CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 febbraio 2024
Cassazione n. 41223/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORI) APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; Si dà atto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Genova, a seguito di impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e da altri imputati avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Massa resa in data 21/07/2022, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai capi V) e W) per intervenuta prescrizione, riqualificati i fatti ai sensi dell'articolo 73 comma 5, D.P.R. n.309/1990; rideterminava, invece, la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di rapina aggravata contestato al capo Y) in anni due e mesi 8 di reclusione ed euro 800,00 di multa, eliminando di conseguenza la pena accessoria applicata al predetto [OSCURATO:PERSONA] e confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso la suddetta decisione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1 lett. C), cod. proc. pen., in relazione alla violazione dell'articolo 267 cod. proc. pen., chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. In particolare, svolgendo un unico motivo, eccepisce che, in entrambi i giudizi di merito, la responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta evidente a seguito dell'esame delle numerose intercettazioni telefoniche disposte nei suoi confronti malgrado il G.I.P. del Tribunale di Massa, con ordinanze del 4/11/2014 e del 15/11/2014, aveva rigettato la richiesta di autorizzare l'intercettazione delle utenze di [OSCURATO:PERSONA] avanzata dal P.M. procedente; lamenta, a tal proposito, che la Corte territoriale avrebbe, invece, ritenuto legittime le intercettazioni utilizzate per le decisioni di condanna in forza di una sanatoria postuma, resa con provvedimento di altro G.I.P. del 09/06/2015. Il ricorrente deduce, perciò, la violazione delle norme in materia di utilizzabilità delle intercettazioni disposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non essendo possibile attribuire alcuna rilevanza ad eventuali sanatorie postume. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e comunque manifestamente infondati. 2. Il ricorrente ripropone la questione dell'inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che la questione «... è stata liquidata dalla Corte di appello con un rapido ragionamento secondo il quale la ratifica a posteriori avrebbe sanato ogni possibile invalidità». In realtà, la Corte territoriale ha rigettato l'eccezione di inutilizzabilità con puntuali e specifiche argomentazioni, evidenziando in primo luogo che, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, le intercettazioni delle utenze di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] erano state «...autorizzate dal G.I.P. del Tribunale di Massa in data 09/04/2015, in rapporto alle risultanze emerse dagli esiti delle intercettazioni già autorizzate per altri indagati» (si veda pag. 16 della sentenza impugnata). I giudici di appello, hanno, peraltro, precisato (pag.17), che «...ferma, dunque la valenza del citato, dimenticato dall'appellante [OSCURATO:PERSONA], decreto del 9 aprile 2015, è, inoltre, di ogni evidenza come, al di là del dato formale dell'unicità del procedimento afferente anche ad altri innumerevoli soggetti, grazie alle cui intercettazioni vennero, nei limiti indicati dal giudice di prime cure, individuate le responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] medesimo, la progressione investigativa di cui si dà atto in sentenza e che ben emerge dalla già rammentata informativa di P.G. del novembre 2015, soddisfa financo i citati parametri indicati dal giudice di legittimità, in ordine all'estensione dell'utilizzabilità delle intercettazioni di volta in volta richiamate dal G.U.P., ricorrendo con ogni evidenza, sotto più profili, la connessione sostanziale di cui ha rammentato art. 12 cod. proc. pen., rispetto alla ricostruzione di una rete criminale coinvolgente numerose persone in contatto fra loro per comprare, vendere, detenere droghe nel territorio di Massa». 2.1. A fronte di queste articolate argomentazioni, la difesa del ricorrente ripropone la tesi della ratifica a posteriori che avrebbe sanato l'originaria assenza di autorizzazione delle intercettazioni nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], senza confrontarsi con quanto sostenuto con puntualità nella sentenza impugnata, incorrendo, perciò, nel vizio di aspecificità del motivo di ricorso. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. La mancanza di specificità del motivo, dunque, va valutata anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01 e Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, in motivazione). Va ribadito, dunque, che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino - come nel caso di specie - di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di gravame non sono stati accolti (Sez. 2, n.33580 del 1/08/2023, Santagata + altri, non massimata sul punto; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521; Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611). 2.2. Vi è, poi, un altro profilo di inammissibilità del motivo di ricorso, dato dal fatto che il ricorrente è stato condannato dalla Corte genovese solo in relazione al delitto di rapina aggravata contestato al capo Y), mentre per le imputazioni riguardanti la violazione dell'art. 73 del D.P.R. n.309/1990, è stata dichiarata l'intervenuta prescrizione a seguito di riqualificazione dei fatti nell'ipotesi di cui quinto comma del citato art. 73. Orbene, la questione dell'inutilizzabilità delle intercettazioni riguarda solamente l'attività investigativa relativa alla commissione dei reati di cui all'art. 73 del D.P.R. n.309/1990, mentre con riferimento al delitto di rapina aggravata le prove a carico di [OSCURATO:PERSONA] raccolte in sede di indagine prescindono dall'attività di intercettazione (si vedano le pagg. 27 e 28 della sentenza impugnata). Si ritiene, pertanto, che la difesa non ha tenuto conto di questa evidenza processuale, proponendo un motivo di ricorso del tutto aspecifico, in quanto scollegato alle ragioni poste a fondamento della sentenza di condanna impugnata, pronunciata dalla Corte di appello per il solo delitto di rapina aggravata. 3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così