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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 dicembre 2013

Cassazione n. 35245/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16463/2014 R.G., proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis. ricorrente contro ROSSI s.a.s di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] e dall'[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 11. controricorrente avverso la sentenza n. 898/40/13 della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sezione distaccata di Latina, depositata il 18/12/2013, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/11/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Angiolella. [OSCURATO:PERSONA]

1. La controversia prende origine dall'impugnazione dell'avviso di accertamento, per l'anno 2006, nei confronti di Rossi s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] con il quale venivano accertati, tramite indagini bancarie, operazioni (prelevamenti e versamenti) non supportate da idonea giustificazione.

1.1. La CTP adita accolse parzialmente il ricorso della contribuente ritenendo, da un lato, che la società avesse giustificato sufficientemente gli addebiti, dall'altro, che l'accreditamento di euro 35.000 non era stato sufficientemente provato con idonea documentazione probatoria.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello principale la società contribuente ed appello incidentale l'Agenzia delle entrate per i capi di reciproca soccombenza.

La CTR del Lazio, con la sentenza in epigrafe, accoglieva dell'appello principale e rigettava quello incidentale.

3. L'Agenzia delle entrate ha impugnato, con un unico motivo, la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

5. Nelle more, [OSCURATO:PERSONA] ha presentato istanza per potersi avvalere della definizione agevolata delle controversie tributarie con contestuale richiesta di sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136.

Con ordinanza del 10/04/2019, questa sezione ha accolto l'istanza di sospensione del processo rinviando a nuovo ruolo.

6. L'Agenzia delle entrate con istanza del 30 settembre 2021, dando atto che la Direzione provinciale di Latina aveva comunicato che la contribuente aveva provveduto al pagamento di quanto previsto dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite ex art. 46, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società contribuente ha formulato istanza per la definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 d.-l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, allegando la relativa documentazione (cfr., istanza di sospensione del giudizio con nota di deposito di documenti del 3/12/2021 e modello F24 di pagamento del dovuto).

2. L'Agenzia delle entrate, ricorrente, dato atto che la Direzione provinciale di Latina ha confermato il pagamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di quanto previsto dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, ha chiesto l'estinzione del giudizio.

3. L'adesione dell'Agenzia delle entrate, in una alla documentazione comprovante il condono, determinano l'estinzione della lite.

4. Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'articolo 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del giudizio.

Spese a carico della parte che le ha anticipate.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16463/2014 R.G., proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis. ricorrente contro ROSSI s.a.s di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] e dall'[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 11. controricorrente avverso la sentenza n. 898/40/13 della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sezione distaccata di Latina, depositata il 18/12/2013, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/11/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Angiolella. [OSCURATO:PERSONA] 1. La controversia prende origine dall'impugnazione dell'avviso di accertamento, per l'anno 2006, nei confronti di Rossi s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] con il quale venivano accertati, tramite indagini bancarie, operazioni (prelevamenti e versamenti) non supportate da idonea giustificazione. 1.1. La CTP adita accolse parzialmente il ricorso della contribuente ritenendo, da un lato, che la società avesse giustificato sufficientemente gli addebiti, dall'altro, che l'accreditamento di euro 35.000 non era stato sufficientemente provato con idonea documentazione probatoria. 2. Avverso tale sentenza proponeva appello principale la società contribuente ed appello incidentale l'Agenzia delle entrate per i capi di reciproca soccombenza. La CTR del Lazio, con la sentenza in epigrafe, accoglieva dell'appello principale e rigettava quello incidentale. 3. L'Agenzia delle entrate ha impugnato, con un unico motivo, la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 5. Nelle more, [OSCURATO:PERSONA] ha presentato istanza per potersi avvalere della definizione agevolata delle controversie tributarie con contestuale richiesta di sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136. Con ordinanza del 10/04/2019, questa sezione ha accolto l'istanza di sospensione del processo rinviando a nuovo ruolo. 6. L'Agenzia delle entrate con istanza del 30 settembre 2021, dando atto che la Direzione provinciale di Latina aveva comunicato che la contribuente aveva provveduto al pagamento di quanto previsto dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite ex art. 46, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente ha formulato istanza per la definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 d.-l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, allegando la relativa documentazione (cfr., istanza di sospensione del giudizio con nota di deposito di documenti del 3/12/2021 e modello F24 di pagamento del dovuto). 2. L'Agenzia delle entrate, ricorrente, dato atto che la Direzione provinciale di Latina ha confermato il pagamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di quanto previsto dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, ha chiesto l'estinzione del giudizio. 3. L'adesione dell'Agenzia delle entrate, in una alla documentazione comprovante il condono, determinano l'estinzione della lite. 4. Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'articolo 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese a carico della parte che le ha anticipate. Cos
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