CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11832/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso l’avviso diaccertamento n. TA301T100505, relativo all’anno 2015, con il quale erastato determinato un reddito di impresa pari a € 489.880,47, relativoall’attività di rivendita di tabacchi.Numero registro generale 26187/2024Numero sezionale 1135/2026Numero di raccolta generale 11832/2026Data pubblicazione 29/04/20262. La CGT di I grado dell’Aquila rigettò il ricorso.3. La CGT di II grado dell’Abruzzo confermò la sentenza di primogrado, osservando che il provvedimento autorizzativo delle indaginibancarie era stato indicato nell’avviso di accertamento, e successivamenteprodotto dall’Agenzia delle Entrate nel primo grado di giudizio; che lanotifica dell’avviso di accertamento era stata tempestiva, tenuto conto dei“differimenti previsti dall’articolo 5 del d.lgs. n. 218/1997 e dell’art. 67 deld.l. 18 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”; che il contribuente non aveva superato lapresunzione ex art. 32 d.p.r. n. 600/1973, non avendo dimostrato che iprelievi fossero riconducibili alla concorrente attività professionale delMartorano (e quindi non ascrivibili a quella imprenditoriale); che nonerano stati provati gli ulteriori costi deducibili addotti dal ricorrente, nédiverse movimentazioni sui suoi conti, asseritamente riconducibili allevicende che lo avevano visto vittima del reato di estorsione.4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base diquattro motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Ilricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è dedotta la violazione degli artt. 5 d.lgs.218/1997; 115 e 116 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, n. 4,c.p.c. Secondo il ricorrente, non potrebbe applicarsi alla fattispecie l’art. 5appena citato, in quanto non sarebbe stata data prova della notificadell’invito al contraddittorio.Il motivo è inammissibile, dal momento che la sentenza impugnata non fariferimento alla questione dell’omessa notifica dell’invito al contraddittorio,né il ricorrente indica in quale snodo processuale di merito avessesollevato la questione (a pag. 6 del ricorso per cassazione si fa riferimentoal secondo motivo del ricorso introduttivo e al secondo motivo d’appello,laddove, peraltro - per come riportati nel ricorso per cassazione - si alludeNumero registro generale 26187/2024Numero sezionale 1135/2026Numero di raccolta generale 11832/2026Data pubblicazione 29/04/2026al mancato rispetto del termine decadenziale quinquennale, ma non si facenno dell’omessa notifica de qua).2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 67 d.l. n.18/2020, il quale si applicherebbe ai soli accertamenti il cui termine finalescadeva il 31/12/2020, mentre quello in discorso, trattandosi di omissionedi dichiarazione, scadeva il 31/12/2021.Il motivo è assorbito dalla statuizione di inammissibilità del precedente dalmomento che, una volta esclusa la possibilità di mettere in discussionel’applicabilità del differimento contemplato dall’art. 5 del d.lgs. n.218/1997, quest’ultimo si mostra di per sé sufficiente a “salvaguardare” ilrispetto del termine decadenziale ex art. 43 del d.p.r. n. 600/1973.L’art. 5, comma 3-bis, disponeva, infatti, che “qualora tra la data dicomparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenzadell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivointercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per lanotificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato dicentoventi giorni, in deroga al termine ordinario”. Dunque, risultando, nelcaso di specie, la data di comparizione fissata al 9/12/2021 (v. pag. 4della sentenza impugnata), mancavano solo 22 giorni al 31/12/2021, dimodo che il termine doveva ritenersi prorogato di 120 giorni (vale a direfino al 30/4/2022).3. Il terzo motivo concerne la violazione degli artt. 32 e 42 d.p.r. n.500/1973; 2697, 2727, 2728 c.c.; 115 c.p.c.; 111 Cost., in relazioneall’art. 360, n. 4 c.p.c., dal momento che “l’avviso di accertamento de quonon ha considerato se i vari conti correnti (…) fossero, o meno, tuttiriferibili al Martorano come titolare d’impresa (tabaccheria) oppure comelavoratore autonomo (associato dello studio legale Granata - Martorano) oanche quale amm.re unico delle aziende (…)”, con conseguente “difficoltànella verifica dei versamenti e dei prelievi effettuati risultando difficoltosoNumero registro generale 26187/2024Numero sezionale 1135/2026Numero di raccolta generale 11832/2026Data pubblicazione 29/04/2026offrire la prova dei rapporti sottostanti in modo da poter giustificare glistessi ed evitare la maggiore imposta e le sanzioni contestate”.Il motivo è inammissibile.Occorre premettere che, “ai sensi degli artt. art. 32, comma 1, n. 2, deld.P.R. n. 600 del 1973, e 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972,tutti i movimenti sui conti bancari dell'imprenditore - sia i versamenti sia iprelevamenti, in quanto ricavi riconducibili all'attività economica o utilidestinati al reimpiego nell'attività produttiva per l'acquisto di beni e servizistrumentali utilizzati nel ciclo produttivo - si presumono riferiti all'attivitàeconomica del contribuente, configurando una presunzione legale relativache li assimila al reddito di impresa, superabile dallo stesso contribuentemediante l'indicazione del beneficiario delle somme prelevate e ladimostrazione che le stesse siano state considerate nella determinazionedella base imponibile ovvero siano estranee alla produzione del reddito”(Cass., n. 1423/2026; Cass., n. 26014/2024). In particolare, Cass., n.2928/2024 fa riferimento alla necessità, per il contribuente, di fornire“una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica dellariferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare comeciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili” (si vedaanche, in argomento, Cass., n. 13112/2020). Nel caso di specie, la CGT disecondo grado dell’Abruzzo ha ritenuto insufficienti le deduzioni all’uopoformulate dal ricorrente, sottolineandone la contraddittorietà rispetto alledichiarazioni rese in sede di accertamento (ovvero che “la stragrandequantità di massa in entrata finanziaria è riferita all’attività di licenzaprivativa di vendita di generi di monopolio e vendita di valori bollati” e che“per quanto concerne la verifica sui conti correnti di importi di contanti,sin d’ora si anticipa che gran parte di essi hanno una provenienzarisarcitoria”) e, per quanto più specificamente riguarda il versamento incontanti della somma di € 150.000,00, ne ha ritenuto l’incoerenza (sotto ilprofilo temporale nonché del quantum) rispetto alla transazione addottaNumero registro generale 26187/2024Numero sezionale 1135/2026Numero di raccolta generale 11832/2026Data pubblicazione 29/04/2026quale relativa giustificazione. Alla stregua di tale quadro, i rilievi contenutinel ricorso per cassazione si mantengono su un piano di genericità,limitandosi a reiterare le doglianze già avanzate nei gradi di merito e,dunque, in definitiva, a contrapporre un diverso apprezzamento di meritocirca la pregnanza degli elementi addotti.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 83 e109 TUIR, per avere l’Agenzia delle Entrate riconosciuto costiforfettariamente determinati nella irrisoria misura del 5%, dovendoconsiderarsi “errata la decisione impugnata nella parte in cui si affermache non è possibile riconoscere, in mancanza di idonea documentazione,una incidenza percentuale di costi presunti a fronte di maggiori ricavi”.Il motivo è inammissibile, essendo anch’esso preordinato a confutare nelmerito la ricostruzione del reddito operata dall’Agenzia delle Entrate (e“convalidata” dal giudice di merito), limitandosi a contrapporre propriediverse valutazioni circa la percentuale dei costi da dedurre (Cass., n.8806/2025 ha affermato, al riguardo, che, “in tema di accertamentoinduttivo, ai fini della coerenza con il principio di capacità contributiva, èsufficiente che l'amministrazione finanziaria abbia tenuto contodei costi unitamente ai ricavi, determinandoli anche in via presuntiva;l'onere di fornire la prova contraria ai dati dell'amministrazione grava sulcontribuente, che non può limitarsi a evocare la richiesta di deduzione diulteriori costi forfettizzati”). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità, che si liquidano in € 8.200,00 per compensi, oltrealle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo al ricorso principale, se dovuto.Numero registro generale 26187/2024Numero sezionale 1135/2026Numero di raccolta generale 11832/2026Data pubblicazione 29/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4/2/2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]