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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 21195/2026

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ette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza delTribunale di Avellino, emessa il 17 aprile 2018, che aveva dichiarato di non doversiprocedere nei confronti del ricorrente in ordine al reato di falsità ideologica commessa dapubblico ufficiale in atti pubblici perché estinto per prescrizione (capo JJ della imputazione).2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo:1) violazione di legge per non avere la Corte valorizzato l’evidenza della prova dellainnocenza dell’imputato, che avrebbe imposto la sua assoluzione nel merito, essendo statadimostrata la veridicità del verbale di ispezione da lui compiuto, nell’esercizio delle suefunzioni, presso un esercizio commerciale, del quale sarebbe stata fatta erronea lettura.Allo stesso modo, sarebbe stato travisato il contenuto di una intercettazione, già ritenutonon indiziante in sede cautelare;2) violazione di legge per avere la Corte ritenuto che la prescrizione non fosse rinunciabiledal ricorrente una volta che era stata dichiarata dalla sentenza di primo grado, senza,tuttavia, valutare il fatto che l’atto di appello doveva essere interpretato come tendente adottenere l’assoluzione nel merito.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati.1.

Il ricorrente ha preso atto della corretta declaratoria di prescrizione intervenuta nelprimo grado di giudizio e non ha contestato l’assenza di rinuncia alla prescrizioneprecedente al suo maturarsi.La rinuncia, infatti, era stata manifestata solo con l’atto di appello.Per il che, occorre applicare al caso in esame il pacifico principio di diritto – che neanche ilricorso contesta - secondo cui, è tardiva ed inefficace la dichiarazione di rinuncia allaprescrizione del reato formulata dopo che sia stata pronunciata sentenza nel grado digiudizio in cui è maturata (Sez. 5, n. 11928 del 17/01/2020, Pg, Rv. 278983-02; Sez. 1,n. 32623 del 23/06/2009, Grotta, Rv. 244742-01; in questa ultima decisione, inmotivazione, si legge: “è certo che la rinuncia, per valere come tale, debba essereformulata prima che sul punto sia stata pronunciata sentenza nel relativo grado di giudizio,una prescrizione dichiarata nel grado precedente non rinunciata prima della suadeclaratoria con la sentenza impugnata), a fronte dunque di una sentenza emessa nei limitinegativi del 129, comma 2, Cpp (insussistente evidenza ex actis di una causa d'innocenza),non può avere -in mancanza di gravame dell'Accusa- cognitio plena sul merito dei fatti(quale invocata con la rinuncia).

La rinuncia alla prescrizione successiva alla sentenza,invero, non può coprire l'accettazione della prescrizione implicitamente -masostanzialmente- fatta dall'imputato nel grado precedente, e dunque risulta tardiva edinefficace”).Ne consegue che la regola di giudizio che la Corte di appello doveva applicare nel caso inesame, è la seguente: in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice èlegittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo,cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza delfatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penaleemergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che ilgiudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia dipercezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile conqualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U, Sentenza n. 35490 del2009, Tettamanti; Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 259445-01).La Corte di appello di Napoli ha applicato correttamente la regola giuridica ora ricordata,richiamando, a fg. 3, non solo le testimonianze ma anche le intercettazioni delle quali inricorso si censura la cattiva lettura, con il che escludendosi l’esistenza ictu oculi di unacausa di proscioglimento nel merito.Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende,commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione dellacausa di inammissibilità.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso, il 07/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza delTribunale di Avellino, emessa il 17 aprile 2018, che aveva dichiarato di non doversiprocedere nei confronti del ricorrente in ordine al reato di falsità ideologica commessa dapubblico ufficiale in atti pubblici perché estinto per prescrizione (capo JJ della imputazione).2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo:1) violazione di legge per non avere la Corte valorizzato l’evidenza della prova dellainnocenza dell’imputato, che avrebbe imposto la sua assoluzione nel merito, essendo statadimostrata la veridicità del verbale di ispezione da lui compiuto, nell’esercizio delle suefunzioni, presso un esercizio commerciale, del quale sarebbe stata fatta erronea lettura.Allo stesso modo, sarebbe stato travisato il contenuto di una intercettazione, già ritenutonon indiziante in sede cautelare;2) violazione di legge per avere la Corte ritenuto che la prescrizione non fosse rinunciabiledal ricorrente una volta che era stata dichiarata dalla sentenza di primo grado, senza,tuttavia, valutare il fatto che l’atto di appello doveva essere interpretato come tendente adottenere l’assoluzione nel merito.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati.1. Il ricorrente ha preso atto della corretta declaratoria di prescrizione intervenuta nelprimo grado di giudizio e non ha contestato l’assenza di rinuncia alla prescrizioneprecedente al suo maturarsi.La rinuncia, infatti, era stata manifestata solo con l’atto di appello.Per il che, occorre applicare al caso in esame il pacifico principio di diritto – che neanche ilricorso contesta - secondo cui, è tardiva ed inefficace la dichiarazione di rinuncia allaprescrizione del reato formulata dopo che sia stata pronunciata sentenza nel grado digiudizio in cui è maturata (Sez. 5, n. 11928 del 17/01/2020, Pg, Rv. 278983-02; Sez. 1,n. 32623 del 23/06/2009, Grotta, Rv. 244742-01; in questa ultima decisione, inmotivazione, si legge: “è certo che la rinuncia, per valere come tale, debba essereformulata prima che sul punto sia stata pronunciata sentenza nel relativo grado di giudizio,una prescrizione dichiarata nel grado precedente non rinunciata prima della suadeclaratoria con la sentenza impugnata), a fronte dunque di una sentenza emessa nei limitinegativi del 129, comma 2, Cpp (insussistente evidenza ex actis di una causa d'innocenza),non può avere -in mancanza di gravame dell'Accusa- cognitio plena sul merito dei fatti(quale invocata con la rinuncia). La rinuncia alla prescrizione successiva alla sentenza,invero, non può coprire l'accettazione della prescrizione implicitamente -masostanzialmente- fatta dall'imputato nel grado precedente, e dunque risulta tardiva edinefficace”).Ne consegue che la regola di giudizio che la Corte di appello doveva applicare nel caso inesame, è la seguente: in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice èlegittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo,cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza delfatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penaleemergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che ilgiudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia dipercezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile conqualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, Sentenza n. 35490 del2009, Tettamanti; Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 259445-01).La Corte di appello di Napoli ha applicato correttamente la regola giuridica ora ricordata,richiamando, a fg. 3, non solo le testimonianze ma anche le intercettazioni delle quali inricorso si censura la cattiva lettura, con il che escludendosi l’esistenza ictu oculi di unacausa di proscioglimento nel merito.Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende,commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione dellacausa di inammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso, il 07/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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