CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 marzo 2021
Cassazione n. 27587/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso ricorso iscritto al n. 27223/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE; rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] "CAMAIONI Pal. D", in persona del legale rappresentante pro tempore; domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE; rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - per la cassazione della sentenza n. 478/2021 della CORTE di APPELLO dell'AQUILA, depositata il 24 marzo 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 luglio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il tribunale di Teramo rigettò la domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]. D" (che, oltre a resistere alla domanda attorea, aveva proposto domanda di garanzia condizionata all'eventuale soccombenza nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) per il danno biologico patito a seguito del sinistro verificatosi all'interno dello stabile condominiale alle ore 22.00 del 5 agosto 1999, allorché, mentre scendeva le scale da un piano all'altro, era caduta rovinosamente a terra a seguito dell'improvviso spegnimento della luce; la Corte di appello dell'Aquila - inquadrata la Fattispecie nell'ipotesi di cui all'art.2051 c.c. - ha confermato la sentenza del tribunale teramano, evidenziando che non era stato provato il dedotto malfunzionamento dell'impianto di illuminazione né l'impropria realizzazione del corrimano di scorrimento (risultato invece essere conforme alla normativa vigente) e che, pertanto, l'evento dannoso doveva ritenersi ascrivibile al contegno imprudente della danneggiata„ la quale, scendendo le scale senza tener conto della durata di accensione del timer di illuminazione (notoriamente "a tempo" nelle scalinate condominiali), aveva posto in essere una condotta colposa idonea ad escludere il nesso causale tra la cosa custodita e il danno; propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi; risponde con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]. D"; non svolge difese l'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: Ric. 2021 n. 27223 sez. M3 - ud. 12-07-2022 -2- con il primo motivo (violazione dell'art.2051 c.c.), la ricorrente deduce che era stata provata l'insidia dello stato dei luoghi, in ragione del fatto che il corrimano terminava prima dell'ultimo gradino e che la luce era provvista di timer; critica la sentenza impugnata per non aver «ben valutato le risultanze istruttorie», da cui sarebbe emerso il suo comportamento diligente e l'esclusiva responsabilità del condominio convenuto, che non avrebbe provato la sussistenza del caso fortuito; evidenzia che dall'istruttoria svolta in primo grado era risultato che ella non conosceva lo stato dei luoghi essendo ospite della figlia e, una volta spentasi la luce, aveva tentato di raggiungere il piano-scala aggrappandosi al corrimano, finendo per cadere rovinosamente a terra a causa dell'insufficiente lunghezza di questo; con il secondo motivo (omesso esame di fatto decisivo e controverso), la ricorrente censura la sentenza di appello nella parte in cui ha affermato che non era chiaro se l'attrice fosse essa stessa una condomina o se si trovasse nello stabile da giorni quale ospite della figlia conduttrice di un appartamento; deduce che la circostanza che fosse ospite della figlia era nota alle parti convenute ed era stata documentalmente provata nel primo grado del giudizio; con il terzo motivo (difetto di motivazione, nonché falsa od erronea applicazione e/o interpretazione degli artt.115 e 116 c.p.c.), la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha qualificato la sua condotta come ipotesi di caso fortuito incidentale, idoneo a recidere il nesso causale tra la cosa e il danno; deduce che anche in relazione a tale qualificazione la Corte di appello non avrebbe tenuto conto delle risultanze istruttorie e, in particolare, della circostanza Ric. 2021 n. 27223 sez. M3 - ud. 12-07-2022 -3- che la prova del caso fortuito non era stata fornita dal condominio convenuto, a ciò onerato; i motivi - da esaminarsi congiuntamente stante la loro connessione - sono inammissibili; in via generale va osservato che tanto il primo motivo (pur denunciando formalmente un vizio di violazione di norme di diritto) quanto il secondo ed il terzo (pur denunciando, rispettivamente, omesso esame di fatto decisivo e controverso e vizio di motivazione) propongono una rivalutazione dei fatti non consentita alla Corte di legittimità, dalla quale tendono a suscitare un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello espresso dalla Corte di appello; la Corte territoriale, nel formulare il giudizio secondo cui l'evento dannoso doveva ascriversi unicamente al fatto colposo della danneggiata, ha motivatamente ritenuto: in primo luogo, che non fosse stato provato il dedotto malfunzionamento del timer di illuminazione; in secondo luogo, che fosse emersa la conformità alla normativa vigente del corrimano delle scale; in terzo luogo, che fosse irrilevante la circostanza che la ricorrente fosse una condomina o fosse ospite della figlia, sul rilievo che, in quanto dimorante nel condominio, aveva comunque conoscenza dei luoghi di causa e doveva essere necessariamente consapevole del carattere temporalmente limitato dell'accensione della luce delle scale condominiali; nel censurare la ricostruzione dei fatti e l'apprezzamento delle prove compiute dalla Corte di appello, la ricorrente omette di considerare che esso apprezzamento è attività riservata al giudice del merito cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità - ove, come nella specie, debitamente motivata - di quelle ritenute più idonee a dimostrare la Ric. 2021 rt. 27223 sez. M3 - ud. 12-07-2022 -4- veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499); con particolare riguardo al secondo motivo va, poi, sottolineato che, in applicazione della regola di cui all'art. 348- ter, ultimo comma, c.p.c., va esclusa la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell'art. 360 dello stesso codice, nell'ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l'integrale conferma della decisione di primo grado (c.d. "doppia conforme"); in proposito, questa Corte ha da tempo chiarito che la predetta esclusione si applica, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella c.d. "doppia conforme" in facto, sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art.360 c.p.c., ha l'onere - nella specie non assolto - di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 06/08/2019, n. 20994); sempre con particolare • u ardo al secondo motivo, va inoltre evidenziato p rctrlà' ode di merito non ha omesso / l'esame della circostanza controversa che la ricorrente fosse ospite della figlia, ma, al contrario, l'ha espressamente presa in considerazione, reputandola peraltro irrilevante ai fini della qualificazione colposa della sua condotta: nel rimarcare che tale circostanza dovesse ritenersi provata in base ai documenti Ric. 2021 n. 27223 sez. M3 - ud. 12-07-2022 -5- depositati in primo grado, la ricorrente incorre, ancora una volta, nella critica all'apprezzamento delle risultanze istruttorie e alla ricostruzione del fatto operata dal giudice del merito, proponendo, nuovamente, una doglianza inammissible in sede di legittimità; infine, con specifico riferimento al terzo motivo, va osservato che, in seguito alla riformulazione dell'art.360 n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, se, per un verso, la censura deve riguardare lo specifico vizio concernente l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o ad una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, per altro verso il sindacato di legittimità sulla motivazione è stato ridotto al minimo costituzionale, sicché è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. civ., Sez. Un., Sentenze nn. 8053 e 8054 del 7 aprile 2014); nel caso in esame la censura dedotta sub specie di difetto di motivazione, analogamente a quella di erronea applicazione o interpretazione degli artt.115 e 116 c.p.c., si infrange invece nuovamente nella prospettazione di doglianze di merito poiché si rimprovera, inammissibilmente, alla Corte di appello, di non aver «tenuto in considerazione quanto argomentato, dedotto, prodotto ed emerso in sede di istruttoria della causa in primo Ric. 2021 n. 27223 sez. M3 - ud. 12-07-2022 -6- grado» (p.14 del ricorso) e si evidenzia che «ricostruendo l'intera vicenda per ciò che attiene a quanto effettivamente argomentato ed emerso dall'istruttoria espletata, risulta palese come la condotta assunta dalla ricorrente sia andata anche oltre la normale diligenza e l'errata valutazione delle prove abbia portato ad una infausta pronuncia» (p.15 del ricorso); in definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile; le spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale intercorso tra la ricorrente e il condominio controricorrente seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; non si deve invece provvedere su quelle relative al rapporto processuale con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che non ha svolto difese in sede di legittimità; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti At d"ruZi, processuali per il versamento,<«yda parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto. Per questi motivi la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per Ric. 2021 n. 27223 sez. M3 - ud. 12-07-2022 -7- 44.44,0.1/41-0, il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma d