CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 maggio 2025
Cassazione n. 20754/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 27 settembre 2024 con cui la Corte di appello di Firenze, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011; rilevato che il ricorrente deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di appello valutato le doglianze difensive, dirette a contestare la mancata concessione delle attenuanti generiche argomentata solo con la ritenuta non modesta gravità del fatto e i suoi precedenti penali, mentre nell'appello egli sosteneva anche che la violazione dell'obbligo di soggiorno era stata commessa per mera negligenza, non aveva destato un grave allarme sociale, egli si era sottoposto al controllo tenendo un atteggiamento collaborativo, aveva un bagaglio culturale carente e una modesta condizione personale e familiare; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata esaminato ampiamente tutte le ragioni esposte nell'atto di appello per la concessione delle attenuanti generiche, respingendole puntualmente, mentre il ricorso le ripropone senza confrontarsi con la motivazione della sentenza stessa, così incorrendo anche nel vizio di aspecificità; ritenuto altresì che debba confermarsi il consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen. e alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 08 maggio 2025 Il Consigliere estenso