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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2022

Cassazione n. 26541/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. in data 9 settembre 2021, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri, la pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed C 2.400 di multa ciascuno avendoli ritenuti colpevoli per il reato di cui in epigrafe; che per l'annullamento di predetta sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione con atti distinti ma di uguale contenuto con cui eccepivano la mancata disamina circa la sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.

Considerato che i ricorsi sono inammissibili in quanto affetti da eccessiva genericità; che secondo il costante orientamento di questa Corte nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen. è inammissibile per genericità l'impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l'omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Corte di cassazione,Sez.

VI penale, 7 gennaio 2015 n. 250); che nel caso di specie il ricorrente non hanno articolato alcuno specifico argomento di critica alla sentenza impugnata limitandosi a censurarne genericamente la motivazione; che i ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitatívamente fissata in C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2022 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. in data 9 settembre 2021, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri, la pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed C 2.400 di multa ciascuno avendoli ritenuti colpevoli per il reato di cui in epigrafe; che per l'annullamento di predetta sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione con atti distinti ma di uguale contenuto con cui eccepivano la mancata disamina circa la sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. Considerato che i ricorsi sono inammissibili in quanto affetti da eccessiva genericità; che secondo il costante orientamento di questa Corte nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen. è inammissibile per genericità l'impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l'omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Corte di cassazione,Sez. VI penale, 7 gennaio 2015 n. 250); che nel caso di specie il ricorrente non hanno articolato alcuno specifico argomento di critica alla sentenza impugnata limitandosi a censurarne genericamente la motivazione; che i ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitatívamente fissata in C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2022 Il Consigliere estensor
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