CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 31089/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7941/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calce al ricorso, con domicilio digitale ex lege; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]ANGELA, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura speciale in calce al controricorso, con domicilio digitaleex lege; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di LECCE , S ezione distaccata di TARANTO,n. 333/2022 pubblicata in data 6 / 10 /202 2 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre 202 5 dal la ConsiglieraIrene Ambrosi. Oggetto: Responsabilità civile – Responsabilità del professionista – (contratto di appalto) -Direttore dei lavori – Diligenza - Obblighi di vigilanza . CC 24 settembre2025 Ric. n.7941/2023 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] di causa 1.La Corte d’Appello di Lecce , S ezione distaccata di Taranto , con la sentenza qui impugnata ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza n. 2113/2019 del Tribunale di Taranto, che per l’effetto, ha confermato,con condanna dell’appellante a rifondere in favore dell’appellato,[OSCURATO:PERSONA]Angela, le spese del grado. 2.Per quanto ancora qui rileva, in prime cure erano state respint e le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del geometra [OSCURATO:PERSONA]Angela volte ad accertare e dichiarare la responsabilità professionale per inadempimento di questi, incaricato della progettazione e della direzione dei lavori delleopere di ristrutturazione del proprio immobile sito in Sava, via [OSCURATO:PERSONA] n. 122 , appaltate alla ditta [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. con contratto in data 18/05/2009 e successivo contratto in data 1/06/2009 (in particolare ristrutturazione del piano rialzato, ampliamento per la realizzazione di un vano tecnico, realizzazione della fosse biologica), nonch é rigettat e l e domand e di risarcimento; nel contempo, il Tribunale aveva rigettato anche la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto di pagamento del saldo delle proprie competenze, compensando le spese del primogrado tra le parti. Il rigetto delle contrapposte domande in prime cure era derivato dalla dichiarazione, da parte del Tribunale, di nullità assoluta, rilevata d’ufficio, ai sensi degli artt. 1418, 2231 c.c. e 16 r.d. n. 274/1929, del contratto di prestazione professionale stipulato tra le parti, avente ad oggetto lavori, che per la loro tipologia e natura, come accertato dalla espletata C.T.U., richiedevano l’utilizzo del cemento armato, e potevano, pertanto essere commissionati (per la loro progettazione e direzione nell’esecuzione), secondo la normativa di settore richiamata, soltanto a ingegneri o architetti, a pena di nullità; ne eraderivato sia il rigetto della domanda di risarcimento del danno ancorata all’inadempimento di un contratto nullo, senza alcun effetto giuridico,sia il rigetto della domanda riconvenzionale di pagamento per prestazioni previste da un contratto invalido. CC 24 settembre2025 Ric. n.7941/2023 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 2. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 333/2022 , [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi; ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]Angela. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c. Entrambe le parti hanno depositato distinte e rispettive memorie. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta ai sensi dell’art. 360, n. 4), c.p.c. la“Nullità della sentenza e del procedimento – Violazione artt. 111, c. VI, Cost. e 132, c. II, n. 4), c.p.c. –Motivazione apparente in ordine ad un punto decisivo della controversia – Sulla qualificazione giuridica della domanda attorea”; in particolare,denuncia l’asseritaerroneità della decisione della Corte d’appello che, nel ritenere il terzo motivo di appello infondato, ha affermato «poiché la domanda di risarcimento del danno proposta aveva fondamento nel contratto di prestazione professionale, e derivava dall’asserito suo inadempimento. La rilevata nullità del contratto comporta che alcun effetto può derivare da esso, sicché ben ha fatto il primo giudice a rigettare la domanda di risarcimento, senza neanche poter entrare nel merito» ( foglio 4 della sentenza impugnata).Parte ricorrente assume che la motivazione offerta dalla Corte territoriale sia soltanto apparente, non essendo in alcun modo delineato il ragionamento logico alla base della decisione, in violazione dell'obbligo imposto dall’art. 111, comma 6, Cost. eribadito dall’art. 132, comma 2, c.p.c.;difatti, pur essendo graficamente presente in sentenza una motivazione posta a sostegno della statuizione di rigetto del motivo di appello di cui si tratta, ciononostante la stessa motivazione non consente in alcun modo di comprendere l’iter logico seguito dalla Corte territoriale nella formazione del proprio convincimento, giacché la motivazione stessa si esaurisce nella semplice ripetizione ridondante della statuizione di rigetto; sostiene in proposito che anche se si fosse ritenuto in thesi che la domanda in primo grado fosse fondata unicamente CC 24 settembre2025 Ric. n.7941/2023 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi sull’inadempimento del contratto d’opera professionale, ciò nondimeno, essendo stati acquisiti al processo tutti gli elementi di fatto utili a fondare comunque un addebito di responsabilità civile a carico del geom. D’Angela a titolo extracontrattuale, il giudice di prime cure, nell’esercizio del proprio potere-dovere di qualificazione della domanda e alla luce del petitum sostanziale, tenuto conto del bene della vita concretamente richiesto, avrebbe dovuto comunque accogliere la domanda medesima assegnando all’odierno ricorrente il risarcimento dovuto, sia pure sulla base di un fondamento giuridico (illecito aquiliano) diverso da quello prospettato nel libello introduttivo (illecito contrattuale)” (in ricorso pag. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia ai sensi dell’a rt. 360, n. 4), c.p.c. la “ Nullità della sentenza e del procedimento – Violazione art. 113, c. I, c.p.c. –Violazione del principio iura novit curia –Sul potere-dovere di qualificazione della domanda del giudice di merito” in quanto la Corte territoriale non ha ritenuto di riqualificare,comunque, la domanda sulla base della responsabilità extracontrattuale del geom. D’Angela, ancorché le allegazioni fornite dall’odierno ricorrente in primo grado, poi ribadite in appello, fossero in sé sufficienti a fondare un addebito pure a titolo di responsabilità aquiliana. Deduce l’illegittimità della decisione per non aver applicato il principio iura novit curia e sottolinea di aver portato alla cognizione del giudice di prime cure tutti i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria necessari e sufficienti affinché la domanda potesse essere vagliata non solo sotto il profilo della responsabilità contrattuale ma anche sotto quello della responsabilità aquiliana del convenuto (condotta, elemento psicologico della colpa, evento dannoso, quantificazione del risarcimento spettante); inoltre, evidenzia che lo stesso fatto, accertato officiosamente dal giudice di prime cure, concernente il difetto, in capo allo stesso convenuto, della competenza legale ad assumere incarico di progettazione e direzione di lavori comprendenti opere in cemento armatoera di per sé stesso fatto CC 24 settembre2025 Ric. n.7941/2023 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi costitutivo di responsabilità da fatto illecito.Insiste nel sostenere che la sentenza di primo grado fosse dunque errata sul punto e da ciò deriva conseguentemente la nullità della sentenza impugnata, giacché, a fronte di specifico motivo di appello proposto, la Corte territoriale non ha ritenuto –incorrendo nel medesimo errore del Tribunale – di fare uso del proprio potere-dovere di riqualificazione della domanda. 3.Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, n. 3), c.p.c. la “Violazione o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. –Sulla responsabilità extracontrattuale della parte resistente” in quanto seppure fossero stati allegati e provati tutti i fatti necessari e sufficienti a fondare un addebito, a carico del geom. D’Angela, a titolo di responsabilità aquiliana, nonostante lo specifico motivo di appello –la Corte di Appello non ha pronunciato la relativa condanna risarcitoria . Contesta quanto affermato dalla Corte territorialeche, ritenendo infondato il terzo motivo d’appello ha soggiunto «poiché la domanda di risarcimento del danno proposta aveva fondamento nel contratto di prestazione professionale, e derivava dall’asserito suo inadempimento. La rilevata nullità del contratto comporta che alcun effetto può derivare da esso, sì che ben hafatto il primo giudice a rigettare la domanda di risarcimento, senza neanche poter entrare nel merito». Ribadisce parte ricorrente che , nel caso di specie, l’aver il geom. D’Angela assunto incarico di progettazione e direzione di lavori spettanti ex lege ad altre categorie professionali concreta un fatto di esercizio abusivo di professione che determina il sorgere, in capo allo stesso, di una responsabilità risarcitoria ex artt. 185 c.p. e 2043 c.c.Dà conto al riguardo che il Tribunale di Taranto , in virtù di tale accertamento, aveva effettivamente disposto la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica,senza tuttavia pronunciare condanna sul piano civilisticoe ribadisce che la pronuncia impugnata è viziataposto che, espressamente investita della questione concernente la sussistenza di un diritto al risarcimento del danno anche alla stregua CC 24 settembre2025 Ric. n.7941/2023 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi dell’accertata responsabilità extracontrattuale del geom. D’Angela, ha rigettatoespressamente il mezzo d’impugnazione. 4.Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, n. 5), c.p.c. l’“Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – Sull’omesso esame dei fatti e delle risultanze probatorie concernenti la sussistenza, in capo al resistente, di responsabilità extracontrattuale.”; in particolare, il vizio consisterebbe nel non aver qualificato la responsabilità del convenuto come responsabilità aquiliana rilevante quale omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti; nello specifico, elenca i fatti oggetto di discussione per come emersi nella C.T.U.che aveva sottolineato la presenza di vizi inerenti l’attività edilizia svolta sotto la direzione del geom. D’Angela (peraltro, autore dei relativi progetti) con riferimento alla realizzazione della fossa biologica, con conseguenti danni quantificabili in un complessivo importo di Euro € 58.850,00, nonché le contestazioni su di esse contenute nella comparsa conclusionale d’appello di controparte. Conclude nell’evidenziare ch e la sentenza impugnata, come ripetutamente osservato, ha omesso ogni esame in ordine a tali fatti, limitandosi a riproporre la tesi (infondata) formulata dal Giudice di prime cure, in base alla quale dalla nullità del contratto d’opera professionale discende non solo la mancanza del diritto al compenso in capo al professionista, ma anche l’assenza di ogni diritto risarcitorio in capo al committente. 5.Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, n. 3), c.p.c. la “Violazione e falsa applicazione art. 1419, c. I, c.c. rispetto agli artt. 1418 e 2231 c.c., nonché 16 R.D. 274/1929 –Sulla scindibilità negoziale tra l’incarico conferito per il progetto di cui al primo appalto del 05/03/2009 e quello conferito per il successivo appalto del 01/06/2009 – Nullità parziale non estensibile all’intera operazione negoziale”; evidenzia che oggetto del contendere è l’adempimento e la validità non di due contratti di appalto, bensì dei contratti di prestazione d’opera intellettuale CC 24 settembre2025 Ric. n.7941/2023 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi riguardanti la progettazione e direzione lavori di una ristrutturazione edilizia (all. 17 e 18)e che la sentenza impugnata ha errato nel ritenere che le prestazioni di progettazione e direzione lavori, affidate al Geom. D’Angela, fossero tra loro inscindibili in quanto si trattava incarichi tra loro autonomi, perché conferiti in momenti differenti e con oggetti diversificati.A parere del ricorrente la decisione della Corte d’a ppello, nel punto in cui ritiene di dover estendere la nullità di alcuni patti all’intera operazione negoziale, fa erronea applicazione dell’art. 1419, comma 1 , c.c., secondo cui la nullità di singoli patti può estendersi all’intero negozio soltanto «se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità».Sostiene che la progettazione e direzione lavori delle opere indicate nel contratto di appalto del 5 marzo 2009 (rientranti nella competenza del geometra, all. 17) era autonoma rispetto a quella del secondo contratto di appalto del 1/06/2009 (che invece avrebbe dovuto svolgere un ingegnere o architetto, all. 18) e contesta quanto motivato a l riguardo dalla Corte d’appello che ha afferma to che « l’opera professionale del geometra D’Angela (di progettazione e direzione dei lavori) riguardava la ristrutturazione dell’immobile nel suo complesso” e che “la necessità di interventi in cemento armato riguardava la complessiva opera di ristrutturazione progettata per conto del Pastore, sì che i singoli interventi con cemento armato erano condizione e fondamento dell’intera operazione edilizia» e evidenzia come tali argomentazioni, alla luce della giurisprudenza di legittimità che pure richiama, non colgono nel segno perché: a) gli interventi in cemento armato erano indispensabili e non che gli stessi venissero progettati e diretti dal [OSCURATO:PERSONA]Angela; b) i contratti oggetto di causa (cioè sia quelli conclusi con il predetto geometra che quelli conclusi con la ditta appaltatrice) eranofinalizzati ad un unico scopo (la ristrutturazione del singolo immobile) e collega ti negozialmente; sostiene il ricorrente che da tale collegamento non può derivaresempre un’estensione dell’invalidità ex art. 1419, comma 1 , c.c., CC 24 settembre2025 Ric. n.7941/2023 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi altrimenti si dovrebbe ritenere che ogni volta in cui un contratto, avvinto da collegamento negoziale, sia affetto da nullità, la stessa dovrebbe sempre e comunque travolgere l’intera operazione; evidenzia al contrario che il contratto può essere nullo senza che gli altri, avvinti da collegamento negoziale, siano invalidi a loro volta; in altri termini ed argomentando, a contrario,dalla citata Cass. n. 91/1975, la nullità totale dell’operazione negozialederiva soltanto nel caso in cui l’invalidità della progettazione e direzione lavori in cemento armato da parte del geometra siacondizione essenziale per l’affidamento allo stesso della progettazione e direzione lavori senza cemento armato. 6. I l prim o motiv o di ricorso , come prospettat o e sopra sinteticamente riassunto, è fondato nei limiti delle seguenti considerazioni. Effettivamente, con la sentenza qui impugnata, la Corte d’appello nel confermare la decisione di prime cure «poiché la domanda di risarcimento del danno proposta aveva fondamento nel contratto di prestazione professionale e derivava dall’asserito suo inadempimento. La rilevata nullità del contratto comporta che alcun effetto può derivare da esso, sicché ben ha fatto il primo giudice a rigettare la domanda di risarcimento, senza neanche poter entrare nel merito» (foglio 4, non numerato, della sentenza impugnata) , ha reso una motivazione apparente, limitandosi a confermare la statuizione di prime cure sulla base delle stesse ragioni indicate nella sentenza del Tribunale e non rispondendo, se non assertivamente e tautologicamente, alla questione di merito propostacon il motivo di impugnazione. 6.2.Del tutto condivisibile quanto affermato dalla parte ricorrente in merito al la motivazione della Corte territoriale nella parte in cui ha escluso il risarcimento del danno; ebbene, non si comprende quale incidenza decisiva abbia la mera ripetizione ridondante della statuizione di rigetto, già ritenuta dal Tribunale, come fondata soltanto sull’inadempimentodel contratto nullo da non consentire « neanche » di CC 24 settembre2025 Ric. n.7941/2023 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi poter entrare nel merito. Gli argomenti usati dalla Corte territoriale per confermare il rigetto della domanda di risarcimento del danno, in questa ottica, appaiono avulsi dallo stess o petitum sostanziale rappresentat o , appunto, dal risarcimento dei danni derivanti dalla condotta del professionista e nulla esplicano in relazione alla richiesta di riqualificazione della domanda, pure posta in appello dall’attuale ricorrente e implicitamente rigettata, e risultano,in concreto, tautologici e danno vita,invero, ad una sostanziale apparenza della motivazione che sussiste soltanto solo formalmente, mancandone la sostanza. In particolare, le argomentazioni spese si rivelano non rispettose del c.d. “minimo costituzionale”; in proposito, è stato già ripetutamente affermato da questa Corte, anche a Sezioni Unite, che è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione” (cfr. Cass. Sez. U, 7/04/2014 n. 8053 e, più di recente, Cass. Sez. 3, 14/11/2019, n. 29495; Cass. Sez. 1, 30/06/2020, n. 13248; Cass. Sez. 3, 15/02/2024 n. 4166). 7. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso, discende l’assorbimento deirestanti. 8.La sentenza va cassata in relazione ai motiv i accolt i e la causa rinviata a diversa sezione della Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, che, comunque, in diversa composizione personale, si atterrà, nella sua delibazione, ai principi sopra enunciati e provvederà anche in merito alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M CC 24 settembre2025 Ric. n.7941/2023 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] accoglie il ricorso limitatamente al primo motivo, assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e