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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 07863/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 14375-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliatapresso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difes a dall’[OSCURATO:PERSONA] CAMPOREALE; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] FOGGIA, in persona del d irettore g enerale e l egale r appresentante “ pro tempore”, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA]APOLITO e MicheleMONDELLI; -controricorrente - Avverso la sentenza n. 184 / 21 del la Corte d’appello d i Bari , depositata il 01/02/2021; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Danni da caduta da una scala -Onere della prova del nesso causale da parte del danneggiato R.G.N.14375/2021 Cron.

Rep.

Ud.05/10/2023 Adunanza camerale udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S tefano G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 184/21, del 1° febbraio 2021, della Corte d’appello di Bari, che – accogliendo il gravame esperito dall’[OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Foggia (d’ora in poi, “ASL Foggia”) avverso la sentenza n. 2/18, del 2 gennaio 2018, del Tribunale della stessa città – ha rigettato la domanda di risarcimento danni ex art. 2051 cod. civ.proposta dalla Fiore.

2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di aver convenuto in giudizio l’ASL Foggia, al fine di farne accertare l’esclusiva responsabilità, ex art. 2051 cod. civ., con conseguente condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali, in relazione al sinistro accorsole il 9 maggio 2012, presso l’Ospedale Civile “Tatarella” di Cerignola.

Deduceva, in particolare, la Fiori che, mentreella saliva la scala di muratura grezza che dal parcheggio dell’Ospedale permette l’accesso al vialetto conducente all’ingresso principale, cadeva rovinosamente sugli ultimi scalini, in mancanza diun idoneo appoggio , a causa della totale assenza del corrimano.

Accolta la domanda risarcitoria dal primo giudice, siffatta decisione –su gravame della ASL Foggia – veniva riformata dalla Corte barese, la quale, in via preliminare, rigettava l’eccezione di improcedibilità dell’appello, basata sul rilievo che l’atto di citazione era stato notificato, a mezzo “pec”, il giorno 2 febbraio 2018, ma veniva iscritto a ruolo solo il 28 febbraio 2018, anziché il giorno 12 febbraio. 3.Avverso la sentenza della Corte barese ha proposto ricorso per cassazione la Fiori, sulla base –come detto – di due motivi.3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – nullità della sentenza o del procedimento in violazione degli artt. 115, 116 e 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., nonché violazione dell’art. 16-bis del decreto - legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dell’art. 13 del d.m. n. 44 del 2011 e dell’art. 14 del provvedimento DGSIA, in riferimento all’art. 348, comma 1, cod. proc. civ.

Si censura la sentenza impugnata per aver fondato il proprio convincimento, in merito alla tempestività del deposito dell’appello, su di un documento che non è stato mai allegato in giudizio (donde l’ipotizzata violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.), cioè la ricevuta della “ pec ” di avvenuta consegna.

Infatti, la ricevuta della seconda “pec” del 12 febbraio 2018, che avrebbe dovuto attestare l’avvenuto deposito dell’atto e degli eventuali allegati nei registri informatici del Ministero, non è mai stata allegata nel processo.

3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2727, 2728, commi 1 e 2, 2729, cod. civ., nonché degli artt. 40 e 41 cod. pen.

La sentenza impugnata ha escluso che la prova del nesso causale sia stata fornita, e ciò perché la Fiori avrebbe solo dimostrato di essere caduta “sulla” scala, ma non “a causa” della scala, affermando, inoltre, la Corte barese che il manufatto si trovava in ottime condizioni manutentive.

Il giudice d’appello, infatti, pur valutando la riconosciuta e incontestata mancanza dei presidi antinfortunistici (corrimano), ha assu nto che la danneggiata,per poter ascrivere a responsabilità del custode la caduta occorsale, avrebbe dovuto dimostrare che era stata la mancanza del corrimanoa cagionarla.Ciò premesso, la sentenza impugnata, imponendo ad essa Fiori non solo l’onere della prova delle condizioni peculiari della cosa, nel suo insieme considerata, ma anche quello di dimostrare che la caduta erastata cagionata proprio e specificatamente dal fatto di non essersi la danneggiata potuta sorreggere al corrimano, ovvero dal fatto di essere ella scivolata su un gradino, ha finito per gravare la danneggiata della prova della causa concreta del danno, ovvero di un fatto non richiesto dall’art. 2051 cod. civ. per la responsabilità del custode.

In questo modo,tuttavia, la Corte avrebbe travisato la portata di tale norma, individuando quale oggetto del proprio accertamento sul nesso causale il rapporto tra l’assenza di presidi antinfortunistici ed il danno, piuttosto che la relazionetra la cosa, cioè la scala, e il dannostesso.

4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la ASL Foggia, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

5. La trattazione del presente ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6.La controricorrente ha depositato memoria.

7. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

8. Il ricorso è inammissibile, quanto a ciascuno dei motivi in cui si articola.

8.1. L’inammissibilità del primo motivo deriva dal fatto che esso non coglie –né si confronta – con l’effettiva “ ratio decidendi ” della sentenza impugnata, sul punto della procedibilità dell’appello esperito dall’ASL Foggia.8.1.1.La Corte barese, al riguardo, ha rilevato che, notificato l’atto di appello telematicamente (prima “pec”), lo stesso “venne trasmesso alla cancelleria della Corte d’appello, per l’iscrizione al ruolo in via telematica” (seconda “pec”) “il 12.2.2018”.

“In pari data”, prosegue la sentenza impugnata, “la cancelleria notificò la terza PEC all’appellante («ESITO 1»)”, con la quale comunicò che la busta era in attesa di accettazione, ma che “necessitavano controlli da parte della cancelleria”.

Tuttavia, l’appellante, non essendogli “pervenuta la quarta PEC ( « ESITO 2»)”, in data “28.2.2018 si risolveva a depositare nuovamente la busta telematica contenente gli atti per l’iscrizione al ruolo”.

Su tali basi, richiamando il principio – enunciato da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 8 novembre 2019, n. 28982) –secondo cui “il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero”, la sentenza impugnata ha osservato che “la terza PEC, relativa al primo inoltro telematico del 12.2.2018, è la riprova che l’inoltro del fascicolo telematico, per l’iscrizione al ruolo, fu espletato dalla ASL di Foggia entro il termine di cui all’art. 165 cod. proc. civ., calcolando suddetto termine a far data dalla notifica del gravame, in data 2.10.2018”.

Difatti, secondo la Corte barese “è evidente che se la seconda PEC non fosse stata generata il 12.2.2018, il sistema non avrebbe inoltrato la terza PEC in pari data”.

Orbene, da quanto precede emerge che l a sentenza impugnatanon ha “deciso sull’eccezione avanzata dalla ricorrente basandosi su di una prova non acquisita in giudizio”, ma ha dato rilievo, invece, alla terza “pec”,inoltratain data 12 febbraio 2018, per desumere l’invio della seconda “pec” quello stesso giorno e, da tanto, l’osservanza del termine di cui all’art. 165 cod. proc. civ.Tale è stata, quindi, la “ratio decidendi” della sentenza impugnata, sicché con essa avrebbe dovuto confrontarsi il presente motivo di ricorso:ciò che non è, però, avvenuto , donde la suainammissibilità (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411-01).

8.2. Il secondo motivo di ricorso è anch’esso inammissibile, quantunque a norma dell’art. 360-biscod. proc. civ.

8.2.1. La Corte barese, nell’escludere che la scala priva di corrimano fosse, di per sé, idonea a cagionare la caduta di cui fu vittima la Fiore, lungi dal porre a carico della stessa un onore probatorio non destinato a gravare su chi invochi la responsabilità da cose in custodia, risulta, viceversa, essersi conformata a consolidati principi della giurisprudenza di questa Corte.

Difatti, “non sussiste responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell’incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa” (Cass. Sez. 3, sent. 6 aprile 2006, n. 8106, Rv. 588582-01), essendo egli onerato dal dimostrare “l’esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa” (Cass. Sez. 3, sent. 25 luglio 2008, n. 20427, Rv. 604902-01; in senso conforme, tra le più recenti, si vedano, tra le numerose, Cass. Sez. 6-3, ord. 22 dicembre 2017, n. 30775, Rv. 647197- 01; Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27724, Rv. 651374- 01).

Difatti, proprio poiché la norma suddetta “non prevede una responsabilità aquiliana, ovvero non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l’evento dannoso, bensì stabilisce una responsabilità oggettiva, che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall’ordinaria diligenza del custode” (così, tra le altre, Cass. Sez. 6-3, ord. 16 maggio 2017, n. 12027, Rv. 644285-01), occorre che il preteso danneggiato dimostri la sussistenza del nesso causale tra “res” e danno, giacché, altrimenti, quella prevista dall’art.2051 cod. civ. sarebbe una fattispecie fondata su un criterio addirittura stocastico, e non “oggettivo”, di imputazione della responsabilità.

Si tratta di principi ancora di recente ribaditi da questa Corte, la quale ha sottolineato come “l’incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull’imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova – gravante sull’attore –del nesso causale tra la cosa e il danno” (Cass. Sez. 3,ord. 18 luglio 2023, n. 20986 , Rv. 668584 - 01 ).

9. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo.

10. A carico della ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01),ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.

M . [OSCURATO:PERSONA] i nammissibile il ricorso , condannando [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, all’[OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Foggia, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 5.500,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14375-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliatapresso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difes a dall’[OSCURATO:PERSONA] CAMPOREALE; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] FOGGIA, in persona del d irettore g enerale e l egale r appresentante “ pro tempore”, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA]APOLITO e MicheleMONDELLI; -controricorrente - Avverso la sentenza n. 184 / 21 del la Corte d’appello d i Bari , depositata il 01/02/2021; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Danni da caduta da una scala -Onere della prova del nesso causale da parte del danneggiato R.G.N.14375/2021 Cron. Rep. Ud.05/10/2023 Adunanza camerale udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S tefano G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 184/21, del 1° febbraio 2021, della Corte d’appello di Bari, che – accogliendo il gravame esperito dall’[OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Foggia (d’ora in poi, “ASL Foggia”) avverso la sentenza n. 2/18, del 2 gennaio 2018, del Tribunale della stessa città – ha rigettato la domanda di risarcimento danni ex art. 2051 cod. civ.proposta dalla Fiore. 2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di aver convenuto in giudizio l’ASL Foggia, al fine di farne accertare l’esclusiva responsabilità, ex art. 2051 cod. civ., con conseguente condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali, in relazione al sinistro accorsole il 9 maggio 2012, presso l’Ospedale Civile “Tatarella” di Cerignola. Deduceva, in particolare, la Fiori che, mentreella saliva la scala di muratura grezza che dal parcheggio dell’Ospedale permette l’accesso al vialetto conducente all’ingresso principale, cadeva rovinosamente sugli ultimi scalini, in mancanza diun idoneo appoggio , a causa della totale assenza del corrimano. Accolta la domanda risarcitoria dal primo giudice, siffatta decisione –su gravame della ASL Foggia – veniva riformata dalla Corte barese, la quale, in via preliminare, rigettava l’eccezione di improcedibilità dell’appello, basata sul rilievo che l’atto di citazione era stato notificato, a mezzo “pec”, il giorno 2 febbraio 2018, ma veniva iscritto a ruolo solo il 28 febbraio 2018, anziché il giorno 12 febbraio. 3.Avverso la sentenza della Corte barese ha proposto ricorso per cassazione la Fiori, sulla base –come detto – di due motivi.3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – nullità della sentenza o del procedimento in violazione degli artt. 115, 116 e 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., nonché violazione dell’art. 16-bis del decreto - legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dell’art. 13 del d.m. n. 44 del 2011 e dell’art. 14 del provvedimento DGSIA, in riferimento all’art. 348, comma 1, cod. proc. civ. Si censura la sentenza impugnata per aver fondato il proprio convincimento, in merito alla tempestività del deposito dell’appello, su di un documento che non è stato mai allegato in giudizio (donde l’ipotizzata violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.), cioè la ricevuta della “ pec ” di avvenuta consegna. Infatti, la ricevuta della seconda “pec” del 12 febbraio 2018, che avrebbe dovuto attestare l’avvenuto deposito dell’atto e degli eventuali allegati nei registri informatici del Ministero, non è mai stata allegata nel processo. 3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2727, 2728, commi 1 e 2, 2729, cod. civ., nonché degli artt. 40 e 41 cod. pen. La sentenza impugnata ha escluso che la prova del nesso causale sia stata fornita, e ciò perché la Fiori avrebbe solo dimostrato di essere caduta “sulla” scala, ma non “a causa” della scala, affermando, inoltre, la Corte barese che il manufatto si trovava in ottime condizioni manutentive. Il giudice d’appello, infatti, pur valutando la riconosciuta e incontestata mancanza dei presidi antinfortunistici (corrimano), ha assu nto che la danneggiata,per poter ascrivere a responsabilità del custode la caduta occorsale, avrebbe dovuto dimostrare che era stata la mancanza del corrimanoa cagionarla.Ciò premesso, la sentenza impugnata, imponendo ad essa Fiori non solo l’onere della prova delle condizioni peculiari della cosa, nel suo insieme considerata, ma anche quello di dimostrare che la caduta erastata cagionata proprio e specificatamente dal fatto di non essersi la danneggiata potuta sorreggere al corrimano, ovvero dal fatto di essere ella scivolata su un gradino, ha finito per gravare la danneggiata della prova della causa concreta del danno, ovvero di un fatto non richiesto dall’art. 2051 cod. civ. per la responsabilità del custode. In questo modo,tuttavia, la Corte avrebbe travisato la portata di tale norma, individuando quale oggetto del proprio accertamento sul nesso causale il rapporto tra l’assenza di presidi antinfortunistici ed il danno, piuttosto che la relazionetra la cosa, cioè la scala, e il dannostesso. 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la ASL Foggia, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. La trattazione del presente ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6.La controricorrente ha depositato memoria. 7. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 8. Il ricorso è inammissibile, quanto a ciascuno dei motivi in cui si articola. 8.1. L’inammissibilità del primo motivo deriva dal fatto che esso non coglie –né si confronta – con l’effettiva “ ratio decidendi ” della sentenza impugnata, sul punto della procedibilità dell’appello esperito dall’ASL Foggia.8.1.1.La Corte barese, al riguardo, ha rilevato che, notificato l’atto di appello telematicamente (prima “pec”), lo stesso “venne trasmesso alla cancelleria della Corte d’appello, per l’iscrizione al ruolo in via telematica” (seconda “pec”) “il 12.2.2018”. “In pari data”, prosegue la sentenza impugnata, “la cancelleria notificò la terza PEC all’appellante («ESITO 1»)”, con la quale comunicò che la busta era in attesa di accettazione, ma che “necessitavano controlli da parte della cancelleria”. Tuttavia, l’appellante, non essendogli “pervenuta la quarta PEC ( « ESITO 2»)”, in data “28.2.2018 si risolveva a depositare nuovamente la busta telematica contenente gli atti per l’iscrizione al ruolo”. Su tali basi, richiamando il principio – enunciato da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 8 novembre 2019, n. 28982) –secondo cui “il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero”, la sentenza impugnata ha osservato che “la terza PEC, relativa al primo inoltro telematico del 12.2.2018, è la riprova che l’inoltro del fascicolo telematico, per l’iscrizione al ruolo, fu espletato dalla ASL di Foggia entro il termine di cui all’art. 165 cod. proc. civ., calcolando suddetto termine a far data dalla notifica del gravame, in data 2.10.2018”. Difatti, secondo la Corte barese “è evidente che se la seconda PEC non fosse stata generata il 12.2.2018, il sistema non avrebbe inoltrato la terza PEC in pari data”. Orbene, da quanto precede emerge che l a sentenza impugnatanon ha “deciso sull’eccezione avanzata dalla ricorrente basandosi su di una prova non acquisita in giudizio”, ma ha dato rilievo, invece, alla terza “pec”,inoltratain data 12 febbraio 2018, per desumere l’invio della seconda “pec” quello stesso giorno e, da tanto, l’osservanza del termine di cui all’art. 165 cod. proc. civ.Tale è stata, quindi, la “ratio decidendi” della sentenza impugnata, sicché con essa avrebbe dovuto confrontarsi il presente motivo di ricorso:ciò che non è, però, avvenuto , donde la suainammissibilità (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411-01). 8.2. Il secondo motivo di ricorso è anch’esso inammissibile, quantunque a norma dell’art. 360-biscod. proc. civ. 8.2.1. La Corte barese, nell’escludere che la scala priva di corrimano fosse, di per sé, idonea a cagionare la caduta di cui fu vittima la Fiore, lungi dal porre a carico della stessa un onore probatorio non destinato a gravare su chi invochi la responsabilità da cose in custodia, risulta, viceversa, essersi conformata a consolidati principi della giurisprudenza di questa Corte. Difatti, “non sussiste responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell’incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa” (Cass. Sez. 3, sent. 6 aprile 2006, n. 8106, Rv. 588582-01), essendo egli onerato dal dimostrare “l’esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa” (Cass. Sez. 3, sent. 25 luglio 2008, n. 20427, Rv. 604902-01; in senso conforme, tra le più recenti, si vedano, tra le numerose, Cass. Sez. 6-3, ord. 22 dicembre 2017, n. 30775, Rv. 647197- 01; Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27724, Rv. 651374- 01). Difatti, proprio poiché la norma suddetta “non prevede una responsabilità aquiliana, ovvero non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l’evento dannoso, bensì stabilisce una responsabilità oggettiva, che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall’ordinaria diligenza del custode” (così, tra le altre, Cass. Sez. 6-3, ord. 16 maggio 2017, n. 12027, Rv. 644285-01), occorre che il preteso danneggiato dimostri la sussistenza del nesso causale tra “res” e danno, giacché, altrimenti, quella prevista dall’art.2051 cod. civ. sarebbe una fattispecie fondata su un criterio addirittura stocastico, e non “oggettivo”, di imputazione della responsabilità. Si tratta di principi ancora di recente ribaditi da questa Corte, la quale ha sottolineato come “l’incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull’imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova – gravante sull’attore –del nesso causale tra la cosa e il danno” (Cass. Sez. 3,ord. 18 luglio 2023, n. 20986 , Rv. 668584 - 01 ). 9. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo. 10. A carico della ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01),ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q. M . [OSCURATO:PERSONA] i nammissibile il ricorso , condannando [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, all’[OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Foggia, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 5.500,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previ
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