CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2022
Cassazione n. 25752/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod: proc. pen., il Tribunale di Brescia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di cui agli artt. 216 e 219 L.F., la pena concordata con il Pubblico Ministero di anni due di reclusione. 2. Con un solo motivo ricorre per cassazione il difensore dell'imputato e denuncia la violazione degli arti. 133, 163 e 164 cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen., in riferimento all'omessa concessione all'imputato medesimo del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Non risulta dalla trascrizione in sentenza dei termini dell'accordo raggiunto dalle parti, né, del resto, il ricorrente l'ha specificamente eccepito, che la definizione del procedimento con il rito ex artt. 444 cod. proc. pen. e segg. fosse stato subordinato alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena: donde, il motivo è manifestamente infondato avuto riguardo al pacifico principio di diritto secondo il quale, in tema di patteggiamento, la sospensione condizionale della pena può essere concessa, in forza del rapporto negoziale che legittima la sentenza, soltanto se faccia parte integrante dell'accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice, in quanto la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto ed il beneficio non può essere accordato d'ufficio (Sez. 2, n. 42973 del 13/06/2019, Rv. 277610). 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il P