CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 03365/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché piuttosto che rimarcare effettive fratture logiche destinate, in termini di manifesta rilevanza, ad incidere sulla linearità dell'argomentare tracciato dalla sentenza impugnata, si limita a manifestare un sostanziale dissenso con le relative scelte valutative conformemente rese dai giudici del merito finendo per rivendicare una mera rilettura delle emergenze probatorie all'evidenza non consentita in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]N tt Pat rnò