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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36995/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Brescia del 8 novembre 2021, di conferma della sentenza del Tribunale di Bergamo che lo ha condannato alla pena di un anno, mesi quattro di reclusione ed euro 700,00 di multa per plurimi reati di furto, nonché alla pena di quattro mesi di arresto per due condotte di violazione del foglio di via obbligatorio, posti in continuazione questi ultimi fra loro.

Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, essendo stato il giudizio congruamente motivato in considerazione dello scarso rilievo della condotta collaborativa a fronte delle emergenze probatorie, dei precedenti penali specifici significativi e della inefficacia deterrente degli stessi, oltre che per la oggettiva gravità dei fatti e per la pericolosità manifestata dal prevenuto; d'altra parte il motivo è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163); quanto alla dosimetria della pena non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo e comunque la pena, nel caso in esame, è inferiore alla media edittale cosicchè non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 — 01); Rilevato che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Brescia del 8 novembre 2021, di conferma della sentenza del Tribunale di Bergamo che lo ha condannato alla pena di un anno, mesi quattro di reclusione ed euro 700,00 di multa per plurimi reati di furto, nonché alla pena di quattro mesi di arresto per due condotte di violazione del foglio di via obbligatorio, posti in continuazione questi ultimi fra loro. Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, essendo stato il giudizio congruamente motivato in considerazione dello scarso rilievo della condotta collaborativa a fronte delle emergenze probatorie, dei precedenti penali specifici significativi e della inefficacia deterrente degli stessi, oltre che per la oggettiva gravità dei fatti e per la pericolosità manifestata dal prevenuto; d'altra parte il motivo è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163); quanto alla dosimetria della pena non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo e comunque la pena, nel caso in esame, è inferiore alla media edittale cosicchè non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 — 01); Rilevato che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i
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