CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 novembre 2023
Cassazione n. 00830/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 emessa dal Tribunale di Parma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso, proposto avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione a tale tipologia di sentenza. In riferimento alle pronunce di "patteggiamento", è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che, a seguito delle modifiche effettuate dalla legge n. 103 del 2017, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337), tra le quali non rientra il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento (ex multis, Sez. F., ord. n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761 - 01); peraltro, la giurisprudenza di legittimità invocata dal ricorrente, che a certe condizioni consentiva il ricorso per cassazione per la mancata valutazione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è tutta precedente all'intervento della cit. I.n. n. 103 e dunque non rilevante rispetto alla pronuncia impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, giudicata congrua in riferimento alla causa di inammissibilità, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 novembre 2023 Il C