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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14044/2026

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dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ha confermato la sentenza di primo grado con cui gli imputati sono stati riconosciuti colpevoli di una serie di episodi di furto; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contesta la correttezza della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità, con erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen.; ritenuto che esso, oltre ad essere versato in fatto, non sia consentito nel giudizio di legittimità perché invoca una rivalutazione degli elementi probatori, sollecitando alla Corte di legittimità un giudizio riservato al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, in motivazione); ritenuto che, in ogni caso, il Giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, abbia esplicitato le ragioni del suo convincimento evidenziando come la responsabilità dell'imputato sia stata affermata a fronte di un articolato compendio probatorio (ovvero il riconoscimento mediante sistema di videosorveglianza, le dichiarazioni della polizia giudiziaria, la perquisizione locale); rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e, con il primo motivo, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contestano la correttezza della motivazione relativamente alla mancata riqualificazione dei fatti contestati alla stregua del meno grave delitto di ricettazione; ritenuto che essi siano manifestamente infondati poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; ritenuto che lo scrutinio di legittimità sul discorso giustificativo della decisione abbia un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01); ritenuto che, nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 4-5) non presenti alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., essendo stato esplicitato, alla stregua di un congruo ragionamento probatorio, il motivo per cui gli imputati dovevano ritenersi responsabili dei furti contestati e non di un ipotetico delitto di ricettazione;rilevato che, con il terzo motivo, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; ritenuto che esso sia manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata ha espresso una adeguata motivazione in ordine all'esclusione della particolare tenuità del fatto, dovendo ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01) come accaduto nel caso di specie, in cui il Giudice di appello ha ritenuto di escludere la causa di non punibilità in ragione della non occasionalità della condotta e della non esiguità del danno; rilevato che, con il quarto motivo, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contesta la sussistenza della recidiva; ritenuto che esso non sia consentito in sede di legittimità e che sia manifestamente infondato, avendo il Giudice di merito fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato; rilevato che, con l'ultimo motivo, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e, con il secondo motivo, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contestano la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla eccessiva entità della pena; ritenuto che essi siano manifestamente infondati in presenza (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità e ha fatto puntuale applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen. (in specie sul versante dell'apprezzamento della gravità del fatto e della personalità degli imputati), anche considerato il principio affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o, comunque, rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P.Q.MIl consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 3DEPOSIT ftg CANIC: I A 17 6 Funzl igarzia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ha confermato la sentenza di primo grado con cui gli imputati sono stati riconosciuti colpevoli di una serie di episodi di furto; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contesta la correttezza della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità, con erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen.; ritenuto che esso, oltre ad essere versato in fatto, non sia consentito nel giudizio di legittimità perché invoca una rivalutazione degli elementi probatori, sollecitando alla Corte di legittimità un giudizio riservato al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, in motivazione); ritenuto che, in ogni caso, il Giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, abbia esplicitato le ragioni del suo convincimento evidenziando come la responsabilità dell'imputato sia stata affermata a fronte di un articolato compendio probatorio (ovvero il riconoscimento mediante sistema di videosorveglianza, le dichiarazioni della polizia giudiziaria, la perquisizione locale); rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e, con il primo motivo, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contestano la correttezza della motivazione relativamente alla mancata riqualificazione dei fatti contestati alla stregua del meno grave delitto di ricettazione; ritenuto che essi siano manifestamente infondati poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; ritenuto che lo scrutinio di legittimità sul discorso giustificativo della decisione abbia un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01); ritenuto che, nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 4-5) non presenti alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., essendo stato esplicitato, alla stregua di un congruo ragionamento probatorio, il motivo per cui gli imputati dovevano ritenersi responsabili dei furti contestati e non di un ipotetico delitto di ricettazione;rilevato che, con il terzo motivo, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; ritenuto che esso sia manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata ha espresso una adeguata motivazione in ordine all'esclusione della particolare tenuità del fatto, dovendo ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01) come accaduto nel caso di specie, in cui il Giudice di appello ha ritenuto di escludere la causa di non punibilità in ragione della non occasionalità della condotta e della non esiguità del danno; rilevato che, con il quarto motivo, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contesta la sussistenza della recidiva; ritenuto che esso non sia consentito in sede di legittimità e che sia manifestamente infondato, avendo il Giudice di merito fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato; rilevato che, con l'ultimo motivo, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e, con il secondo motivo, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contestano la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla eccessiva entità della pena; ritenuto che essi siano manifestamente infondati in presenza (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità e ha fatto puntuale applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen. (in specie sul versante dell'apprezzamento della gravità del fatto e della personalità degli imputati), anche considerato il principio affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o, comunque, rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P.Q.MIl consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 3DEPOSIT ftg CANIC: I A 17 6 Funzl igarzia
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