CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 marzo 2024
Cassazione n. 11801/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A Consigliere ORDINANZA sul ricorso2438/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, presso lo studio legale Portolano –Cavallo, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 2438/18Pastore-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio legale Portolano –Cavallo, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, presso lo studio legale Portolano – Cavallo rappresentata e d ifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intiimata - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO dSALERNO n. 593/2017 depositata il 15/06/2017i; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/3/2024dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] in Visconti ricorre a questa Corte al fine di sentir cassare l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Salerno, definendo il giudizio tra essa ricorrente e [OSCURATO:SOCIETA]. in merito ai danni patiti dalla prima in conseguenza dell'acquisito eseguito in due tranches di titoli obbligazionari emessi da Parmalat divenuti inesigibili a causa del default dell'emittente, ne ha respinto il gravame ed ha confermato l'impugnata decisione di primo grado che, per quanto qui ancora rileva, aveva escluso la responsabilità risarcitoria della banca per la pretesa inosservanza RG 2438/18Pastore-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario in relazione alla negoziazione di valori mobiliari. La Corte distrettuale ha ribadito al riguardo le ragioni già enunciate in chiave liberatoria dal primo giudice ed ha osservato, in particolare, che gli elementi risultanti dalle produzioni documentali de lla convenuta erano «idonei a dimostrare che nello specifico la banca abbia correttamente adempiuto all'obbligo di informativa di cui agli articoli 21 d.lgs. 58/98 e 28 Reg. CONSOB 11522/98»; che «la descrizione del titolo negoziato senza la specifica indicazione della società emittente non costituisce violazione del dovere di informativa, trattandosi di una società comunque appartenente al gruppo Parmalat ed essendo le obbligazioni garantite dalla società principale»; che l'appellante non aveva «in alcun modo dimostrato che la conoscenza della provenienza estera della città emittente avrebbe effettivamente scoraggiato l'acquisto dei titoli in questione»; che il primo ordine sottoscritto in data 24.9.2001 dava «espressamente atto che "il presente ordine viene da noi impartito, intendendo dar corso all'operazione, pur essendo stati da voi informati che la ritenete inadeguata e eccessivamente per noi rischiosa e delle ragioni per le quali, a vostro giudizio, non sarebbe opportuno procedere alla sua esecuzione»; che la mancata reiterazione di questa indicazione sul secondo ordine datato 25.9.2001 «non costituisce violazione dell'obbligo di informativa posto che dalla stretta consecutività temporale tra le due operazioni (ore 16,43 quella del 24 settembre 2001, ore 11,33 quella del 25 settembre 2001) emerge in maniera incontrovertibile che si trattava di un unico acquisto diviso in due tranches»; che l'esperienza finanziaria dell'investitrice, risultante dalle sue pregresse attività di investimento, «consente di affermare che l'interessata, quale soggetto avvezzo agli investimenti immobiliari, era certamente in RG 2438/18Pastore-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli grado di percepire e di valutare il grado di rischio dell'operazione in contestazione»; che ciò «consente di ritenere che nella specie non si sia trattato di una generica comunicazione, ma che la valutazione dell'adeguatezza dell'operazione sia stata concretamente effettuata dalla banca ed esternata alla cliente prima dell'operazione, con l'esposizione delle relative ragioni e circostanze al riguardo» e che «la investitrice, la quale intratteneva rapporti con diversi istituti di credito e nel periodo antecedente alla negoziazione in questione aveva fatto altri investimenti mobiliari, certamente non avrebbe sottoscritto l'ordine contenente la comunicazione circa l'inadeguatezza dell'operazione, senza preventivamente esigere nel dettaglio le dovute informazioni»; che nessun addebito poteva muoversi all'intermediario circa l'andamento dei titoli successivo alla loro sottoscrizione, atteso che «secondo quanto rilevabile dagli atti si trattava di un contratto di amministrazione c.d. "statica" avente ad oggetto la mera custodia degli strumenti finanziari e non di un servizio di gestione, sicché era escluso l'obbligo della banca di attivarsi autonomamente nella amministrazione degli strumenti finanziari custoditi». Il mezzo ora azionato si vale di otto motivi di ricorso, seguiti da memoria, ai quali resistono tutti gli intimati con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 29 Reg. intermediari, degli artt. 21 e 24 TUF e cod. civ. per avere la Corte d'Appello escluso la violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, quantunque gli ordini di acquisto relativi ad entrambe le operazioni concluse da essa ricorrente non individuassero esattamente il titolo negoziato e la società emittente, è doppiamene inammissibile, vuoi, RG 2438/18Pastore-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli perché, venendo meno al precetto di specificità del motivo di ricorso, non si confronta con la ragioni della decisione, da un lato, prospettando, infatti, una circostanza processualmente inveritiera, dato che, a quel che riferisce la decisione alla pag. 12 della motivazione, «negli ordini di negoziazione il titolo viene riportato con la denominazione "Parmalat 7% 10/07 EUR"», dall'altro non considerando, come si è riportato in narrativa, che l'emittente era individuabile come una società del gruppo Parmalat tanto che i titoli sottoscritti nell'occasione erano appunto garantiti dalla società capogruppo; vuoi, ancora, perché non esaurisce la totalità delle rationes declinate a supporto del decisione sul punto, essendo rimasta incensurato – non interloquisce su questo terreno l'inciso che si legge al riguardo nell'ottavo motivo di ricorso – per i ben noti effetti già fotografati da questa Corte in più occasioni (Cass., Sez. I, 18/09/2006, n. 20118), l'argomento, di cui pure si fatta menzione in narrativa, secondo cui era rimasto indimostrato che, se la Pastore avesse avuto conoscenza della nazionalità straniera dell'emittente, l'operazione non avrebbe avuto seguito. 3. Inammissibile, dunque, il primo motivo, resta, di conseguenza, assorbito anche il secondo motivo, inteso a rappresentare le medesime circostanze, inizialmente foriere di un errore di diritto, quale omesso esame di un fatto decisivo. 4. Il terzo motivo di ricorso, con il quale si allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 TUF, degli artt. 28 e 29 Reg. intermediari degli artt. 1218, 1337, 1338, 1374, 1375, 1175 cod. civ. per avere la Corte d'Appello escluso, nella specie, la violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, quantunque in relazione all'operazione conclusa il [OSCURATO:DATA_NASCITA], la banca, pur facendo constare dall'ordine scritto di aver reso edotto la cliente dell'inadeguatezza e dell'eccessivo rischio sotteso all'operazione, non aveva tuttavia RG 2438/18Pastore-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli fornito alcuna informazione circa la pericolosità dichiarata, è, prim'ancora che infondato per le ragioni già a suo tempo enunciate da questa Corte nei precedenti in argomento (Cass., Sez. I, 27/10/2020, n. 23570), inammissibile perché, di nuovo, non si confronta, in violazione perciò del ricordato precetto di specificità, con le ragioni della decisione, avendo questa a pag. 16 della motivazione, come già si è riportato in narrativa, chiarito che le informazioni rese dalla banca, a corredo della detta attestazione per iscritto, non si sarebbero potute limitare ad una generica comunicazione, in quanto, indirizzandosi ad un cliente non privo di esperienza, era ragionevole attendersi che in difetto di un'informazione dettagliata non avrebbe concluso l'operazione. 5. Il quarto motivo di ricorso, con il quale si allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 TUF, dell'art. 28 Reg. intermediari e degli artt. 1218, 1337, 1338, 1374, 1375, 1175 cod. civ. per avere la Corte d'Appello escluso, nella specie, la violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario anche in relazione all'operazione conclusa il [OSCURATO:DATA_NASCITA], quantunque non fosse stato riguardo ad essa ripetuta l'informativa in punto di inadeguatezza e di eccessività del rischio premessa alla prima operazione, è inammissibile in quanto, al pari dei precedenti, non si confronta con le ragioni della decisione, dato che le circostanziate osservazioni al riguardo enunciatedalla Corte decidente, e di cui si è data menzione nella narrativa, non hanno formato oggetto di replica del deducente, che in tal modo si è nuovamente sottratto all'osservanza del precetto di specificità del ricorso. 6. Il quinto motivo di ricorso, con il quale si allega la violazione e falsa applicazione degli art. 28, 29 e 30 Reg. intermediari per avere la Corte d'Appello, all'atto di ritenere che gli obblighi informativi a cui è tenuto l'intermediario non possano prescindere dalle qualità RG 2438/18Pastore-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli personali dell'investitore, erroneamente parificato in tal modo la persona della Pastore ad un operatore qualificato, facendone discendere la liberatoria della banca in relazione alla dedotta violazione degli obblighi dei predetti, si espone ad un preliminare rilievo di inammissibilità, giustificabile in una duplice direzione; ovvero considerando, da un lato, che la doglianza riposa su una circostanza contraria alla lettura della realtà processuale, posto che la corte decidente ha mandato assolta la banca dagli addebiti denunciati perché questa aveva assolto compiutamente gli obblighi gravanti su di sé in ragione della sua qualità di intermediario finanziario e non perché la Pastore fosse un operatore qualificato; dall'altro, che la doglianza, non diversamente dalle precedenti, non tiene conto del decisum, avendo la deducente, dolendosi di ciò, omesso di declinare le proprie ragioni di impugnazione in coerenza con esso e, sulla questione specifica, non cogliendo, in particolare che l'argomento valorizzato in sentenza, lungi dall'avallare l'idea che la Pastore fosse un operatore qualificato, si salda al pregresso itinerario motivazionale volto a rafforzare la conclusione che le informazioni devono essere in grado di far sì che l'investitore agisca sempre in modo consapevole. 7. Il sesto motivo di ricorso, con il quale si lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per avere la Corte d'Appello esclusola violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, quantunque dalla CTU fosse risultato che la Pastore, all'atto di sottoscrivere il contratto quadro, non avesse voluto dare alcuna altra informazione, fatto in considerazione del quale la corte decidente non avrebbe potuto ritenere adempiuto l'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione, è inammissibile in quanto, fermo che il fatto in questione non è stata affatto ignorato dalla corte decidente (cfr. la motivazione a pag. 10), che semmai l'ha ritenuto non decisivo, la RG 2438/18Pastore-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli doglianza sollecita in parte qua – sul punto cioè della decisività del fatto - una revisione del sindacato decisorio in punto di merito che estraneo ai compiti istituzionali di questa Corte. 8. Il settimo motivo di ricorso, con il quale si allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 Reg. intermediari per avere la Corte d'Appello ritenuto che l'osservanza degli obblighi informativi venisse meno a seguito della sottoscrizione del contratto quadro ovvero del singolo ordine di investimento, quantunque tali obblighi debbano ritenersi estesi all'intero periodo di vigenza del contratto, configurandosi un'esigenza di salvaguardia dell'investimento in relazione a qualsiasi successiva circostanza in grado di minacciarla, è, prim'ancora che infondato, stante la distinzione più volte idealizzata da questa Corte tra deposito dei titoli in amministrazione e gestione di portafoglio (Cass., Sez. I, 3/07/2017, n. 16318), inammissibile anche qui incorrendo nel medesimo vizio già rilevato in relazione ai precedenti motivi di ricorso, giacché, a fronte della constatazione, compiuta in sentenza, che il rapporto con la cliente era impostato sul principio dell'amministrazione c.d. "statica", come si è ricordato in narrativa, la doglianza non prende posizione e si limita a contraddire l'affermazione della Corte d'Appello senza confrontarsi con le ragioni di essa. 9. L'ottavo motivo di ricorso, con il quale si allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 23 TUF dell'art. 28 Reg. intermediari per avere la Corte d'Appello ritenuto insussistente il nesso di causalità tra il danno lamentato e la denunciata inosservanza degli obblighi informativi, segnatamente consumatasi in relazione all'omessa indicazione del titolo, della società emittente e del rating, quantunque già sul piano della regola "del più probabile che non", dette allegazioni fossero certamente bastevoli, r esta assorbito, giacché esso postula quella violazione degli obblighi RG 2438/18Pastore-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli informativi che, dichiarandosi inammissibili i pregressi motivi di ricorso, intesi appunto a contestare la fondatezza del deliberato d'appello su questo versante, è rimasta all'esito del presente giudizio indimostrata. 10. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. 11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presentegiudizio che liquida in favore di ciascuna delle parti resistenti in euro 8200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il gi