti amministrativi adottati in base alle norme abrogate. Va, poi, ricordato che questa Corte (vedi motivazione Cass., Sez. V, 9/09/2022, n. 26567) ha già osservato che la legge della Regione Campania n. 4 del 2003 non ha travolto tutti i piani di classifica precedenti. Si è, difatti, sottolineato che l’art. 6, ultimo comma, della legge della Regione Campania n. 4 del 2003 prevede che il piano generale di bonifica sia attuato attraverso piani triennali, la cui mancata adozione, peraltro, non rende invalido o inefficace il piano generale di bonifica, mentre non si occupa affatto del diverso strumento costituito dal piano di classifica, la cui disciplina è contenuta nel successivo art. 12. Invero, il piano (generale o attuativo) di bonifica ha ad oggetto la programmazione degli interventi di bonifica (come quelli finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque, la sanità idraulica del territorio e la regimazione dei corsi d'acqua naturali, a conservare ed incrementare le risorse idriche per usi agricoli in connessione con i piani di utilizzazione idropotabile ed industriale, nonché ad adeguare, completare e mantenere le opere di bonifica già realizzate oppure volti ad assicurare la stabilità dei terreni declivi ed a realizzare infrastrutture civili), mentre il piano di classifica costituisce lo strumento necessario per quantificare il contributo di bonifica gravante sui beni immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica: si tratta, dunque, di strumenti diversi e non sovrapponibili tra di loro. Da ciò deriva che la disciplina riferita all’uno non può estendersi all’altro. A tali considerazioni deve qui aggiungersi che gli artt. 33 e 34 della medesima legge regionale, invocati dal ricorrente, dispongono un riordino ed una ridelimitazione dei comprensori di bonifica, a cui non collegano in modo automatico la revisione della classifica, specificando l’art. 34 che si procede «se occorre, alla revisione della classifica di bonifica integrale con conferma, ampliamento o riduzione dell’attuale classifica». Per il resto, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità. E’ ormai un dato acquisito che il contributo consortile ha natura tributaria, stante la sua struttura non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo. I consorzi hanno un vero e proprio potere impositivo nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del beneficio che all'immobile deriva dall'attività di bonifica. Tale beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa. Nondimeno, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale: esso consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria (vedi, da ultimo, Corte costituzionale n. 288 del 2018). In ordine alla ripartizione dell’onere della prova, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità ormai consolidatosi, il consorzio di bonifica è esonerato dalla prova del beneficio fondiario tutte le volte in cui sussista un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi sia nel perimetro consortile, sia nel comprensorio di bonifica (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 21176 del 2014; n. 4671 e 9099 del 2012; tutte nel solco delle pronunce n. 26009, 26010 e 26012 del 2008, nonché n. 11722 del 2010 rese dalle Sezioni unite di questa corte). Non è, perciò, onere del consorzio fornire la prova di avere adempiuto a quanto indicato nel piano di classifica, approvato dall'autorità regionale, dovendo intendersi presunto il vantaggio diretto ed immediato per i fondi del consorziato in ragione della pacifica comprensione degli immobili nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente, da fornirsi mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo dell'assenza di qualsivoglia beneficio diretto e specifico per i fondi di proprietà del contribuente (si vedano le già citate sez. 5 n. 21176 del 2014 e n. 9099 del 2012). Da tali premesse deriva che il consorziato è tenuto ad assolvere compiutamente all'onere di allegazione, formulando la contestazione in modo specifico, e che, inoltre, deve indicare specificamente e sollecitare l'esperimento dei necessari mezzi di prova (Sez. 5, n. 9100 del 2012). Nel caso di specie, la sentenza impugnata, applicando correttamente tali principi, ha ritenuto ancora efficace il piano di classifica - messo in dubbio dal ricorrente solo in ragione della sopravvenuta legge n. 4 del 2003 della Regione Campania - ed ha conseguentemente ritenuto provato, in via presuntiva, il beneficio collegato alle opere consortile, escludendo che il contribuente abbia fornito una adeguata prova contraria, oltre a valutare adeguata la motivazione dell’atto impositivo. 5.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Consorzio controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 510,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi ed oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articol