CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24178/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Li) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Rimini; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 novembre 2025 emessa nel procedimento n. 405/2024 R. S.I.G.E., il Tribunale di Rimini, nella veste di [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, ha: a) revocato, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza della Corte di appello di Bologna del 21 settembre 2021, irrevocabile il 19 novembre 2021, con la quale il predetto è stato dichiarato responsabile del 1I delitto di cui agli artt. 110, 624-bis e 625, comma primo, nn. 2 e 5, commesso in Rimini il 30 marzo 2012 e condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 400,00 di multa; b) rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità di cui all'art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689, avanzata nell'interesse del condannato, in via gradata, per l'ipotesi in cui la richiesta di revoca del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. fosse stata accolta. 1.1. A fondamento della decisione, il [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato, quanto al punto a), che il condannato, nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza, ha «commesso i reati di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. per i quali è stato condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione e di euro 2.400,00 di multa» con successiva sentenza della Corte di appello di Bologna del 4 ottobre 2022, irrevocabile il 28 febbraio 2023. In relazione alla decisione di rigetto di cui al punto b), il [OSCURATO:PERSONA] ha premesso che il complesso normativo che regola le pene sostitutive di cui alla legge n. 689/81, come significativamente modificato, a decorrere dal 30 dicembre 2022, dal d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, possa trovare applicazione, giusta disposizione transitoria di cui all'art. 95 del medesimo decreto legislativo, solo in relazione ai procedimenti penali successivi all'entrata in vigore di quest'ultimo o, per l'ipotesi in cui la disciplina in esso contenuta sia più favorevole, a quelli in corso alla detta data e finanche a quelli che sono stati già definiti con sentenza della Corte di cassazione, purché, in quest'ultimo caso, la relativa richiesta sia stata avanzata «entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza». Ha evidenziato che la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] alla pena della quale si invoca la sostituzione sia divenuta irrevocabile il 19 novembre 2021, in epoca, cioè, di gran lunga anteriore all'entrata in vigore delle modifiche normative di cui al d. Igs. 150/22 e sostenuto, per l'effetto, che il complesso normativo in essa regolato non possa trovare retroattiva applicazione. Ha ritenuto che la «non meglio dettagliata» questione di legittimità costituzionale che il difensore ha sollevato per l'ipotesi di rigetto della sua richiesta non fosse meritevole di accoglimento. Ha al riguardo sostenuto che il principio di retroattività della lex mitior, disciplinata a livello ordinario all'art. 2, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen. non goda della medesima copertura costituzionale del principio di irretroattività della lex gravior, per l'appunto sancito dall'art. 25 Cost., e ravvisato la ratio che impedisce nel caso in esame di estendere la disciplina di cui al d. Igs. n. 150/22 ai procedimenti penali che, all'epoca della sua entrata in vigore, risultavano definiti, da più di trenta giorni, con sentenza passata in giudicato nell'esigenza di garantire il principio di intangibilità del giudicato e della conseguente certezza dei rapporti giuridici esauriti. 2 Ì2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione lamentando, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale, nonché carenza, illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato. Censura anzitutto l'illegittimità della decisione nella parte in cui il [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena con la sentenza della Corte di appello di Bologna del 21 settembre 2021, irrevocabile il 19 novembre 2021: i reati di ricettazione di cui alla successiva sentenza della Corte di appello di Bologna del 4 ottobre 2022, irrevocabile il 28 febbraio 2023, in quanto commessi il 3 ed il 15 aprile 2013, non sono, infatti, stati commessi dopo il passaggio in giudicato della prima delle sentenze sopra menzionate. Premette, poi, che la richiesta volta ad ottenere la sostituzione della pena detentiva di mesi dieci di reclusione ed euro 400,00 di multa con i lavori di pubblica utilità rinviene la sua causale nell'esigenza di evitare al [OSCURATO:PERSONA] il contatto con la realtà carceraria: il reato per il quale il predetto ha riportato condanna impedisce, infatti, ai sensi dell'art. 656, comma 9, cod. proc. pen. la sospensione dell'ordine di esecuzione. Lamenta che il [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha errato nel rigettare l'istanza in esame avendo trascurato di considerare che la revoca della sospensione condizionale concessa in relazione a detta pena è stata disposta con il provvedimento esecutivo oggetto del presente ricorso («la revoca del beneficio... rappresenta un evento giuridico che si verificava solamente oggi, a seguito dell'interposto incidente di esecuzione promosso dalla Procura»). Evidenzia, infatti, che detta circostanza assume straordinario peso valutativo poiché deve essere letta in uno a quanto disposto dall'art. 545 bis cod. proc. pen. - disposizione introdotta nel tessuto codicistico dall'art. 31 d. Igs. n. 150/22 - che consente l'applicazione delle pene sostitutive solo quando non sia stato concesso il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. Rimarca, pertanto, come le condizioni giuridiche che consentivano di invocare la sostituzione della pena si siano attualizzate solo a seguito del provvedimento emesso dal [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione («se è vero che alla data di entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia...la sentenza n. 5192/21 ...emessa a carico del [OSCURATO:PERSONA] ..era già passata in giudicato, è altrettanto vero che fino ad oggi, ossia fino al momento della revoca del beneficio concesso della sospensione condizionale ex art. 163 cod. pen., la valutazione di sostituire la pena era preclusa in toto proprio dal riconoscimento del suddetto beneficio»). Ribadisce, per l'ipotesi di un'interpretazione sfavorevole alla lettura difensiva, la questione di legittimità costituzionale «volta a chiarire se la corretta interpretazione delle norme in questione ..possa condurre o meno a ritenere 3ammissibile la richiesta di applicazione di pene sostitutive al [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione in caso di giudizio, incardinato successivamente all'entrata in vigore della riforma Cartabia, avente ad oggetto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena con sentenza passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della medesima riforma». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. 2. Il primo dei motivi sopra delineati non appare, invero, sorretto dalla prospettazione del concreto ed attuale interesse che legittima la proposizione del ricorso. Condivisibile, per il vero, appare la prospettazione difensiva che, come evidenziatosi, ha lamentato l'erroneità del provvedimento nella parte in cui il [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha richiamato, quale causa obbligatoria di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, l'ipotesi di cui all'art. 168, primo comma n. 1, cod. pen. Di quest'ultima, infatti, non ricorrono le condizioni posto che i reati di ricettazione per i quali il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con la sentenza della Corte di appello di Bologna irrevocabile il 28 febbraio 2023 risultano essere stati commessi nel 2013. Essi, quindi, non risultano consumati nella finestra temporale di cinque anni decorrenti dalla data in cui è passata in giudicato la sentenza che ha concesso il beneficio della sospensione condizionale (data che, come detto, si individua nel 19 novembre 2021). Ricorre, però, nel caso in esame la diversa ipotesi di revoca della sospensione condizionale della pena, anch'essa obbligatoria, regolata dall'art. 168, primo comma n. 2, cod. pen. («la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato... 2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'art. 163). Il dato appena evidenziato - che conferisce prima facie all'istanza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini i connotati di una richiesta dall'esito necessitato - imponeva, allora, al difensore del ricorrente di evidenziare non solo l'erroneo riferimento al dato normativo nel quale il [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione è certamente incorso ma, ancor prima, di rimarcare gli elementi fattuali o le considerazioni di carattere giuridico che permettessero di apprezzare in concreto che la domanda della Procura non poteva essere accolta e, di conseguenza, l'illegittimità della soluzione dallo stesso decidente adottata. 3. Il secondo motivo è infondato. Si è evidenziato come l'istanza difensiva sia stata dal [OSCURATO:PERSONA] rigettata sul presupposto che, alla data del 19 novembre 2021, che segna il passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti del Prinnoletto dalla Corte di appello4 PIdi Bologna del 21 settembre 2021, il complesso normativo di cui al d. Igs. n. 150/22 (e, in specie, la disposizione transitoria in esso contenuta all'art. 95) non era entrato in vigore, poiché ciò, come detto, è avvenuto solo il successivo 30 dicembre 2022 (la data originariamente fissata dell'i novembre 2022 era stata, infatti, postergata giusta previsione di cui al d.l. 31 ottobre 2022 n. 162). Orbene, le motivazioni di ordine giuridico alle quali il [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, muovendo dall'appena ricordato presupposto fattuale, ha fatto ricorso nel corpo del provvedimento impugnato appaiono pienamente condivisibili. 3.1. Va ricordato come la giurisprudenza costituzionale abbia reiteratamente affermato (tra le altre, sent. n. 236 del 2011) che il principio di retroattività della disposizione penale più favorevole al reo - previsto a livello di legge ordinaria dall'art. 2, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen. - non è stato costituzionalizzato dall'art. 25, secondo comma, Cost., che si è limitato a sancire l'irretroattività delle norme incriminatrici e, in generale, delle norme penali più severe. Esso, dunque, ben può subire deroghe per via di legislazione ordinaria, quando ne ricorra una sufficiente ragione giustificativa (ex plurimis: sentenze n. 215 del 2008, n. 393 del 2006, n. 80 del 1995, n. 74 del 1980, n. 6 del 1978; ordinanza n. 330 del 1995). Secondo la giurisprudenza costituzionale, infatti, «il principio di retroattività della lex mitior ha una valenza ben diversa, rispetto al principio di irretroattività della norma penale sfavorevole. Quest'ultimo si pone come essenziale strumento di garanzia del cittadino contro gli arbitri del legislatore, espressivo dell'esigenza della calcolabilità delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta, quale condizione necessaria per la libera autodeterminazione individuale. (...) In questa prospettiva, è dunque incontroverso che il principio de quo trovi diretto riconoscimento nell'art. 25, secondo comma, Cost. in tutte le sue espressioni e, cioè, non soltanto con riferimento all'ipotesi della nuova incriminazione, sulla quale pure la formula costituzionale risulta all'apparenza calibrata, ma anche con riferimento a quella della modifica peggiorativa del trattamento sanzionatorio di un fatto già in precedenza penalmente represso. In questi termini, il principio in parola si connota, altresì, come valore assoluto, non suscettibile di bilanciamento con altri valori costituzionali. (...) Invece, il principio di retroattività della norma più favorevole non ha alcun collegamento con la libertà di autodeterminazione individuale, per l'ovvia ragione che, nel caso considerato, la lex mitior sopravviene alla commissione del fatto, al quale l'autore si era liberamente autodeterminato sulla base del pregresso (e per lui meno favorevole) panorama normativo. In quest'ottica, la Corte ha quindi costantemente escluso che il principio di retroattività in mitíus trovi copertura nell'art. 25, secondo comma, Cost.» (così sentenza n. 394 del 2006). 53.2. Tanto premesso, la stessa Corte costituzionale ha del pari affermato che «la regola della retroattività della lex mitior, pur avendo rango diverso dal principio d'irretroattività della norma incriminatrice, di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., non è priva di un fondamento costituzionale» (sentenza n. 215 del 2008). Questo fondamento è stato individuato nel «principio di eguaglianza, che impone, in linea di massima, di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l'entrata in vigore della norma che ha disposto l'aboliti° criminis o la modifica mitigatrice» (sentenza n. 394 del 2006). 3.3. Importanti argomenti sul tema, poi, si traggono dalla Convenzione EDU e dalla interpretazione che la Corte di Strasburgo ne ha dato. In particolare, nella nota sentenza del 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia, la Grande Camera, mutando il proprio precedente e consolidato orientamento, ha ammesso che «l'art. 7 § 1 della Convenzione non sancisce solo il principio della irretroattività delle leggi penali più severe, ma anche, e implicitamente, il principio della retroattività della legge penale meno severa», traducendosi «nella norma secondo cui, se la legge penale in vigore al momento della perpetrazione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronuncia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato». Detto orientamento è stato poi ribadito nella successiva decisione del 27 aprile 2010, Morabito contro Italia, in cui la Corte europea ha affermato che «le disposizioni che definiscono le infrazioni e le pene» sottostanno a «delle regole particolari in materia di retroattività, che includono anche il principio di retroattività della legge penale più favorevole» all'imputato. In questa occasione è stato, peraltro, sottolineato che l'art. 7 riguarda solamente le norme penali sostanziali, e in particolare le disposizioni che influiscono sull'entità della pena da infliggere. 3.4. Avuto riguardo all'ottica convenzionale, occorre allora verificare se il riconoscimento, da parte della giurisprudenza europea, del principio di retroattività della norma più favorevole e la sua iscrizione tra le garanzie sancite dalla citata norma convenzionale, oltre a fargli acquistare autonomia, ne abbia mutato natura e caratteristiche, se cioè esso sia assoluto e inderogabile come il principio di non retroattività delle norme penali di sfavore, ovvero se la sua diversità rispetto alla garanzia fondamentale che questo rappresenta renda possibile, in presenza di particolari ragioni giustificative, l'applicabilità della disposizione meno favorevole che era in vigore quando il reato è stato commesso, o comunque l'introduzione di limiti alla regola della retroattività in mitius. In secondo luogo, occorre individuare quale ne sia l'oggetto, se cioè riguardi solamente le disposizioni che prevedono il reato e la pena o anche qualunque altra disposizione che incida sul trattamento6 tpenale. Orbene, nella sentenza Scoppola nulla la Corte EDU ha detto per far escludere la possibilità che, in presenza di particolari situazioni, il principio di retroattività in mitius subisca deroghe o limitazioni: come ancora affermato dalla Corte costituzionale (n. 236 del 2011), è un aspetto che la Corte non ha considerato, e che non aveva ragione di considerare, date le caratteristiche del caso oggetto della sua decisione. È però significativo che la stessa Corte abbia espressamente posto un limite, escludendo che il principio in questione possa travolgere il giudicato (nella sentenza si fa esclusivo riferimento a «leggi penali posteriori adottate prima della pronuncia di una sentenza definitiva»), diversamente da quanto prevede nel nostro ordinamento l'art. 2, secondo e terzo comma, cod. pen. È da aggiungere che la sentenza Scoppola, anche se in modo non inequivoco, induce a ritenere che il principio di retroattività della norma più favorevole sia normalmente collegato dalla Corte europea all'assenza di ragioni giustificative di deroghe o limitazioni. Si legge, infatti, nella sentenza che «infliggere una pena più severa solo perché essa era prevista al momento della commissione del reato si tradurrebbe in una applicazione a svantaggio dell'imputato delle norme che regolano la successione delle leggi penali nel tempo» e che «ciò equivarrebbe inoltre a ignorare i cambiamenti legislativi favorevoli all'imputato intervenuti prima della sentenza e continuare a infliggere pene che lo Stato e la collettività che esso rappresenta considerano ormai eccessive». Ma, se la retroattività non può essere esclusa solo perché la pena più mite non era prevista al momento della commissione del reato, è legittimo concludere che la soluzione può essere diversa quando le ragioni per escluderla siano altre e consistenti». Perciò, qualora vi sia una ragione diversa, che risulti positivamente apprezzabile, la deroga all'applicazione della legge sopravvenuta più favorevole al reo dovrebbe ritenersi possibile anche per la giurisprudenza di Strasburgo, specie quando, come è avvenuto nel caso in esame, fattispecie incriminatrice e pena siano rimaste immutate. 3.5. Alla luce delle considerazioni che precedono - ha affermato la Corte costituzionale - non è arbitraria la conclusione che il riconoscimento da parte della Corte europea del principio di retroattività in mitius - che già operava nel nostro ordinamento in forza dell'art. 2, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen. e aveva trovato un fondamento costituzionale attraverso la giurisprudenza di questa Corte - non abbia escluso la possibilità di introdurre deroghe o limitazioni alla sua operatività, quando siano sorrette da una valida giustificazione. Sul presupposto, peraltro, che il principio di retroattività della lex mitior riconosciuto dalla Corte di Strasburgo riguardi esclusivamente la fattispecie incriminatrice e la pena, mentre sono estranee all'ambito di operatività di tale principio, così delineato, le ipotesi in cui non si verifica un mutamento, favorevole al reo, nella valutazione sociale del 7a fatto che porti a ritenerlo penalmente lecito o comunque di minore gravità. Proprio in forza di tali principi, ad esempio, questa Corte di legittimità ha affermato che l'istituto della messa alla prova, introdotto nel processo penale ordinario dalla legge n. 67/2014, si configura come un percorso del tutto alternativo rispetto all'accertamento giudiziale penale, ma non incide sulla valutazione sociale del fatto, la cui valenza negativa rimane anzi il presupposto per imporre all'imputato, il quale ne abbia fatto esplicita richiesta, un programma di trattamento alla cui osservanza con esito positivo consegua l'estinzione del reato. Si è, dunque, al di fuori dell'ambito di operatività del principio di retroattività della lex mitior ed è, pertanto, da escludere che la mancata previsione di una applicazione retroattiva dell'istituto della messa alla prova si ponga in contrasto con l'art. 7, par. 1 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo e violi l'art. 117, comma 1, Cost. che del primo (norma interposta) costituisce il parametro di legalità costituzionale (Sez. 4, n. 24086 del 28/2/2018, Rizzo, Rv. 273402; Sez. 3, n. 22104 del 14/04/2015, Zheng, Rv. 26366601; Sez. 2, n. 26761 del 09/03/2015, Lariccia, Rv. 26422101). 3.6. Proprio a detti principi si ispira l'ordinanza oggetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha, infatti, ribadito che l'applicazione retroattiva di una norma più favorevole può subire limitazioni o deroghe, sancite con razionale giustificazione dal legislatore; tra queste, l'esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti ormai esauriti, perseguita statuendo l'intangibilità del giudicato. D'altronde, l'art. 2, quarto comma, cod. pen., espressamente richiamato nel ricorso quale norma di riferimento, stabilisce proprio che se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. In senso conforme, peraltro, questa Corte si è già espressa con una recente decisione (Sez. 6, n. 34091 del 21/6/2023, Sabatini), che - nel dichiarare manifestamente infondata un'analoga questione di legittimità costituzionale (l'art. 95 citato nulla prevederebbe con riferimento al segmento processuale in cui alla data di entrata in vigore della riforma era già stata emessa la sentenza di appello, ma non era ancora stato proposto il ricorso per cassazione) - ha affermato che «in virtù della regola generale contenuta all'art. 2, quarto comma, cod. pen., di cui l'art. 95 costituisce diretta applicazione, l'unico limite all'applicazione retroattiva delle disposizioni più favorevoli in tema di pene sostitutive è rappresentato dalla formazione del giudicato di condanna a pena detentiva, non sostituita, in data antecedente l'entrata in vigore della riforma». Esattamente come nel caso di specie. 4. Né a risultati interpretativi diverse può pervenirsi alla luce dell'ulteriore argomento speso dal difensore del ricorrente secondo il quale la possibilità 8valutare se avanzare un'istanza di sostituzione della pena era preclusa in toto dall'avvenuto riconoscimento della sospensione condizionale, poi revocato solo in data 5 novembre 2025. Invero, la circostanza per la quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva fruito del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. non sarebbe stato, infatti, di ostacolo all'invocazione della sostituzione della pena ove il predetto avesse potuto beneficiare della disciplina transitoria di cui all'art. 95 d. Igs. n. 150/22. Plurime sono, infatti, le sentenze della Corte (Sez. 5, n. 45583 del 03/12/2024, Tronco, Rv. 287354, Sez. 6, n. 17675 del 16/04/2025, Somma, Rv. 288094) nelle quali, stante la natura di norma sostanziale, si afferma che «in tema di pene sostitutive brevi, il divieto di farne applicazione nei casi in cui sia disposta altresì la sospensione condizionale della pena, previsto dall'art. 61-bis legge 24 novembre 981 n. 689, introdotto dall'art. 71 comma 1 lett. i) d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, non si estende ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore di tale ultima disposizione, trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione con essa introdotta il disposto di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen., che in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo prescrive l'applicazione della norma più favorevole all'imputato». 5. Alla luce di quanto evidenziato si impone, pertanto, il rigetto del ricorso e la conseguente condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali. P P.Q.M,- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PTICnél [OSCURATO:PERSONA]\TZIOtir