CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2025
Cassazione n. 40552/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 20161/25 Ritenuto che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio; ritenuto che nel caso di specie, oltre al dato ponderale (774 dosi di hashish), la destinazione della droga per la cessione a persone detenute in carcere sono state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, alla stregua dell'assenza di ulteriori elementi favorevoli che potessero giustificare la diversa qualificazione dei fatti che il ricorrente neppure ha specificato; ritenuto, quanto al secondo motivo in tema di recidiva, che la Corte di appello ha adeguatamente motivato in fatto la maggiore pericolosità desunta dalle plurime condanne, pur prescindendo dalla corretta contestazione come recidiva semplice o reiterata, e ne ha coerentemente tenuto conto per escludere la possibilità di modificare il bilanciamento con le attenuanti generiche già riconosciute in equivalenza dal Tribunale, sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità rivelata dal nuovo reato; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso 21 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]