CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18026/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Oggi, -8 MAG. 2024 SENTENZA sul ricorso proposto da 1DIZIARIO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; li avverso la sentenza del 04/04/2023 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 2:3, comma 8, del c1.1. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 aprile 2023, la Corte di appello di l'Aquila ha confermato - quanto alla responsabilità penale - la sentenza del 28 novembre 2022 del Tribunale di Chieti, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione ed euro 10.000,00 di multa, oltre alle pene accessorie, essendo stato ritenuto responsabile del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha rideterminato la pena in anni 2 e mesi 2 di reclusione e ad euro 6.500,00 di multa, confermando nel resto il provvedimento di primo grado. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si denunciano la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato. I giudici territoriali avrebbero fornito sul punto una motivazione sostanzialmente inesistente, o comunque meramente apparente e lacunosa; mentre la difesa avrebbe in più occasioni chiarito come i locali ove era stata rinvenuta la sostanza stupefacente fossero utilizzati esclusivamente ed autonomamente dal figlio dell'odierno ricorrente, il quale non aveva normalmente accesso agli stessi. Inoltre, l'odore di marijuana ravvisato dal carabiniere Cicchini sulle persone di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non costituirebbe alcun elemento probatorio sfavorevole all'imputai:o, posto che tale odore sarebbe passato dal figlio al padre a causa dello stretto contatto necessitato dal mezzo di spostamento a bordo del quale i due si trovavano. 2.2. Con una seconda doglianza, si censurano la violazione di legge ed il vizio della motivazione del provvedimento impugnato in punto di mancato riconoscimento della tenuità dell'offesa ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. Come già sostenuto precedentemente, non vi sarebbe alcun modo per accertare, senza ragionevole dubbio, che la sostanza stupefacente rinvenuta appartenesse realmente all'imputato, mentre costituirebbe dato pacifico il fatto che sullo stesso non erano mai stati rinvenuti sostanza drogante, denaro contante o materiale utile allo spaccio, elementi che invece sarebbero stati trovati all'interno del locale in uso al figlio [OSCURATO:PERSONA]. Il comportamento posto in essere dal ricorrente sarebbe meramente passivo e, dunque, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato da parte del figlio. 2.3. Con un'ultima censura, si denunciano la violazione di legge ed il vizio di motivazione del provvedimento impugnato quanto all'entità della pena e, in ogni caso, al denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge. Il collegio di merito non avrebbe esaminato tutti gli elementi rilevanti nel caso di specie e non avrebbe altresì fornito un'adeguata motivazione in ordine ai motivi per i quali ritiene di pervenire al diniego delle circostanze in esame; infine, si sarebbe erroneamente valutata la presenza di un precedente specifico a carico del ricorrente. 2.4. Con successiva memoria, la difesa ha depositato conclusioni scritte con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso. A\ [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso - con il quale si denunciano la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato - è inammissibile. Il ricorrente propone doglianze di fatto che sollecitano, in realtà, una rivalutazione preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, lettura delle risultanze processuali (ex plurimis, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, Rv. 280601). Il ricorso è fondato su una ricostruzione alternativa del quadro probatorio, sul rilievo che la sostanza stupefacente appartenesse soltanto al figlio dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], prosciolto per non imputabilità. Sul punto la Corte territoriale ha compiutamente motivato in merito agli elementi che fondano la responsabilità dell'imputato, atteso che la sostanza è stata rinvenuta in uno dei locali non in uso esclusivo del figlio, non essendovi alcuna prova dimostrativa del contrario, e che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] emanava un distinto odore di marijuana al momento del controllo, risultando del tutto inverosimile - ed in ogni caso estranea all'oggetto del giudizio di questa Corte - la prospettazione secondo cui tale odore di marijuana, del quale non si contesta la sussistenza, si stato trasmesso dal padre al figlio per via dello stretto contatto avvenuto sul motorino dello stesso. 1.2. La seconda doglianza - con la quale si censurano la violazione di legge ed il vizio della motivazione in punto di mancata derubricazione del reato ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 - è inammissibile. Come ben evidenziato dalla Corte territoriale, nel caso di specie deve escludersi una ridotta offensività della condotta addebitata al ricorrente, alla luce del numero di dosi medie ricavabili dalla sostanza stupefacente sequestrata (ben 1.770). 1.3. L'ultimo motivo di ricorso - con il quale si denunciano la violazione di legge ed il vizio di motivazione del provvedimento impugnato in punto di entità della pena e, in ogni caso, di denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge - è inammissibile. Premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex plurimis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269). E va ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (ex plurimis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986). Nel caso in esame - a fronte di generiche deduzioni difensive poi reiterate con il ricorso per cassazione - la sentenza impugnata ha ben evidenziato l'assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche - non potendosi definire esiguo l'apporto fornito dall'imputato alla realizzazione del reato e non essendo rilevante l'età dello stesso - oltre alla presenza di numerosi elementi sfavorevoli, quali la gravità della condotta e i precedenti penali, di cui uno specifico. 2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp